Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 25667 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 25667 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 19/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso N. 18250/2023 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE MESSINA (GIÀ PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa da ll’avv. NOME COGNOME come da procura in calce al ricorso, domicilio digitale come in atti
– ricorrente –
contro
ACCORDINO COGNOME, rappresentato e difeso dall’avv. NOME COGNOME come da procura allegata al controricorso, domicilio digitale come in atti
– controricorrente –
e contro
COMUNE DI UCRIA, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso da ll’ avv. NOME COGNOME come da procura allegata al controricorso, domicilio digitale come in atti
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 367/2019 emessa dal la Corte d’appello di Messina, depositata in data 10.5.2019, nonché avverso la sentenza n. 6 24/2023 emessa dalla Corte d’appello di Messina, depositata in data 11.7.2023;
udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale del 3.7.2025 dal Consigliere relatore dr. NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Si trascrive dalla impugnata sentenza n. 624/2023: « In prime cure, con atto di citazione notificato in data 26.3.2004, ACCORDINO Sebastiano -odierno convenuto in revocazione -conveniva innanzi al Tribunale di Messina il Comune di UCRIA e la Provincia Regionale di MESSINA (oggi Città Metropolitana di MESSINA) per sentirli condannare in solido al risarcimento dei danni dal medesimo subìti a seguito di un incidente stradale che lo aveva coinvolto in data 5.5.2000.
L’attore esponeva che in tale data, mentre percorreva, con la sua bicicletta, la S.P. 136 in Ucria, collideva, giunto all’incrocio con una Strada Comunale, con l’autovettura targata Roma TARGA_VEICOLO che, condotta da COGNOME NOME, proveniva da detta Strada Comunale tagliando in modo improvviso e repentino la marcia dell’ACCORDINO.
Questi assumeva che l’incidente, all’esito del quale rimaneva danneggiata la sua bicicletta ed egli aveva riportato lesioni personali, era avvenuto per la concorrente responsabilità di tal COGNOME NOMECOGNOME che aveva impegnato l’incrocio senza prestare la dovuta diligenza, e delle due Amministrazioni pubbliche, che non avevano curato di installare e
mantenere idonea segnaletica in sito, il Comune di UCRIA segnalando adeguatamente l’incrocio con la S.P. in curva e la Provincia Regionale di MESSINA per non aver ripristinato lo specchio parabolico che avrebbe consentito di constatare il sopraggiungere de ll’autovettura e conveniva per l’effetto in giudizio i due Enti per sentirli condannare al risarcimento dei danni in suo favore.
Le dette pp.aa. si costituivano in giudizio, entrambe contestando il fondamento della domanda attorea e chiedendone il rigetto.
Esperita l’istruttoria, nel corso della quale veniva assunta prova per testi ed eseguita C.T.U. medico legale sulla persona dell’attore, con sentenza non definitiva n. 1389/2015 (all. 6 a) il Tribunale di Messina dichiarava la responsabilità degli Enti convenuti nella misura del 50% e disponeva la rimessione della causa sul ruolo per la liquidazione dei danni.
Assolti gli ulteriori adempimenti istruttori con esecuzione di c.t.u. contabile, con sentenza definitiva n. 2618 del 14.10.2016 (All. 6 b), pubblicata in pari data, il Tribunale di Messina, Sezione Prima civile in composizione monocratica condannava in solido il Comune e la Provincia Regionale al risarcimento dei danni in favore dell’ACCORDINO nella misura di € 71.553,00 per danno biologico, € 135.000,00 per danno patrimoniale, € 25,00 per i danni alla bicicletta e € 6.411,06 per spese mediche documentate, oltre interessi e rivalutazione.
Il Tribunale condannava inoltre gli Enti convenuti alle spese del giudizio e poneva a loro carico le spese di C.T.U.
Avverso la sentenza non definitiva e quella definitiva proponeva appello, con atto notificato a mezzo posta in data 18.1.2017, il Comune di UCRIA (all.7).
Si costituiva in giudizio il solo COGNOME NOMECOGNOME che eccepiva preliminarmente l’inammissibilità del gravame e ne contestava il fondamento nel merito.
La Corte di Appello di Messina, con sentenza n. 367 emessa in data 26.2.2019 -10.5.2019, dichiarata la contumacia della Città Metropolitana di MESSINA, così statuiva: ‘… rigetta le domande proposte in primo grado da COGNOME NOME nei confronti del Comune di Ucria. Dichiara passate in giudicato le impugnate sentenze nei confronti della Città Metropolitana di Messina. Dichiara interamente compensati tra il Comune di Ucria ed COGNOME NOME spese e compensi del doppio grado di giudizio e li dichiara irripetibili nei confronti della Città Metropolitana di
Messina …’.
Nel presente giudizio di revocazione, la Città Metropolitana di MESSINA (con atto notificato in data 03.07.2019, All. 9 e 10):
per la fase rescindente:
lamentava che la sentenza d’appello revocanda appariva affetta da nullità insanabile, per mancata instaurazione del contraddittorio, in conseguenza d’errore di fatto originante da omesso rilievo di documenti prodotti in giudizio nel senso che l’atto d’a ppello, contrariamente a quanto affermato nella sentenza impugnata, non sarebbe mai stato notificato ad esso ente, come asseritamente evincibile dalla
documentazione processuale depositata, nel corso del giudizio d’appello, dal Comune già appellante; 1.1. ‘La Corte … si era avveduta della mancata prova della notifica dell’appello alla Città Metropolitana e, con ordinanza del 02.11.2017, depositata in cancelleria in data 10.11.2017 -oltre ad accogliere l’istanza di inibitoria formulata dal Comune di Ucria ha disposto ‘… che l’appellante dia prova dell’avvenuta notifica dell’atto di appello alla Città Metropolitana …’ …”;
1.2. dalla disamina del fascicolo n. 74/2017 iscritto presso la Corte adita si rinverrebbe unicamente la richiesta di notifica dell’appello, effettuata a mezzo posta, ma non vi sarebbe alcuna prova della consegna o delle ragioni della mancata consegna;
segnatamente, si riscontrerebbe dagli atti di causa che l’avviso di ricevimento della cartolina postale n. 76595738651-7 (cfr. all. 7), indirizzata al procuratore costituito per la Città Metropolitana in primo grado, non indicherebbe alcuna ragione della mancata consegna, né risulterebbe spedita la raccomandata di avviso dell’avvenuto tentativo di notifica, né, soprattutto, risulterebbe apposto alcun timbro postale, essendo censito ivi unicamente il deposito del plico presso l’ufficio postale da parte dell’addetto al recapito ai sensi dell’art. 8 l. 890/1982, donde l’incontestabile prova che la notifica dell’appello non avrebbe potuto ritenersi rituale, in quanto effettuata in violazione del disposto di cui al citato art. 8;
1.3. ‘né, peraltro, la ritualità della notifica ha costituito punto controverso. È evidente, pertanto, che la pronuncia revocanda, in parte
qua, è frutto di un errore di percezione degli atti di causa riconducibile alla previsione di cui all’art. 395, comma 1 n. 4 cpc …’;
per la fase rescissoria, chiedeva (…)
si costituiva con
ACCORDINO NOME -convenuto in revocazione -atto depositato in data 30.10.2019 (all. 13) deducendo, nel merito:
sub 1., che: in merito all’omessa notifica nei confronti della Città Metropolitana dell’impugnazione promossa dal Comune di UCRIA, sarebbe spettato a quest’ultimo dare prova della regolarità della notifica; nell’ipotesi in cui dovesse risultare fondato qua nto asserito in revocazione dalla Città Metropolitana, la Corte dovrebbe disporre la revoca della sentenza n. 367/2019 e dichiarare la radicale nullità dell’intero giudizio di secondo grado; sub 2., in adesione a quanto richiesto dalla Città Metropolitana, che: la radicale nullità, per difetto di notifica dell’atto introduttivo, dell’intero giudizio di secondo grado, comporterebbe ex lege, non vertendosi nell’ipotesi di cause scindibili, il passaggio in giudicato delle sentenze di primo grado (…).
Il Comune di UCRIA -convenuto in revocazione -si costituiva in giudizio con atto depositato in data 2.11.2019 (all. 12) deducendo, nel merito: sub 1., che: l’atto di citazione per revocazione sarebbe palesemente improcedibile e/o inammissibile, poiché: ‘… come correttamente evidenziato al punto 1. dei motivi dell’impugnata decisione di codesta Ecc.ma Corte, ‘va preliminarmente preso atto che il condebitore solidale Città Metropolitana di Messina (già Provincia Regionale di Messina) non ha proposto appello avverso le sentenze impugnate in questa sede dal
Comune di Ucria e le stesse sono pertanto passate in giudicato nei suoi confronti, attesa l’autonomia delle posizioni dei condebitori solidali e della circostanza che le ragioni addotte dal Comune di Ucria a sostegno dell’appello non sono estensibili alla Città Metropolitana di Messina …”; mediante l’atto di citazione per revocazione, pertanto, la Città Metropolitana starebbe tentando di rimediare alla mancata proposizione di autonomo appello avverso le sentenze di primo grado; viepiù laddove si consideri che essa avrebbe omesso, nel corso del giudizio di primo grado, di proporre tempestiva riserva di appello avverso la sentenza non definitiva n. 1389;
-la notifica contestata da controparte, comunque, sarebbe stata regolarmente eseguita dall’addetto al recapito, il quale avrebbe datato e sottoscritto l’avviso di ricevimento; sarebbero pertanto inesistenti i presupposti processuali per chiedere la revocazione della sentenza impugnata; e difatti: ‘Appare evidente che codesta Ecc.ma Corte, in realtà, non ha commesso ‘alcun errore di percezione degli atti di causa’, giacché, al contrario, l’asserita erronea percezione degli atti di causa ha formato oggetto di valutazione/discussione e della consequenziale pronuncia a seguito dell’apprezzamento delle risultanze processuali compiuto dal giudice con l’esame della regolarità della notifica de qua; ora, è risaputo che ‘non è configurabile l’errore revocatorio qualo ra l’asserita erronea percezione degli atti di causa abbia formato oggetto di discussione e della consequenziale pronuncia a seguito dell’apprezzamento delle risultanze processuali compiuto dal giudice’
(Cass. civ., Sez. I, 4 aprile 2019, n. 9527; Cons. Stato, Sez. IV, 2 aprile 2019, n. 2163); l’appello proposto dal Comune di UCRIA sarebbe stato, pertanto, ammissibile, procedibile e tempestivo; sotto altro profilo: ‘Codesta Ecc.ma Corte, qualora dovesse ritenere incompleta e/o ‘irrituale’ (e non certamente nulla) la notifica dell’atto di appello alla Provincia regionale di Messina, ora Città Metropolitana di Messina, ovviamente per causa non imputabile al Comune di Ucria e/o disponesse ‘la prosecuzione del giudizio’ invocata da controparte, vorrà, anche ed eventualmente in applicazione dell’istituto dell’errore scusabile, autorizzare lo scrivente procuratore a rinotificare l’atto di appello alla Città Metropolitana di Messina nei termini di rito’; ove la Co rte ritenesse già in questa fase, integro il contraddittorio, e definibile il giudizio nel merito, devono intendersi riproposte le argomentazioni contenute nell’atto di appello del Comune di Ucria, già ritenute fondate da questa Corte con la sentenza n. 367;
-concludeva chiedendo, in via principale, il rigetto delle domande formulate da parte attrice in revocazione ».
Con la sentenza n. 624/2023 dell’ 11.7.2023, la Corte d ‘a ppello di Messina ha ritenuto che ‘ la questione attinente alla regolarità della notifica dell’appello proposto dal Comune in epigrafe ha invece formato oggetto di cognizione e di specifico accertamento ad opera del precedente giudicante il quale, all’esito dell’esame delle risultanze proces suali, ha ritenuto (se a torto o a ragione, non spetta a questa sede di accertare) che la notifica dell’atto di appello de quo fosse stata regolare . Ciò rilevato,
non può non concludersi, pertanto, come la regolarità della notifica abbia costituito questione sulla quale il Giudice di appello si è espressamente pronunciato all’esito di un’attività valutativa, fondata sull’apprezzamento delle risultanze processuali a tanto riferentisi. Tale circostanza assume così una rilevanza dirimente ai fini della decisione del presente giudizio derivando da essa -in conformità ai principi di diritto richiamati in premessa -che non di errore di fatto idoneo a legittimare un’event uale revocazione ma, semmai, dovrebbe conoscersi di un errore di giudizio. Il che apparterrà alla cognizione della Corte di Cassazione (ove sia coltivata la relativa impugnazione) ‘ .
Conseguentemente, la Corte peloritana ha dichiarato inammissibile la domanda di revocazione della sentenza n. 367/2019, regolando le spese secondo soccombenza.
Occorre anche aggiungere che , nell’ambito del giudizio di revocazione N. 462/19 R.G., su istanza della Città Metropolitana di Messina, con provvedimento del Presidente della C orte d’appello di Messina del 16.07.19 è stato sospeso ai sensi dell’art. 398 , comma 4, c.p.c. – il termine per proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 367/2019 pubblicata in data 10. 5.2019, e ciò fino alla emissione della sentenza di definizione del giudizio di revocazione, appunto avvenuta in data 11.07.2023.
Con unico ricorso, la Città Metropolitana di Messina ha quindi impugnato per cassazione: la sentenza n. 624/2023 che ha deciso sulla proposta revocazione, nonché la sentenza n. 367/2019, e ciò sulla scorta di
complessivi quattro motivi, cui resistono con distinti controricorsi NOME COGNOME e il Comune di Ucria. Fissata l’odierna adunanza camerale, gli enti locali hanno depositato rispettive memorie illustrative, mentre l’COGNOME ha depositato ‘note di udienza’. Il Collegio ha riservato il deposito della ordinanza entro sessanta giorni.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1 Con il primo motivo, concernente la sentenza n. 624/2023, si lamenta ‘ Violazione e falsa applicazione dell’art 395, comma 1, n. 4. Erronea pronuncia di inammissibilità della domanda di revocazione proposta dalla Città Metropolitana di Messina avverso la sentenza 367/2019 ‘ , per aver la Corte territoriale erroneamente e contraddittoriamente ritenuto che l’affermazione del giudice a quo , priva di ogni ulteriore riferimento, secondo cui ‘ la Città Metropolitana di Messina, benché ritualmente convenuta nel giudizio di appello, non si costituiva e restava pertanto contumace ‘, non costituis se una pronuncia in fatto ma una valutazione in diritto: nessuna rilevanza potrebbe infatti assumere l’ordine di produzione della notifica del 2.11.2017 in relazione all’errore di percezione compiuto dalla stessa Corte d’appello nella decisione del merito della causa, in esito alla produzione della notifica stessa, in quanto ‘ nessun contraddittorio e nessuna ponderazione dei documenti e nessuna valutazione in diritto sulla notifica è stata resa ‘ .
1.2 -In subordine, con il secondo motivo, concernente la sentenza n. 367/2019, si denuncia ‘ Nullità della sentenza e del procedimento, violazione degli artt. 102, 105, 140, 156, 161, 267, 329, 331, 332 e 336
c.p.c., nonché dell’art 8 l. 890/82 in relazione all’art 360 n. 4 e n. 3 cpc per omessa, inesistente e/o null notifica della impugnazione a litisconsorte necessario processuale. Erronea pronuncia di corretta evocazione in giudizio della Città Metropolitana di Messina e, pertanto, erronea pronuncia della sua contumacia. La inequivoca inesistenza/nullità della notifica dell’appello proposto da Comune di Ucria alla Città Metropolitana avrebbe dovuto determinare, a tutto voler concedere, l’ordine di integrazione del contraddittorio nei confronti di quest’ultima ex art 331 cpc, conseguendone, in mancanza, la nullità del procedimento e della sentenza resa ‘.
1.3 -Sempre in subordine rispetto al primo motivo e con riguardo alla sentenza n. 367/2019, si denuncia con il terzo motivo ‘ Violazione e falsa applicazione dell’art 1306, 2051 e 2055 cc in relazione all’art 360 n. 3 cpc. La sentenza è errata e merita riforma nella parte in cui ha dichiarato l’autonomia delle posizioni dei condebitori solidali, dichiarando per un verso passata in giudicato la sentenza di primo grado nei confronti della Città Metropolitana, per poi riformarla negativamente solo nei suoi confronti. La sentenza 367/2019 ha fatto malgoverno delle norme violate indicate in quanto la domanda proposta alternativamente e cumulativamente nei confronti di due soggetti tra i quali vi sia contestazione circa l’individuazione dell’obbligato, è legata da un inscindibile nesso di dipendenza reciproca che dà luogo ad un’ipotesi di litisconsorzio necessario processuale, in virtù del quale le cause devono
essere decise nei confronti dei due coobbligati anche in fase di impugnazione ‘ .
1.4 Sempre in via subordinata rispetto al primo motivo e con riguardo alla sentenza n. 367/2019, si denuncia infine con il quarto motivo ‘ Violazione e falsa applicazione dell’art. 2055 e dell’art 2051 cc in relazione all’art 360 n. 3 cpc. La sentenza è errata e merita riforma nella parte in cui ha attribuito alla Città metropolitana di Messina la responsabilità del sinistro per la mancata collocazione di uno specchio parabolico ed ha invece escluso ogni responsabilità del Comune di Ucria, malgrado la maggiore efficienza causale dell’assenza del segnale di stop sulla strada comunale ‘.
2.1 -In via preliminare, va rilevato che il decreto ex art. 398, comma 4, c.p.c., emesso in data 16.7.2019 ai fini della sospensione del termine per la proposizione del ricorso per cassazione, fino alla definizione del giudizio di revocazione avverso la sentenza d’appello, è stato emesso dal Presidente e non dalla Corte d’appello in composizione collegiale, come previsto dalla citata disposizione (v. anche Cass. n. 8138/2005). Detto provvedimento non consta essere stato poi ratificato dal Collegio, ma non risulta comunque mai essere stato revocato; nemmeno risulta che alcuna delle parti si sia doluta di alcunché, né nel giudizio a quo , né in questa sede di legittimità.
Può quindi ritenersi che il ricorso avverso la sentenza n. 367/2019 sia ammissibile, in quanto tempestivamente proposto, all’esito della definizione del giudizio di revocazione.
2.2 -Sempre in via preliminare, occorre rilevare che le ‘note di udienza’ depositate dal controricorrente NOME COGNOME sono inammissibili, non tanto perché esse non siano suscettibili di essere comunque considerate alla stregua di memoria ex art. 380bis 1, comma 1, c.p.c. (posto che ne rispettano comunque i termini), ma perché -pur in tal guisa riconsiderate – non contengono alcuna illustrazione degli argomenti offerti nel controricorso, limitandosi a ribadire le conclusioni già rassegnate.
3.1 -Ciò posto, il primo motivo è infondato.
Come è noto, è assolutamente consolidato, nella giurisprudenza di questa Corte di legittimità, il principio per cui ‘ l’errore rilevante ai sensi dell’art. 395, n. 4, c.p.c.: a) consiste nell’erronea percezione dei fatti di causa che abbia indotto la supposizione dell’esistenza o dell’inesistenza di un fatto, la cui verità è incontestabilmente esclusa o accertata dagli atti di causa (sempre che il fatto oggetto dell’asserito errore non abbia costituito terreno di discussione delle parti); b) non può concernere l’attività interpretativa e valutativa; c) deve possedere i caratteri dell’evidenza assoluta e dell’immediata rilevabilità sulla base del solo raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti di causa; d) deve essere essenziale e decisivo ‘ (così, di recente e per tutte, Cass., Sez. Un. n. 20013/2024). Ora, ritiene la Corte come la valutazione operata dal giudice della revocazione sulla questione sottesa al mezzo in esame (l’essere rituale o meno la notifica dell’atto d’appello proposto dal Comune di COGNOME nei confronti della Città Metropolitana di Messina) sia corretta.
Anzitutto, si trattava infatti di questione controversa e discussa tra le parti (ovviamente, quelle ritualmente costituitesi), giacché la Corte messinese, con l’ordinanza del 2.11.2017, si pose il problema della verifica d’ufficio della regolare instaurazione del contraddittorio nei confronti dell’odierna ricorrente, appunto ordinando all’appellante il deposito della afferente relata di notifica.
In secondo luogo, occorre rilevare che s olo all’esito la Corte territoriale formulò il giudizio supra riportato testualmente che, benché con formulazione stereotipata, lascia intendere inequivocamente come la valutazione stessa sia stata adottata previo esame della documentazione versata in atti dal Comune nebroideo.
Pertanto, non si tratta di mera svista sul contenuto della cartolina postale di ricevimento (unico aspetto che potrebbe integrare il denunciato error facti ) , ma proprio di una valutazione errata in iure sul contenuto oggettivo della cartolina postale e sulla sua idoneità a documentare l’avvenuto perfezionamento della notifica a norma della legge n. 53/1994.
Del tutto condivisibile, quindi, si rivela la finale statuizione dell’inammissibilità de lla revocazione, come operata dal giudice peloritano.
4.1 -Il secondo motivo, proposto in subordine avverso la sentenza n. 367/2019, è invece fondato.
La cartolina di ricevimento n. 76595738651-7 (all. 7-B ric.te), inviata in proprio dal procuratore del Comune di Ucria ai sensi della legge n. 53/1994, è effettivamente priva di timbro postale, sicché essa non è
idonea a documentare il perfezionamento della consegna del plico postale al destinatario nelle forme di legge, non p otendo all’uopo ritenersi sufficiente la prova della mera spedizione. Da ciò deriva che la notifica dell’appello è certamente invalida, in quanto -ove non si voglia rilevare la mancanza di uno degli elementi che integrano la sequenza stessa delle attività notificatorie, almeno sicuramente -affetta da nullità (v., per tutte, Cass., Sez. Un., n. 14916/2016) ed è quindi improduttiva di effetti, con conseguente nullità del procedimento d’appello , per essersi svolto nella erroneamente dichiarata contumacia di una delle parti.
5.1 -Il terzo motivo è anch’esso fondato.
Poiché risultava controverso, nelle posizioni processuali degli enti convenuti, quale tra i due fosse effettivo responsabile del sinistro a norma dell’art. 2051 c.c. (o se lo fossero entrambi, come ritenuto dal primo giudice), la Corte peloritana avrebbe senz’altro e comunque dovuto ordinare -una volta acclarata la nullità della notifica dell’appello -l’integrazione del contraddittorio nei confronti della Città Metropolitana, posto che è indubitabile che tra gli stessi enti sia configurabile il litisconsorzio necessario processuale, essendo stata prospettata in causa una loro responsabilità alternativa.
6.1 -Il quarto motivo, infine, resta assorbito, attenendo al merito della causa, che, non pregiudicato né dalla sentenza qui cassata né dalla presente decisione, il giudice del rinvio avrà cura di trattare a contraddittorio integro.
7.1 In definitiva, il primo motivo è rigettato, il secondo e il terzo sono accolti, mentre il quarto è assorbito. La sentenza n. 367/2019 è dunque cassata in relazione, con rinvio alla Corte d’appello di Messina, in diversa composizione, che si atterrà ai superiori principi e provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
In relazione alla data di proposizione del ricorso avverso la sentenza n. 624/2023 , può darsi atto dell’applicabilità dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P. Q. M.
La Corte rigetta il primo motivo del ricorso, accoglie il secondo e il terzo e dichiara assorbito il quarto. Cassa la sentenza n. 367/2019 in relazione e rinvia alla Corte d’appello di Messina, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, con riguardo alla sentenza n. 624/2023, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, al competente ufficio di merito, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, in data 3.7.2025.
Il Presidente NOME COGNOME