Nullità della Sentenza: Quando la Cassazione Ordina l’Acquisizione del Fascicolo
Una recente ordinanza interlocutoria della Corte di Cassazione ci offre un importante spunto sulla gestione dei vizi procedurali e sulla nullità della sentenza. Il caso analizzato, pur non decidendo il merito della questione, stabilisce un principio fondamentale: di fronte a una denuncia di gravi irregolarità processuali, la Suprema Corte ha il potere e il dovere di verificare, anche d’ufficio, la correttezza dell’iter giudiziario, sospendendo il giudizio per acquisire gli atti necessari.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine da una richiesta di risarcimento danni. Un imprenditore aveva citato in giudizio un altro soggetto, accusandolo di aver utilizzato metodi intimidatori per ottenere il pagamento di 100.000 euro e assicurarsi l’esclusiva nell’attività di ristorazione presso un centro commerciale.
Per questi fatti, l’autore della condotta illecita aveva già definito la sua posizione in sede penale attraverso un patteggiamento. Nel successivo giudizio civile, il Tribunale prima e la Corte d’Appello poi lo avevano condannato a risarcire la vittima per un importo di circa 16.500 euro, a titolo di danno non patrimoniale e lucro cessante.
I Motivi del Ricorso e la Denuncia di Nullità della Sentenza
L’imputato, non soddisfatto della decisione di secondo grado, ha presentato ricorso in Cassazione basandolo su due motivi principali, entrambi incentrati sulla nullità della sentenza e del procedimento.
Con il primo motivo, ha sostenuto che i giudici di merito avessero fondato la loro decisione su prove raccolte nel procedimento penale (dichiarazioni, intercettazioni) conclusosi senza un dibattimento, tramite patteggiamento. A suo avviso, tale utilizzo era illegittimo e la motivazione della sentenza d’appello era meramente ‘apparente’, cioè non spiegava in modo compiuto le ragioni della condanna.
Con il secondo motivo, ha lamentato la totale assenza di motivazione riguardo alla prova del danno biologico e del nesso di causalità tra questo e la sua condotta, che peraltro riteneva non dimostrata.
La Decisione Interlocutoria della Corte di Cassazione
La Suprema Corte, investita del caso, non è entrata nel merito delle censure. Ha invece rilevato un problema preliminare: il fascicolo d’ufficio dei precedenti gradi di giudizio non era stato trasmesso.
Poiché il ricorrente denunciava proprio la nullità della sentenza per vizi che riguardano lo svolgimento del processo, i giudici hanno ritenuto indispensabile acquisire tale documentazione. Solo esaminando gli atti originali, infatti, la Corte può verificare la ‘ritualità’ delle fasi processuali e accertare se le irregolarità lamentate sussistano davvero.
Di conseguenza, la Cassazione ha emesso un’ordinanza interlocutoria, con la quale ha rinviato la causa a un nuovo ruolo e ha disposto l’acquisizione del fascicolo d’ufficio dei gradi di merito.
Le Motivazioni
La motivazione dietro questa decisione, sebbene concisa, è di fondamentale importanza processuale. La Corte di Cassazione è giudice della legittimità, il che significa che il suo compito principale è assicurare la corretta applicazione della legge, inclusa quella processuale. Quando un ricorrente lamenta vizi che potrebbero aver compromesso l’intero iter giudiziario, come una presunta violazione del diritto di difesa o l’uso di prove inammissibili, la Corte non può decidere ‘al buio’. La necessità di acquisire il fascicolo d’ufficio nasce proprio dall’esigenza di effettuare un controllo diretto e concreto sulla regolarità del processo, un presupposto indispensabile per poter poi valutare la fondatezza dei motivi di ricorso. È un’espressione del principio secondo cui la giustizia non deve solo essere fatta, ma deve anche essere visibilmente e proceduralmente corretta.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame ci insegna che la denuncia di vizi procedurali che possono portare alla nullità della sentenza non è una mera formalità. La Corte di Cassazione prende molto sul serio tali doglianze e, prima di pronunciarsi sul diritto sostanziale, si assicura che il percorso processuale che ha condotto alla decisione impugnata sia stato impeccabile. Questo provvedimento, pur essendo ‘interlocutorio’, riafferma la centralità delle garanzie processuali e il ruolo della Suprema Corte come custode della corretta amministrazione della giustizia.
Cosa decide la Cassazione se un ricorrente lamenta la nullità della sentenza per vizi procedurali?
Prima di decidere nel merito del ricorso, la Corte può sospendere il giudizio e ordinare l’acquisizione del fascicolo d’ufficio dei gradi precedenti per verificare direttamente la regolarità e la correttezza delle fasi processuali contestate.
Qual è il valore di un’ordinanza interlocutoria della Corte di Cassazione?
È un provvedimento non definitivo che non decide la causa, ma risolve una questione procedurale necessaria per il proseguimento del giudizio. In questo caso, serve a raccogliere gli elementi indispensabili per poter poi valutare la fondatezza del ricorso.
Perché il fascicolo d’ufficio è così importante in casi come questo?
Perché contiene tutti gli atti ufficiali del processo (verbali, provvedimenti del giudice, ecc.). La sua analisi diretta è l’unico modo per la Cassazione di verificare se le regole del processo sono state rispettate e se le censure sollevate dal ricorrente riguardo a presunte nullità sono fondate.
Testo del provvedimento
Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 3440 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 3440 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 11/02/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 7235/2021 R.G.
proposto da
NOME COGNOME rappresentato e difeso dall’avv. NOME COGNOME con domicilio digitale EMAIL
– ricorrente –
contro
NOME COGNOME
– intimato – avverso la sentenza n. 394 dell’8/9/202 0 della Corte d’appello di Perugia ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/12/2024 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
RILEVATO CHE:
–NOME COGNOME proponeva appello avverso la sentenza n. 888 del 31/10/2017 del Tribunale di Terni, che aveva accolto la domanda, avanzata da NOME COGNOME di risarcimento dei danni patiti a seguito della condotta illecita dell’appellante, il quale aveva impiegato modalità intimidatorie per conseguire il pagamento della somma di euro 100.000 al fine di assicurare
al COGNOME l’esercizio in esclusiva dell’attività di ristorazione presso il centro commerciale ‘Le Terrazze’; in relazione alla propria condotta, astrattamente integrante il delitto ex art. 629 c.p., COGNOME aveva patteggiato la pena in sede penale e, nella causa, civile era stato condannato al pagamento di euro 16.480,00 per danno non patrimoniale e lucro cessante, oltre ai costi di lite;
-l a Corte d’appello di Perugia, con la sentenza n. 394 dell’8/9/2020, confermava la decisione di primo grado;
-avverso tale decisione NOME COGNOME proponeva ricorso per cassazione, affidato a due motivi;
–NOME COGNOME non svolgeva difese nel giudizio di legittimità;
CONSIDERATO CHE:
-col primo motivo, formulato con richiamo dell ‘ art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., il ricorrente deduce la nullità della sentenza e del procedimento per violazione o falsa applicazione degli artt. 132 e 116 c.p.c. e 2729 c.c., nonché degli artt. 111 Cost. e 6 CEDU, per avere i giudici di merito fondato le loro decisioni su indagini del procedimento penale (dichiarazioni del Caprini, registrazioni, intercettazioni), conclusosi senza apertura del dibattimento e con sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, e sull’istruttoria del processo civile costituita dalla sola acquisizione delle deposizioni degli agenti di polizia giudiziaria a conferma delle intercettazioni eseguite; ad avviso del ricorrente, la motivazione della sentenza impugnata non contiene una compiuta valutazione delle risultanze probatorie ed è meramente apparente;
-col secondo motivo, anch’esso formulato con richiamo de ll’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., si deduce la nullità della sentenza e del procedimento per violazione o falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c. difettando la sentenza d’appello di motivazione sul secondo motivo d’impugnazione, relativo alla pretesa mancanza di prova circa la sussistenza del danno biologico e il nesso causale con la condotta (pure indimostrata) del ricorrente;
-ad avviso del Collegio è necessaria l’acquisizione del fascicolo d’ufficio dei gradi di merito, che non risulta essere stato trasmesso a questa Corte, al fine della verifica, anche ufficiosa, della ritualità dello sviluppo delle fasi del processo, la cui nullità è stata denunciata con le censure del ricorrente;
p. q. m.
la Corte rinvia la causa a nuovo ruolo; dispone l’acquisizione del fascicolo d’ufficio dei gradi di merito.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile,