Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 10823 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 10823 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 24/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5634/2022 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliato presso il domicilio indicato nella pec dal difensore avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE COGNOME, NAI NOLEGGIO RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE
-intimati- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO GENOVA n. 1098/2021 depositata il 29/10/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/02/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
Svolgimento del processo
Con atto in data 19.03.2010 l’avv. NOME COGNOME in proprio e a nome della RAGIONE_SOCIALENAI), evocava in giudizio la società RAGIONE_SOCIALE per sentir dichiarare inefficace nei suoi confronti l’atto di compravendita concluso tra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE avente ad oggetto un appartamento sito al 4° piano di un più ampio fabbricato sito in Carrara, nonché l’atto di compravendita stipulato tra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE avente ad oggetto l’appartamento sito al 5° piano dello stesso immobile, entrambi conclusi il 18.03.2009.
Rilevava che la RAGIONE_SOCIALE – le cui quote sociali erano detenute al 100% dalla società RAGIONE_SOCIALE – si sarebbe resa inadempiente degli obblighi avendo venduto appartamenti che presentavano irregolarità urbanistiche. Pertanto, l’attrice e la RAGIONE_SOCIALE vanterebbero ragioni creditorie nei confronti delle società RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE
Lamentava che le già menzionate società venditrici avrebbero posto in essere una serie di operazioni di vendita tese alla dismissione del proprio patrimonio immobiliare, tra le quali le vendite avvenute nel 2009 a favore di RAGIONE_SOCIALE al fine di eludere i propri obblighi nei confronti delle attrici.
Si costituiva la società RAGIONE_SOCIALE contestando la domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto.
Il Tribunale di Massa con la sentenza del 26.03.2018 rigettava le domande attoree, condannando le attrici al pagamento delle spese di giudizio.
Contro la sentenza del Tribunale l’avv. COGNOME in proprio e a nome di RAGIONE_SOCIALE proponeva appello dinnanzi alla Corte territoriale di Genova, reiterando le domande formulate nel giudizio di prime cure.
RAGIONE_SOCIALE si costituiva eccependo l’inammissibilità dell’appello per inesistenza della notifica della citazione nei confronti di RAGIONE_SOCIALE ed NOME RAGIONE_SOCIALE nonché il difetto di legittimazione ad agire di RAGIONE_SOCIALE e l’improcedibilità e/o inammissibilità del gravame.
Il RAGIONE_SOCIALE, che aveva costituito ipoteca, si costituiva chiedendo il rigetto dell’appello con condanna dell’appellante alle spese e competenze di giudizio.
La Corte d’appello di Genova con sentenza del 29.10.21 ‘dichiara(va) inefficaci ex art. 2901 c.c. nei confronti dell’attrice l’atto di vendita intercorso tra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, di cui al rogito 18.03.09 e tra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, oggetto del rogito 18.05.09 e tra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, di cui al rogito 12.03.09. Respingeva l’appello per quanto riguarda l’atto di costituzione d’ipoteca tra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE
Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione RAGIONE_SOCIALE affidandosi a due motivi illustrati da memoria.
Le parti intimate non si costituiscono.
Il Procuratore generale conclude per l’accoglimento del ricorso.
Motivi della decisione
Con il primo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione delle norme di cui agli art. 360 n° 4 c.p.c., 132, 156,161, 162 e 119 disp, att. c.p.c.
La sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Genova sarebbe priva della sottoscrizione del Presidente del Collegio decidente, mentre risulta apposta la sola firma del relatore.
Il primo motivo è fondato e l’accoglimento assume rilievo assorbente rispetto al successivo motivo.
La sentenza emessa dalla Corte d’appello di Genova sezione III civile n. 1098 del 2021 reca effettivamente la sola sottoscrizione di NOME COGNOME consigliere relatore ed estensore della sentenza e non anche la sottoscrizione del presidente del collegio giudicante.
Ai sensi dell’articolo 119 disp. att. c.p.c. la sentenza emessa in forma collegiale deve recare la sottoscrizione dell’estensore e del presidente, il quale è tenuto a controfirmare la decisione una volta verificata la conformità del testo a lui presentato rispetto all’originale della minuta consegnata al cancelliere.
L’assenza di sottoscrizione da parte di uno dei giudici per i quali è normativamente prevista la sottoscrizione della sentenza, e quindi dell’estensore o del presidente per la sentenza emessa in forma collegiale, dà luogo alla nullità del provvedimento ai sensi del combinato disposto degli articoli 161 e 132 c.p.c., atteso che la sottoscrizione del ‘giudice’ è qui da intendersi come sottoscrizione del corpo giudicante costituito dal presidente e dell’estensore e costituisce pertanto uno degli elementi essenziali della sentenza.
L’orientamento è pacifico.
Questa Corte ha già avuto modo di affermare che ‘la sentenza emessa dal giudice in composizione collegiale priva di una delle due sottoscrizioni (nella specie, del componente più anziano che avrebbe dovuto firmare in luogo del presidente deceduto) non è inesistente bensì nulla in quanto la sottoscrizione non è omessa ma solo insufficiente’ (Cass. n. 19323 del 18/7/2019).
Si è al riguardo anche recentemente ribadito che la sentenza emessa dal giudice in composizione collegiale priva di una delle due sottoscrizioni (del Presidente del collegio ovvero del relatore) è affetta da nullità sanabile ai sensi dell’art. 161, comma 1, cod. proc. civ., stante il vizio di ‘insufficiente’ sottoscrizione, sicché il relativo vizio si converte in motivo di impugnazione ed è preclusa al medesimo giudice la possibilità di rinnovare l’atto viziato (Cass. Sez. 1, 22/05/2024, n. 14359).
Con il secondo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione delle norme di cui agli art. 360 n° 3, 85 c.p.c. in relazione all’art 1703 c.c. e 2495 c.c.
A seguito di dismissione del mandato dell’avv. COGNOME nei confronti della RAGIONE_SOCIALE, detto legale non avrebbe potuto svolgere l’ulteriore attività difensiva nell’interesse di RAGIONE_SOCIALE, società peraltro cancellata dal registro delle imprese.
Il motivo è assorbito in ragione dell’accoglimento del primo motivo . Dell’impugnata sentenza s ‘ impone pertanto la declaratoria di relativa nullità con conseguente rimessione della causa al medesimo giudice che ha pronunciato la sentenza carente di sottoscrizione (Cass. n. 21193 del 31/10/2005).
La sentenza, pertanto, essendo priva della sottoscrizione del Presidente del collegio giudicante, deve essere cassata, con rinvio alla Corte d’ Appello di Genova, la quale, nel procedere a nuovo esame, si atterrà ai principi sopra illustrati, avendo cura anche di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo. Cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’ Appello di Genova, in diversa composizione.
Così deciso nella camera di Consiglio della Terza Sezione della Corte