Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 17254 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 17254 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 26/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 26799/2022 R.G., proposto da
RAGIONE_SOCIALE di COGNOME NOMERAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante p.t. NOME COGNOME rappresentata e difesa dall’avv. NOME COGNOME domiciliata ex lege come da indirizzo pec indicato, per procura su foglio separato allegato al ricorso,
–
ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante p.t. NOME COGNOME rappresentata e difesa dall’avv. NOME COGNOME domiciliata ex lege come da indirizzo pec indicato, per procura su foglio separato allegato al controricorso,
–
contro
ricorrente
–
contro
RAGIONE_SOCIALE
–
Responsabilità da circolazione stradale intimata –
per la cassazione della sentenza n. 562/2022 del Tribunale di Imperia pubblicata il 3.10.2022;
udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 18.3.2025 dal Consigliere dott. NOME COGNOME
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La RAGIONE_SOCIALE di COGNOME NOMERAGIONE_SOCIALE NOME RAGIONE_SOCIALE (d’ora in avanti indicata come RAGIONE_SOCIALE), quale cessionaria del diritto di credito di NOME COGNOME, conveniva avanti il Giudice di Pace di Sanremo Riviera RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE (indicata in seguito come RAGIONE_SOCIALE), al fine di conseguire ex art. 2058 cod. civ. il residuo risarcimento di tutti i danni materiali subiti in dipendenza di un sinistro stradale verificatosi in Sanremo in data 19 gennaio 2015. Danni indicati in euro 4.268,00, pari alla differenza tra il costo di riparazione di euro 8.268,00 e l’offerta reale ricevuta da RAGIONE_SOCIALE prima del giudizio di euro 4.000,00.
Disposta C.T.U., il Giudice di Pace con sentenza n. 304/2020, pubblicata il 18.8.2020 rigettava la domanda proposta, gravando l’attrice delle spese di lite.
Il Tribunale di Imperia con sentenza pubblicata il 3.10.2022 rigettava l’appello proposto da RAGIONE_SOCIALE
Per la cassazione della sentenza della Corte ricorre RAGIONE_SOCIALE sulla base di sei motivi. Resiste con controricorso Itas.
La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, ai sensi dell’art.380bis .1. cod. proc. civ..
Il Pubblico Ministero presso la Corte non ha presentato conclusioni scritte.
Entrambe le parti hanno depositato memoria
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo è denunciata , ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 4, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 132 cod. proc. civ. ‘in relazione al rigetto del primo motivo d’appello’.
Lamenta la ricorrente che la sentenza impugnata sarebbe affetta da ‘motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile’ , là dove si legge: ‘Ne consegue che gli appellanti avrebbero dovuto espressamente dedurre la ragione di nullità in questione e chiedere che la sentenza di primo grado fosse integralmente posta nel nulla …’ (pagina 3, da riga 12 a riga 14) ‘l’atto d’appello non contiene un’apposita allegazione della nullità in questione ‘ (pagina 3 da riga 20 a riga 21).
Per contro, nell’atto di appello la ricorrente aveva spiegato le ragioni della dedotta nullità della sentenza di primo grado, chiesto che la sentenza di primo grado fosse integralmente posta nel nulla e svolta ‘un’apposita allegazione della nullità in questione’.
Sotto altro profilo (v. pagina 2 del ricorso), la sentenza è affetta da un ‘contrasto tra affermazioni inconciliabili’ , poiché a pagina 2, quarta e quinta riga, si legge ‘Preliminarmente deve rilevarsi che l’impugnata sentenza è affetta da nullità ai sensi dell’art. 158 c.p.c.’, salvo poi concludere con affermazione in contrasto irriducibile rispetto alla premessa: ‘Rigetta l’appello’ (pagina 8, riga tre).
Con il secondo motivo viene denunciata, ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 4, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 113 cod. proc. civ.
La ricorrente rileva che il Tribunale ha ritenuto che la sentenza di primo grado fosse nulla in forza del combinato disposto degli articoli 158 e 161 cod. proc. civ., ma, pur avendo evidentemente ritenuto fondato il primo motivo d’appello (intitolato: ‘ nullità della Sentenza per essere stata scritta da un Giudice, la Dott.ssa NOME COGNOME che aveva l’obbligo di astenersi’) , lo ha comunque rigettato in quanto non sarebbero stati espressamente indicati gli artt. 158 e 161 cod. proc. civ., così incorrendo nella violazione dell’art. 113 cod. proc. ci v.
I motivi, in quanto strettamente connessi vertendo in ordine all’eccepita nullità della sentenza di primo grado, possono essere esaminati congiuntamente, e sono infondati, pur dovendo provvedersi a correggere la
motivazione della sentenza nei termini che saranno indicati ai sensi dell’art. 384, u.c., cod. proc. civ.
3.1. Il difetto di motivazione è ipotizzabile solo nel caso in cui la parte motiva della sentenza risulti ‘meramente apparente’, evenienza configurabile, oltre che nell’ipotesi di ‘carenza grafica’ della stessa, quando essa, ‘benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento’ (v., Cass., Sez. Un., 3 novembre 2016, n. 22232; nonché, più di recente, Cass., sez. 6-V, 23 maggio 2019, n. 13977), o perché non consente alcun controllo sull’esattezza e la logicità del ragionamento decisorio, così da non attingere la soglia del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 comma 6 Cost. (v., Cass. 30 giugno 2020, n. 13248; Cass. del 7 aprile 2017, n. 9105), o perché affetta da ‘irriducibile contraddittorietà’ (v., Cass., sez. III, 12 ottobre 2017, n. 23940; sez. 6III, 25 settembre 2018), ovvero connotata da ‘affermazioni inconciliabili’ (v., da ultimo, Cass., sez. 6 -lav., 25 giugno 2018, n. 16111; sez. III, 25 settembre 2018; sez. I, 25 giugno 2021, n. 18311; sez. III, 6 novembre 2023, n. 30579), mentre ‘resta irrilevante il semplice difetto di «sufficienza» della motivaz ione’ (Cass., sez. II, 13 agosto 2018, n. 20721). Ferma in ogni caso restando la necessità che il vizio ‘emerga immediatamente e direttamente dal testo della sentenza impugnata’ (Cass., Sez. Un., 8053/2014 cit.), vale a dire ‘prescindendo dal confronto con le risultanze processuali’ (così, tra le molte, Cass., sez. I, 20 giugno 2018, n. 20955, non massimata; in senso conforme, da ultimo, Cass., sez., 3 marzo 2022, n. 7090).
3.2. C ontrariamente a quanto lamentato quest’oggi dalla ricorrente , il Tribunale ha dichiarato la nullità della sentenza di primo grado ai sensi dell’art. 158 cod. proc. civ. dando atto che: l’avv. COGNOME aveva presentato istanza di ricusazione del Giudice di Pace in data 20.1.2020 e che con provvedimento del 20.7.2020 il Tribunale aveva dichiarato il non luogo a
prov vedere sull’istanza indicata, poiché il Giudice di Pace aveva formulato nelle more richiesta di astensione dalla trattazione di tutte le cause nelle quali l’avv. COGNOME fosse difensore o parte. Tale istanza era stata accolta dal Presidente del Tribunale.
Tuttavia, il procedimento n. 1176/205 era stato ugualmente deciso dallo stesso Giudice di Pace con sentenza depositata il 18.8.2020, recante la dicitura ‘così deciso in Sanremo il 10 -62020’. Da tanto deriva va l’affermazione che il potere decisorio ‘si consuma al momento della «pubblicazione» del provvedimento ovvero quando questo viene depositato o, il che è la stessa cosa, «pubblicato» dalla Cancelleria. Irrilevante, pertanto, che la decisione sia maturata o anche «scritta» in un tempo antecedente. Ebbene, essendo il provvedimento di accoglimento della richiesta d’astensione antecedente all’emanazione dell’impugnata sentenza, questa è stata emessa da un giudice divenuto privo del potere di conoscere e definire la controversia e, pertanto, affetta da nullità insanabile ai sensi dell’art. 158 cod. proc. civ. per vizio di costituzione del Giudice’ .
Affermazione, quest’ultima, coerente con quanto statuito da questa Corte , secondo cui ‘il giudice che ha chiesto ed ottenuto dal capo dell’ufficio l’autorizzazione ad astenersi difetta di legittimazione a comporre il collegio giudicante, ex art. 51 c.p.c. in relazione all’art. 158 c.p.c., senza che possa farsi carico alla parte interessata di ricusarlo, con la conseguenza che la decisione, ove sia stata resa da un collegio a cui partecipi il predetto giudice, è affetta da nullità ‘ (v. Cass., sez. III, 14 novembre 2024, n. 29428; Cass., sez. Lav, 14 febbraio 2022, n. 4768; Cass., sez. I, 23 aprile 2008, n. 10545; Cass., sez. II, 12 febbraio 2000, n. 1566; Cass., sez. I, 29 dicembre 1999, n. 14676);
Sennonché, tale circostanza, ha proseguito il Tribunale, non spiega alcuna influenza sull’esito dell’impugnazione stando all’art. 161 cod. proc. civ. in base al quale ‘La nullità delle sentenze soggette ad appello o a ricorso per cassazione può essere fatta valere soltanto nei limiti e secondo le regole proprie di questi mezzi di impugnazione’ , secondo il principio per cui i vizi
comportanti la nullità della sentenza di primo grado si convertono in motivi di gravame. Da ciò il Tribunale ha tratto la conseguenza che, pur riportandosi nella narrativa dell’atto di citazione d’appello le vicende sopra esposte, ‘l’atto di appello non contiene un’apposita allegazione della nullità in questione così come la formulazione d’una specifica domanda volta ad ottenere l’annullamento della sentenza in ragione della nullità stessa. L’impugnazione è stata invece interposta per ragioni diverse’.
3.3. Osserva la Corte che in base all’art. 354 cod. proc. civ. , nella versione applicabile ratione temporis , all’infuori dei casi di cui all’art. 353 cod. proc. civ., il giudice dell’appello non può rimettere la causa al primo giudice, tranne che dichiari nulla la notificazione della citazione introduttiva oppure riconosca che nel giudizio di primo grado doveva essere integrato il contraddittorio o non doveva essere estromessa una parte, ovvero dichiari la nullità della sentenza di primo grado a norma dell’art. 161 , secondo comma, cod. proc. civ.
In particolare, il riferimento al secondo comma dell’art. 161 cod. proc. civ. riguarda l’ ipotesi di «inesistenza» della sentenza gravata (v. Cass., sez. I, 28 settembre 2006, n. 21049; Cass., sez. V., 26 maggio 2009, n. 12167; Cass., Sez. Un., 20 maggio 2014, n. 11021; Cass., sez. II, 23 marzo 2017, n. 7546), ma tale non è il caso della sentenza affetta da vizio relativo alla costituzione del giudice ai sensi dell’art. 158 cod. proc. civ. , come nel caso di specie, per essere stato reso il provvedimento da un giudice autorizzato in precedenza dal Presidente del Tribunale ad astenersi.
In tale ipotesi, come osservato dalle Sezioni Unite di questa Corte ‘ il vizio può essere fatto valere nei limiti e secondo le regole proprie dei mezzi di impugnazione ai sensi dell’art. 161, primo comma, cod. proc. civ. – sicché resta sanato in difetto di impugnazione – mentre, dall’altro, l’emersione del vizio in sede di appello non consente la rimessione della causa al primo giudice, ai sensi dell’art. 354 cod. proc. civ. ‘ (v., Cass., Sez. Un., 26 dicembre 2013, n. 26938; Cass., sez. III, 8 luglio 2020, n. 14144).
In questo contesto, il Tribunale, dopo aver dato atto della violazione dell’art. 158 cod. proc. civ. da parte del Giudice di Pace, non avrebbe potuto disporre l’annullamento della sentenza e la rimessione dinanzi al primo giudice, ma essendo investito del potere-dovere di riesaminare avrebbe dovuto, come in realtà ha fatto, esaminare il merito della causa (v. Cass., Sez. Un., 25 novembre 2008, n. 28040; Cass., sez. I, 18 giugno 2014, n. 13907; Cass., sez. 6-I, 20 giugno 2016, n. 16186; Cass., sez. I, 21 ottobre 2019, n. 26729).
Così rettificata la motivazione resa dal giudice dell’appello, i motivi di ricorso in esame devono essere rigettati, poiché, come già detto, in ipotesi di sentenza resa da un giudice che abbia chiesto e ottenuto dal capo dell’ufficio l’autorizzazione ad astenersi, questa è affetta da un vizio relativo alla costituzione del giudice ex art. 158 cod. proc. civ., salva la disposizione di cui all’art. 161 cod. proc. civ., da interpretarsi nei termini sopra esposti, sì che , il giudice dell’appello dinanzi al qual e il vizio sia stato denunciato, anche quando ritenga il rilievo fondato, non può limitarsi a dichiarare la nullità della sentenza di primo grado rimettendo la causa al primo giudice, ma deve procedere a d esaminare l’appello nel merito .
Con il terzo motivo viene denunciata , ai sensi dell’art. dell’art. 360, comma primo, n. 4, cod. proc. civ. , la violazione dell’art. 320 , commi terzo e quarto, cod. proc. civ.
La ricorrente, premesso che ltas nel costituirsi non aveva contestato l’ an , il rapporto di causalità , il costo per la riparazione indicato dall’attrice e aveva riconosciuto che il suo fiduciario aveva stimato tale costo in euro 8.298,89, lamenta che entro il termine perentorio coincidente con la prima udienza la convenuta non aveva precisato i fatti in base ai quali si sarebbe dovuta ritenere fondata la valutazione commerciale del veicolo riparato al momento del sinistro di euro 3.200, né indicati mezzi di prova o documenti a sostegno di essa.
4.1. Il motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 366, comma primo, n. 4, cod. proc. civ. in quanto non aggredisce l’intera ratio decidendi .
La ricorrente ha censurato, la sentenza impugnata, là dove sono stati rigettati il terzo, il quarto, il quinto ed il sesto motivo d’appello , limitatamente a quanto riportato:
a pagina 4 (ultimo capoverso) ‘ Non si comprende pertanto come il GdP e il Ctu abbiano potuto illegittimamente sopperire alle carenze probatorie delle controparti, atteso che esse non erano tenute a provare alcunché ‘ ;
a pagina 5 (da riga 4 a riga 9) ‘ Nel caso di specie è palese che veniva in rilievo una valutazione d’ordine ‘tecnico’ e che, essendo sprovvisto di cognizioni specifiche, il GdP non poteva che disporre una Ctu sul valore del veicolo e sulla congruità delle riparazioni, atteso che la fattura prodotta dall’appellante (doc. 3 del fascicolo di primo grado) è priva di qualsiasi efficacia probatoria in quanto documento di mera provenienza unilaterale’; a pagina 10 (da riga 10 a riga 18) ‘L’aver poi il Ctu fatto riferimento agli indici di valutazione elaborati da riviste specializzate quali RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, ecc., lungi dall’introdurre e dall’utilizzare di propria iniziativa circostanze suscettibili di determinare l’esito del giudizio, costituisce semplicemente il ricorso agli ‘strumenti del mestiere’ ovvero l’applicazione dei parametri tecnici d’ordine generale vigenti nella materia oggetto d’indagine, parametri comunemente adoperati dai professionisti incaricati, ad es., di valutare il pregio d’un alloggio o dai consulenti medicolegal e quanto ai criteri tecnici di valutazione del danno non patrimoniale, ecc’.
Tuttavia, non risulta attinta la parte della sentenza in cui si legge (pagina 4 da riga 14 a riga 19): ‘In vero è NOME Giorgio RAGIONE_SOCIALE ad aver agito per ottenere il soddisfacimento del credito risarcitorio cedutogli da COGNOME NOME per i danni occorsi alla vettura in data 19-1-2015 e per i costi delle riparazioni eseguite dal cessionario. Ne consegue che er a l’attrice a dover dar prova di vantare un credito, quantificato nella misura di € 4.268,00′ .
La ricorrente ha prospettato la censura in termini non aderenti alla sentenza impugnata, di qui l’inammissibilità del motivo dovendosi senz’altro dare seguito ai consolidati principi di diritto, in base ai quali ‘La proposizione, con il ricorso per cassazione, di censure prive di specifiche
attinenze al «decisum» della sentenza impugnata è assimilabile alla mancata enunciazione dei motivi richiesti dall’art. 366, comma primo, n.4, cod. proc. civ., con conseguente inammissibilità del ricorso, rilevabile anche d’ufficio’ (v. Cass., sez. III, 7 novembre 2005, n. 21490; sez. 6-I, 7 settembre 2017, n. 20910; in motivazione, Cass., sez. un., 20 marzo 2017, n. 7074, che ribadisce il principio di diritto similare affermato da Cass. n. 359 del 2005, nel senso che «Il motivo d’impugnazione è rappresentato dall’enunciazione, secondo lo schema normativo con cui il mezzo è regolato dal legislatore, della o delle ragioni per le quali, secondo chi esercita il diritto d’impugnazione, la decisione è erronea, con la conseguenza che, in quanto per denunciare un errore bisogna identificarlo e, quindi, fornirne la rappresentazione, l’esercizio del diritto d’impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi con i quali è esplicato si concretino in una critica della decisione impugnata e, quindi, nell’esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata, le quali, per essere enunciate come tali, debbono concretamente considerare le ragioni che la sorreggono e da esse non possono prescindere, dovendosi, dunque, il motivo che non rispetti tale requisito considerarsi nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo.»; sez. 6-III, 3 luglio 2020, n. 13735).
Con il quarto motivo viene denunciata , ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 4, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 194 e 195 cod. proc. civ.
La ricorrente, riprendendo le ragioni indicate nel motivo precedente, declinate diversamente le proprie doglianze in punto nullità del procedimento estesa alla sentenza, si duole per l’attribuzione al C.T.U. di un quesito diretto all’accertamento di un fatto principale , ossia la deduzione fatta da RAGIONE_SOCIALE in ordine al valore commerciale del veicolo se riparato al momento del sinistro.
5.1. Il motivo è infondato.
La ricorrente non prospetta una nullità della sentenza derivata da quella della C.T.U., sul presupposto che l’ausiliario del giudice a bbia accertato fatti principali diversi da quelli dedotti dalle parti (v., Cass., sez. un., 1° febbraio 2022, n. 3086; sez. un., 21 febbraio 2022, n. 5624; sez. un., 28 febbraio 2022, n. 6500) , ma si duole del fatto che già in sede di formulazione del quesito a opera del giudice del primo grado al consulente d’ufficio sia stato affidato l’incarico di determinare il «valore di scambio» dell’autoveicolo .
In primo luogo, mette conto osservare come una volta espletato l’incarico, non avendo le parti formulato tempestivamente contestazioni in ordine al quesito posto, ma solo successivamente al deposito della relazione anche se in occasione della udienza successiva (v. pagina 9 del ricorso), la ricognizione del predetto valore la si sarebbe potuta contestare sul piano «tecnico», ma non se ne sarebbe potuto prescindere.
In secondo luogo, la ricorrente erroneamente assume che tale profilo costituisca la base di una eccezione impeditiva svolta dalla difesa di RAGIONE_SOCIALE, della cui prova la convenuta sarebbe stata onerata, mentre è evidente che si tratta di una mera difesa correlata alla pretesa d ell’attrice di poter conseguire il risarcimento in forma specifica ex art. 2058 cod. civ. ragguagliato al costo complessivo per la riparazione dell’automezzo.
Ad ogni modo, il Tribunale, fermo quanto sopra riferito (v. pagina 4 della sentenza da riga 14 a riga 19) in ordine all’onere della prova gravante sull’attrice a proposito del credito quantificato in euro 4.268,00, correttamente ha osservato che ‘ veniva in rilievo una valutazione d’ordine ‘tecnico’ e che, essendo sprovvisto di cognizioni specifiche, il Gdp non poteva che disporre una Ctu sul valore del veicolo e sulla congruità delle riparazioni, atteso che la fattura prodotta dall’appellante (doc. 3 del fascicolo di primo grado) è priva di qualsiasi efficacia probatoria in quanto documento di mera provenienza unilaterale. L’aver poi il Ctu fatto riferimento agli indici di valutazione elaborati da riviste specializzate quali Quattruote, Eurotax, ecc., lungi dal l’ introdurre e dall’utilizzare di propria
iniziativa circostanze suscettibili di determinare l’esito del giudizio, costituisce semplicemente il ricorso agli «strumenti del mestiere» ovvero l’applicazione dei parametri tecnici d’ordine generale vigenti nella materia oggetto d’indagine, parametri comunemente adoperati dai professionisti incaricati, ad es., di valutare il pregio d’un alloggio o dai consulente medicolegale quanto ai criteri tecnici di valutazione del danno non patrimoniale, ecc.’.
In altri e più diretti termini, poiché la questione afferente al «valore di scambio» dell’automezzo era di natura «tecnica » (sulla distinzione tra «valore di scambio» correlato al danneggiamento di un bene inteso come perdita , ‘l a quale deve essere risarcita con l’equivalente pecuniario del bene perduto, quale che sia l’uso che di esso facesse od avrebbe potuto fare il danneggiato ‘ e « valore d’uso », ossia la temporanea rinuncia al godimento di un bene patrimoniale, ‘ la quale in tanto potrà essere risarcita, in quanto l’uso di quel bene consentisse al danneggiato un lucro od un risparmio di spesa, e l’uno e l’altra siano venuti a mancare in conseguenza del fatto illecito ‘, v. Cass., sez. III, 2 7 agosto 2020, n. 17987) e come tale non altrimenti attingibile se non con l’ausilio di un sapere esterno all’ambito della giurisdizione, il Giudice di Pace non avrebbe che potuto affidare il compito di tale verifica al suo ausiliario. Il C.T.U., dunque, nell’acquisire i mercuriali approntati da operatori qualificati, oltre che rispondere al quesito posto, senza esondare dall’incarico, altro non ha fatto che reperire attendibili indici di mercato, salvo poi indicare nel concreto il «valore di scambio» dell’autoveicolo. Profilo, quest’ultimo, demandato al governo esclusivo del giudice del merito.
Con il quinto motivo viene denunciata , ai sensi dell’art. 3 60, comma primo, n. 4, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 132 cod. proc. civ..
La ricorrente lamenta che il Tribunale, nel rigettare il settimo motivo d’appello con cui era stata chiesta la riforma della sentenza di primo grado per essere stato attribuito valore di prova documentale alla perizia del fiduciario di Itas, si è limitato a dichiarare: ‘Superfluo aggiungere altro, se
non rilevare l’infondatezza del motivo di gravame illustrato al punto 7 poiché il GdP non ha basato la propria decisione sulla CT prodotta da Itas Mutua RAGIONE_SOCIALE, bensì s’è limitato a rilevare la coincidenza della stima del valore commerciale ivi indicata con quella operata dal CTU’. Tale motivazione è del tutto apparente, dovendo il Tribunale indicare i motivi in forza dei quali la perizia prodotta da RAGIONE_SOCIALE la si sarebbe dovuta considerare prova documentale, a tanto non bastando che l’importo ivi indicato corrispondesse a quanto accertato dal C.T.U.
6.1. Il motivo è infondato.
Il Tribunale non ha affatto sostenuto che il Giudice di Pace abbia attribuito alla consulenza di parte di RAGIONE_SOCIALE natura documentale, ma ha solamente espresso, sia pur sinteticamente, ma non per questo meno efficacemente, che ‘… il GdP non ha basato la propria decisione sulla CT prodotta da RAGIONE_SOCIALE Mutua RAGIONE_SOCIALE, bensì s’è limitato a rilevare la coincidenza della stima del valore commerciale ivi indicata con quella operata dal C.T.U.’
La motivazione esiste e non si colloca sotto la soglia del c.d. «minimo costituzionale.
Con il sesto motivo è denunciat a, ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 4, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 3 20, commi terzo e quarto, 194 e 195 cod. proc. civ.
La ricorrente fa presente che il Tribunale ha rigettato il secondo e l’ottavo motivo d’appello, con i quali era stato denunciato che il C.T.U. avesse indicato il valore del veicolo riparato al momento del sinistro in euro 3.200. Tuttavia, ‘ se il Tribunale nell’esaminare il secondo e l’ottavo motivo d’appello, avesse regolarmente applicato l’art. 320, terzo e quarto comma c.p.c. e gli artt. 194 e 195 c.p.c. (giusto quanto stabilito dalle Sezioni Unite) avrebbe dovuto dare atto che in corso di causa era stato provato il solo costo di riparazione e avrebbe dovuto liquidare il danno nell’importo corrispondente alla differenza tra detto costo di riparazione (€ 8.268,00) e
l’importo offerto ante causam dall’Itas (€ 4.000,00) ed accogliere, quindi, l’Appello, liquidando alla ricorrente l’ulteriore importo di € 4.268,00’.
7.1. Il motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 366, comma primo, n. 4, cod. proc. civ., poiché contiene una censura non aderente alla ratio decidendi espressa dal Tribunale in ordine alle ragioni che ostano il risarcimento ex art. 2058 cod. civ., qualora questo risulti eccessivamente oneroso per il debitore.
Con il motivo proposto la ricorrente mira apertamente al riesame del merito sulla base di quanto, a suo dire, si sarebbe dovuto operare dal punto di vista procedimentale secondo quanto inammissibilmente e infondatamente è stato dedotto con il terzo e il quarto motivo, sicché sotto tale profilo la censura ha viepiù il carattere del non motivo, incorrendo nuovamente nella violazione del principio di diritto enunciato da Cass. 359/2005 citata.
Ad ogni modo, va rammentato il consolidato principio di diritto secondo cui ‘i n tema di danni, rientra nei poteri discrezionali del giudice del merito (il cui mancato esercizio non è sindacabile in sede di legittimità) attribuire al danneggiato il risarcimento per equivalente, anziché in forma specifica come domandato dall’attore (sulla base di valutazione che si risolve in giudizio di fatto, ai sensi dell’art. 2058, 2º comma, c.c., del pari insindacabile in cassazione), costituendo il risarcimento per equivalente un minus rispetto al risarcimento in forma specifica e intendendosi, perciò, la relativa richiesta implicita nella domanda di reintegrazione, con la conseguenza che non incorre nella violazione dell’art. 112 c.p.c. il giudice che pronunci d’ufficio una condanna al risarcimento per equivalente (v. Cass. sez. II, 8 gennaio 2013, n. 259; Cass., sez. II, 17 febbraio 2004, n. 3004).
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.
Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13 (Cass., sez. un., 20 febbraio 2020, n. 4315).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, in favore della controricorrente, che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 3.000,00 per competenze professionali, oltre rimborso forfetario del 15%, Iva e cpa se dovuti per legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Terza sezione civile della