Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 7989 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 7989 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 25/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso 24415-2018 proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, INDIRIZZO, presso lo studio NOME COGNOME, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE INDIRIZZO, in persona del Direttore generale e legale rappresentante pro tempore , domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
Oggetto
Retribuzione pubblico impiego
R.G.N. 24415/2018
COGNOME.
Rep.
Ud. 21/02/2024
CC
avverso la sentenza n. 11/2018 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA, depositata il 12/02/2018 R.G.N. 109/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/02/2024 dal AVV_NOTAIO.
Rilevato che:
c on sentenza del 12.2.2018 la Corte d’appello di Perugia confermava la sentenza del locale Tribunale che aveva, da un lato, dichiarato il difetto di giurisdizione per le pretese, avanzate da NOME COGNOME, dirigente chimico dell’RAGIONE_SOCIALE, fino al 31.12.1997 e, dall’altro, aveva dichiarato la nullità della domanda volta a ottenere, previa ricostituzione del fondo per la retribuzione di risultato di cui all’art. 61 comma 2 lett. a) c.c.n.l. 1994-1997, il pagamento delle differenze retributive e il risarcimento del danno, per il periodo successivo, con declaratoria, nel resto, di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse;
la Corte perugina rilevava che la giurisdizione del giudice ordinario sussisteva in relazione agli anni 1998 e successivi, per i quali il fondo era stato determinato con delibera del direttore generale nr. 495 dell’11 luglio 2002 ;
così delimitata la giurisdizione, il giudice dell’appello condivideva la statuizione del Tribunale di nullità della domanda di condanna al pagamento delle differenze retributive per omessa allegazione dei fatti costitutivi; osservava che nel ricorso introduttivo (o nel successivo termine assegnato in prime cure per integrazione degli atti ai sensi dell’art. 164 cod. proc. civ. ), non si indicava il rapporto tra l’ammontare del fondo e la quantificazione della
retribuzione di risultato del dirigente, in modo da chiarire che, aumentato il fondo, sarebbe aumentata quest’ultima ;
il relativo vizio dell’atto impingeva sulla possibilità di valutare il merito della pretesa e si traduceva in una nullità rilevabile d’ufficio, senza che potesse configurarsi una violazione dell’art. 101, comma 2, cod. proc. civ. perché al ricorrente era stato assegnato un termine per integrare il ricorso, di cui egli si era, ancorché inutilmente, avvalso;
aggiungeva che in appello non era consentito fissare un termine per l ‘ integrazione della domanda ex articolo 164 cod. proc. civ.
la Corte territoriale confermava la dichiarazione del difetto di interesse ad agire sulla domanda riguardante i criteri di costituzione del fondo, sul rilievo che i lavoratori non avevano chiarito le ragioni per le quali l’utilizzo dei criteri da essi indic ati avrebbe comportato un incremento del fondo; in ogni caso, a volere ipotizzare tale incremento, non ne sarebbe derivata la conseguenza di un aumento della retribuzione di risultato giacché le allegazioni dei lavoratori sul punto erano carenti, come già rilevato.
6.Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza il ricorrente sulla base di tre motivi di censura, cui la Azienda ha resistito con controricorso.
Con memoria del 9 febbraio 2024 il ricorrente ha rinunciato al ricorso.
Considerato che:
i n via pregiudiziale, stante la regolarità dell’atto di rinuncia, proveniente dal difensore con procura speciale, deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio.
2.Le spese si compensano tra le parti, in quanto le pronunce di questa Corte sulla questione di causa sono successive alla notifica della impugnazione, che è stata poi prontamente rinunciata.
La declaratoria di estinzione esclude l’applicabilità del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, che consegue alle sole declaratorie di infondatezza nel merito ovvero di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione (Cass. n. 19560 del 30/09/2015).
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio. Compensa le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella adunanza camerale del 21 febbraio