Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 31445 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 31445 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 07/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3963/2023 R.G. proposto da
RAGIONE_SOCIALE nella qualità di mandataria di RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa dall ‘ avv. NOME COGNOME e dall’avv. NOME COGNOME con domicilio digitale EMAIL e EMAIL
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa dall’ avv. NOME COGNOME con domicilio digitale EMAIL
contro
ricorrente e ricorrente incidentale e contro
NOME COGNOME FONDO S. PIO UNITÀ SOCIALE DOMESTICO PREVIDENZIALE
– intimati –
avverso la sentenza del la CORTE D’APPELLO DI NAPOLI n. 3878 del 20/9/2022; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/10/2024 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME lette le memorie delle parti;
RILEVATO CHE
–NOME COGNOME e NOME COGNOME proponevano opposizione all’atto di precetto loro notificato in data 7/7/2011 dalla Banca Popolare di Novara, la quale intimava il pagamento di Euro 247.717,07, in forza di titolo esecutivo costituito dall’atto pub blico di riconoscimento di debito e concessione di ipoteca volontaria del 28/2/2006 a rogito (rep. 218963) del notaio NOME COGNOME: gli opponenti contestavano la natura di titolo esecutivo dell’atto di ricognizione di debito e, comunque, il diritto della banca di procedere in executivis per le somme precettate;
-si costituiva nel giudizio la creditrice opposta, la quale chiedeva il rigetto dell’opposizione;
-in data 19/1/2017, interveniva nel processo il Fondo S. Pio RAGIONE_SOCIALE, acquirente degli immobili ipotecati, che aderiva all’opposizione ;
-i l Tribunale di Nola, svolta l’istruttoria, con la sentenza n. 761 del 5/4/2017, respingeva l’opposizione, affermando che gli opponenti non avevano provato l’inesistenza del credito precettato, onere probatorio che su di loro incombeva ex art. 1988 c.c.;
-gli opponenti impugnavano la decisione; si costituiva in appello Banco BPM RAGIONE_SOCIALE società succeduta a Banca Popolare di Novara, mentre restava contumace il Fondo S.Pio;
-con comparsa di risposta del 21/5/2019 si costituiva nel processo di secondo grado la RAGIONE_SOCIALE quale cessionaria del credito precettato ed avente causa, ex art. 111 c.p.c., di Banco BPM S.p.A.; concludeva per il rigetto dell’appello ;
-la Corte d’appello di Napoli, con la sentenza n. 3878 del 20/9/2022, in riforma della decisione di primo grado, accoglieva l’opposizione, dichiarava il difetto, in capo a Banco BPM, successore universale della Banca Popolare di Novara S.p.A., del diritto di procedere ad esecuzione forzata e condannava la banca a rifondere agli opponenti le spese di lite;
-avverso tale decisione la RAGIONE_SOCIALE nella qualità di mandataria di RAGIONE_SOCIALE proponeva ricorso per cassazione, basato su due motivi;
-con controricorso aderiva alle difese della ricorrente la Banco BPM S.p.A., la quale impugnava la decisione con ricorso incidentale affidato ad un unico motivo;
-non svolgevano difese nel giudizio di legittimità né NOME COGNOME e NOME COGNOME né Fondo S.Pio Unità Sociale Domestico Previdenziale;
-le ricorrenti depositavano memorie ex art. 380bis .1, comma 1, c.p.c.;
-all ‘ esito della camera di consiglio del 15/10/2024, il Collegio si riservava il deposito dell ‘ ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell ‘ art. 380bis .1, comma 2, c.p.c.;
CONSIDERATO CHE
-con l’unico motivo d’impugnazione, la ricorrente RAGIONE_SOCIALE nella qualità di mandataria di RAGIONE_SOCIALE deduce, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c., «Nullità della sentenza o del procedimento per violazione degli artt. 132 e 156 c.p.c., in relazione all’art. 360, 1° comma, n. 4, c.p.c., per non avere l’impugnata sentenza pronunciato nei confronti di tutte le parti ritualmente costituite in giudizio e, i n particolare, dell’odierna ricorrente RAGIONE_SOCIALE»; lamenta la ricorrente che l’intera sentenza (intestazione, ricostruzione del fatto, motivazione, dispositivo) manca di qualsivoglia riferimento alla Red Sea e alle sue difese, sicché la pronuncia è invalida perché «sussiste una situazione di incertezza, non eliminabile a mezzo della lettura dell’intero provvedimento, in ordine ai soggetti cui la decisione si riferisce»;
-la censura è fondata;
-come rilevato dalla ricorrente, la sentenza impugnata è priva -in ogni sua parte (intestazione, ricostruzione del fatto, motivazione, dispositivo) -di qualsivoglia riferimento alla Red Sea e alle sue difese;
-secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, «L’omessa indicazione nell’epigrafe della sentenza del nome di una delle parti rende nulla la sentenza quando né dallo ‘svolgimento del processo’, né dai ‘motivi della decisione’, sia dato desumere la sua effettiva partecipazione al giudizio, con conseguente incertezza assoluta nell’individuazione del soggetto nei cui confronti la sentenza è destinata a produrre i suoi effetti» (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 16535 del 28/09/2012, Rv. 623755-01) e «L’omessa o i nesatta indicazione del nome di una delle parti nell’intestazione della sentenza va considerata un mero errore materiale, emendabile con la procedura di cui agli artt. 287 e 288 cod. proc. civ., quando dal contesto della sentenza risulti con sufficiente ch iarezza l’esatta identità di tutte le parti; comporta, viceversa, la nullità della sentenza qualora da essa si deduca che non si è regolarmente costituito il contraddittorio, ai sensi dell’art. 101 cod. proc. civ., e quando sussiste una situazione di incer tezza, non eliminabile a mezzo della lettura dell’intera sentenza, in ordine ai soggetti cui la decisione si riferisce» (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 8242 del 24/05/2003, Rv. 563529-01, Cass., Sez. L, Sentenza n. 7343 del 26/03/2010, Rv. 612799-01, Cass., Sez. 1, Sentenza n. 22275 del 25/09/2017, Rv. 645781-01, Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 19437 del 18/07/2019, Rv. 654451-01, Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 14106 del 23/05/2023, Rv. 667920-01);
-in accoglimento del motivo d’impugnazione , perciò, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio al la Corte d’appello di Napoli , in diversa composizione, per nuovo esame e anche per la regolazione delle spese del giudizio, incluse quelle di legittimità;
-restano assorbiti dalla cassazione della pronuncia di merito sia il secondo motivo del ricorso principale, sia l’unica censura del ricorso incidentale;
p. q. m.
la Corte accoglie il primo motivo del ricorso principale; dichiara assorbito il secondo motivo del ricorso principale e il ricorso incidentale; , in cassa la sentenza impugnata e rinvia al la Corte d’appello di Napoli diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile,