Sentenza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 707 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 2 Num. 707 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 09/01/2024
SENTENZA
sul ricorso n. 19529/2021 R.G. proposto da:
NUOVA F. NT. RAGIONE_SOCIALE, p.i. P_IVA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. NOME COGNOME e dall’avv. NOME COGNOME , elettivamente domiciliata in Roma presso l’avv. COGNOME, nel suo studio in INDIRIZZO
ricorrente
contro
RAGIONE_SOCIALE p.i. P_IVA,
RAGIONE_SOCIALE p.i. P_IVA,
intimate avverso la sentenza n. 567/2021 della Corte d’Appello di Venezia, depositata il 12-3-2021
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 5-122023 dal consigliere NOME COGNOME
OGGETTO:
compravendita di cose mobili
RG. 19529/2021
P.U. 5-12-2023
udite le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME il quale ha concluso per l’accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, udito l’avv. NOME COGNOME per il ricorrente in forza di delega
FATTI DI CAUSA
1.La sentenza n. 2847/2015 del Tribunale di Padova accolse l’opposizione proposta dall’acquirente RAGIONE_SOCIALE al decreto ingiuntivo emesso a favore della venditrice RAGIONE_SOCIALE per il pagamento di Euro 31.719,55 a titolo di prezzo nella compravendita di tessuto modello Polibond stipulato il 30-8-2011; dichiarò risolto il contratto e condannò la venditrice a ritirare a sua cura e spese n. 20.165 di tessuto modello Polibond codice colore 011/21 grammatura 200 e a pagare Euro 7.072,86 a titolo di risarcimento dei danni, oltre spese legali anche di RAGIONE_SOCIALE, terza chiamata in garanzia dalla società opponente.
2.Propose appello RAGIONE_SOCIALE che, nella contumacia di RAGIONE_SOCIALE, la Corte d’appello di Venezia con sentenza n. 567 pubblicata il 12-3-2021 ha parzialmente accolto, rigettando la domanda di risarcimento dei danni proposta da RAGIONE_SOCIALE compensando per la quota della metà le spese di lite di entrambi i gradi e condanna ndo l’appellante alla rifusione della residua metà.
La sentenza ha rigettato il motivo di appello con il quale l’appellante aveva lamentato l’omessa disamina della sua eccezione di nullità della c.t.u., osservando che in sede di precisazione delle conclusioni l’eccezione non era stata proposta ma era stata solo reiterata la richiesta di rinnovazione della c.t.u. Ha dichiarato che in appello erano state proposte le stesse osservazioni alla c.t.u. svolte in primo grado, alle quali il Tribunale aveva già risposto, evidenziando come la mancata condivisione delle conclusioni del c.t.u. non giustificasse il rinnovo della consulenza, anche in considerazione del
fatto che il consulente d’ufficio aveva risposto alle osservazioni all’elaborato . Nel merito, ha rigettato il motivo di appello relativo alla risoluzione del contratto, osservando che la consulenza d’ufficio aveva confermato che la venditrice non aveva assolto all’onere su di essa incombente di provare di avere consegnato merce conforme all’ordine; ciò perché il c.t.u. aveva accertato che la merce fornita non era conforme a quella risultante dal catalogo campionario fornito in corso di causa dalla stessa venditrice e che nel catalogo non veniva minimamente indicata differenza di colore tra le varie grammature del materiale; ha rilevato che questa circostanza confermava l’infondatezza dell’argomento della venditrice secondo il quale la diversità di colori di campionari o del ‘Polibond 200g’ rispetto al ‘Polibond 100g’ fosse riconduci bile alla diversa grammatura. La sentenza ha accolto il motivo di appello relativo al risarcimento del danno, per mancanza della prova che il materiale ordinato dovesse essere fornito a terza ditta.
3.Nuova RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza, sulla base di due motivi.
Sono rimaste intimate RAGIONE_SOCIALE, alla quale la notificazione è stata eseguita a mezzo pec al difensore domiciliatario avv. NOME COGNOME all’indirizzo pec EMAIL e al difensore avv. NOME COGNOME all’indirizzo pec EMAIL e RAGIONE_SOCIALE, alla quale la notifica a mezzo pec è stata eseguita al difensore domiciliatario nel giudizio di primo grado avv. NOME COGNOME all’indirizzo pec EMAIL e all’avv. NOME COGNOME all’indirizzo pec EMAIL.
A seguito di proposta di declaratoria di manifesta infondatezza del ricorso ex art. 380-bis c.p.c. ante d.lgs. 10-10-2022 n.149 è stata fissata udienza in camera di consiglio avanti la sezione sesta-
sottosezione seconda, la società ricorrente ha depositato memoria chiedendo la fissazione di pubblica udienza e con ordinanza interlocutoria n. 19206/2022 emessa all’esito della camera di consiglio del 17-2-2022 la causa è stata rimessa alla pubblica udienza.
Per l’udienza pubblica del 5 -12-2023 il Procuratore Generale ha depositato memoria contenente anche le conclusioni.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Preliminarmente si dà atto che la notificazione a RAGIONE_SOCIALE non avrebbe potuto essere eseguita al difensore domiciliatario nel giudizio di primo grado, in quanto la società era contumace in appello (Cass. Sez. U 29-4-2008 n- 10817 Rv. 603086); in considerazione dell’esito del ricorso non si dispone la rinnovazione della notificazione, in ossequio al principio fondamentale della ragionevole durata del processo, che impone al giudice di evitare comportamenti che siano di ostacolo a una sollecita definizione del processo, in quanto a fronte di ricorso infondato la fissazione di termine per la rinnovazione della notifica si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei termini per la definizione del giudizio senza alcun beneficio per la garanzia dell’effettività dei diritt i processuali delle parti (Cass. Sez. 2 21-5-2018 n. 12515 Rv. 648755-01, Cass. Sez. 6-3 155-2020 n. 8980 Rv. 657883-01, per tutte).
2. Con il primo motivo rubricato ‘ violazione di norme di diritto ex art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. e/o nullità del procedimento ex art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c. in relazione agli artt. 156, 189, 195 e 196 c.p.c.’ la società ricorrente lamenta che la sentenza impugnata non faccia cenno all’eccezione di nullità della c.t.u. e alle ulteriori doglianze alla consulenza d’ufficio sollevate nelle reiterate istanze di rinnovazione della c.t.u. e di sostituzione della c.t.u. nelle note conclusive di primo grado, limitandosi a dichiarare che in sede di precisazione delle conclusioni non era stata sollevata eccezione di nullità della c.t.u.
Sostiene che, secondo l’indirizzo della Cassazione, affinch é una domanda possa ritenersi abbandonata, non è sufficiente che non venga riproposta in sede di precisazione delle conclusioni, dovendosi avere riguardo alla condotta complessiva della parte; evidenzia che nel corso del giudizio di primo grado aveva depositato plurime istanze di rinnovazione della c.t.u., eccependone la nullità e in sede di precisazione delle conclusioni aveva insistito per la rinnovazione delle operazioni peritali; quindi lamenta che il c.t.u. abbia ripetutamente e deliberatamente violato il principio del contraddittorio e abbia disatteso l’incarico conferitogli, dimostrandosi incapace ; lamenta che le sue ripetute eccezioni di nullità della c.t.u. e le istanze di rinnovazione delle indagini peritali siano state ignorate.
2.1.Il motivo è infondato.
E’ acquisito il principio secondo il quale la nullità della consulenza tecnica d’ufficio è soggetta al regime di cui all’art. 157 cod. proc. civ., avendo carattere relativo, per cui deve essere fatta valere nella prima istanza o difesa successiva al deposito della relazione, restando altrimenti sanata (Cass. Sez. U. 1-2-2022 n. 3086 Rv.663786-05, Cass. Sez. 3 1-6-2022 n. 17916 Rv. 665018-01, Cass. Sez. 3 15-62018 n. 15747 Rv. 649414-01, Cass. Sez. 3 31-1-2013 n. 2251 Rv. 624974-01). Quindi, non sono pertinenti i principi richiamati dalla ricorrente, riguardanti il diverso caso della valutazione in ordine alla rinuncia della domanda non riproposta in fase di precisazione delle conclusioni. Inoltre, la sanatoria delle nullità a carattere relativo della consulenza d’ufficio può avvenire anche per rinnovazione, quando il contraddittorio sia recuperato dal giudice dopo il deposito della relazione, con la rimessione in termini delle parti per formulare le proprie osservazioni, al fine di consentire il pieno esercizio dei poteri di cui all’art. 196 cod. proc. civ. (Cass. Sez. 3 8 -6-2023 n. 16196 Rv. 667830-01, Cass. Sez. 6-L 9-10-2017 n. 23493 Rv. 645668-01).
Nella fattispecie, secondo la successione dei fatti descritta nello stesso ricorso (pag. 10), il consulente d’ufficio aveva depositato il 30 -10-2014 la sua relazione finale e in data 16-11-2014 Nuova FNT aveva depositato istanza di rinnovazione della c.t.u. e di sostituzione del consulente, per la cui discussione il giudice ha fissato l’udienza del 27 -11-2014; con ordinanza del 28-11-2014 il giudice ha rigettato l’istanza di rinnovazione della consulenza d’ufficio e ha dato alle parti termine per presentare osservazioni e al consulente d’ufficio successivo termine per rispondere alle osservazioni. In questo modo, e cioè per rinnovazione, è comunque avvenuta la sanatoria di ogni eventuale vizio della consulenza d’ufficio fino a quel momento, in quanto il contraddittorio eventualmente leso in precedenza è stato garantito dal giudice, con la concessione alle parti di nuovo termine per formulare le loro osservazioni e di successivo termine al c.t.u. per rispondere.
Di seguito, secondo la successione dei fatti descritta nel ricorso, prima che il consulente depositasse la risposta alle osservazioni, Nuova FNT ha depositato nuova istanza di rinnovazione delle indagini e di sostituzione del consulente d’ufficio, che il giudice ha rigettato; in data 16-32015 il consulente d’ufficio ha depositato l’elaborato, per cui il giudice ha fissato l’udienza del 4-6-2015. La ricorrente deduce (pag. 11 del ricorso ) che all’udienza del 4 -6-2015 ha insistito per la rinnovazione delle i ndagini con sostituzione del consulente d’ufficio; la ricorrente non deduce di avere riproposto l’eccezione di nullità in quell’udienza, limitandosi a evidenziare di avere insistito nuovamente nell’eccezione di nullità nelle note conclusive e a sostenere che l’eccezione non era stata rinunciata. Però, la richiesta di rinnovazione della consulenza d’ufficio della quale si contestano le conclusioni non comprende in sé la proposizione dell’eccezione di nullità della consulenza medesima e quindi, in applicazione dei principi esposti, la circostanza che la ricorrente non abbia dedotto di avere proposto
l’eccezione di nullità all’udienza del 4 -6-2015, prima udienza successiva al deposito del supplemento di elaborato, impone di ritenere l’ avvenuta sanatoria di ogni eventuale nullità esistente in quel momento, in quanto verificatasi successivamente alla precedente sanatoria per rinnovazione.
2.1.1.Diversa questione è quella, che pure emerge dagli argomenti della ricorrente, delle critiche da essa proposte alla consulenza tecnica d’ufficio , per le carenze tecniche dell’indagine svolta dal consulente e sulla base delle quali aveva formulato richiesta di rinnovazione della consulenza medesima. Tale questione è da risolvere evidenziando come non sia configurabile vizio di violazione di legge per la mancata rinnovazione della consulenza d’ufficio in appello . Secondo i principi posti da Cass. Sez. 2 24-11-2020 Rv. 659724-01 e Cass. Sez. 6-2 18-3-2015 n. 5339 Rv. 634871-01, nel giudizio d’appello è ammissibile la richiesta di rinnovazione della consulenza tecnica d’ufficio, ove si contestino le valutazioni tecniche del consulente fatte proprie dal giudice di primo grado, poiché non viene chiesta l’ammissione di un nuovo mezzo di prova; il giudice, se non ha l’obbligo di motivare il diniego, che può essere anche implicito, è tenuto a rispondere alle censure tecnicovalutative mosse dall’appellante avverso le valutazioni di ugual natura contenute nella sentenza impugnata, sicché l’omesso espresso rigetto dell’istanza di rinnovazione non integra vizio di omessa pronuncia ex art. 112 cod. proc. civ. ma, eventualmente, un vizio di motivazione in ordine alle ragioni addotte per rigettare le censure tecniche alla sentenza impugnata.
Nella fattispecie non è neppure proposto motivo volto a lamentare vizio di motivazione e quindi non sussistono i presupposti per ulteriori accertamenti. Basti aggiungere che, alla luce dell’attuale formulazione dell’art. 360 co. 1 n. 5 cod. proc. civ., il sindacato di legittimità sulla
motivazione è limitato al rispetto del minimo costituzionale, per cui è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si traduce in violazione di legge costituzionalmente rilevante e si esaurisce nella mancanza assoluta della motivazione o nella motivazione apparente o nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o nella motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile, esclusa qualsiasi rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione (Cass. Sez. U 7-4-2014 n. 8053 Rv. 629830-01, Cass. Sez. 1 3-3-2022 n. 7090 Rv. 664120-01, per tutte). Nella fattispecie la motivazione rispetta il minimo costituzionale, in quanto ha esplicitato (punti 2.6, 2.7 e 2.8) le ragioni per le quali ha recepito e ritenuto convincenti i risultati della consulenza d’ufficio , riferite al fatto che la c.t.u. aveva accertato la non conformità della merce consegnata a quella descritta nel catalogo, nonché al fatto che il catalogo non indicava differenze di colore tra le grammature del tessuto, la circostanza non era smentita da RAGIONE_SOCIALE e confermava l’infondatezza della sua argomentazione secondo cui la differenza di colore era riconducibile alla diversa grammatura.
3 .Con il secondo motivo rubricato ‘ violazione di norme di diritto ex art. 360 comma I n. 3 c.p.c. in relazione agli artt. 1453, 1455 e 1497 c.c.’ la ricorrente censura la statuizione di risoluzione del contratto per il suo inadempimento. Evidenzia che per pronunciare la risoluzione del contratto il giudice avrebbe dovuto accertare che il materiale fosse carente delle qualità essenziali e indispensabili all’uso; lamenta che i giudici di merito abbiano aderito alle sciagurate conclusioni de l consulente d’ufficio senza muovere nessun rilievo critico alla consulenza tecnica, ma trasponendo in sentenza le valutazioni personali del consulente d’ufficio che aveva ritenuto inaccettabili le differenze di tonalità senza verificare se il materiale fosse idoneo all’uso; lamenta che sia stato ignorato che le parti avevano concluso la
vendita senza fare riferimento al campionario, che sia incomprensibile come si sia giunti alla conclusione che tutto il materiale non era conforme, che sia incomprensibile perché sia stata ignorata la destinazione finale del prodotto; evidenzia che il prodotto doveva essere utilizzato per ‘linguette’ di calzature, per cui eventuale differenza di tono di colore non poteva giustificare la risoluzione del contratto.
3.1.Il motivo è inammissibile.
In primo luogo la ricorrente neppure deduce una erronea ricognizione da parte del provvedimento impugnato della fattispecie astratta recata da norma di legge, che necessariamente implica un problema interpretativo della disposizione, ma lamenta una erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa, che è esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità (Cass. Sez. 1 5-2-2019 n. 3340 Rv. 652549-02, Cass. Sez. 1 13-102017 n. 24155 Rv. 645538-03).
Inoltre la ricorrente, sotto la qualifica della violazione di legge, in sostanza lamenta l’omesso esame di una serie di fatti, in termini non consentiti nella fattispecie, vertendosi in ipotesi di ‘doppia conforme’ ex art. 348-ter co. 5 cod. proc. civ. ratione temporis applicabile in causa (Cass. Sez. 3 20-9-2023 n. 26934 Rv. 669015-01, Cass. Sez. 3 28-2-2023 n. 5947 Rv, 667202-01, per tutte).
La sentenza impugnata ha confermato la risoluzione del contratto pronunciata dal giudice di primo grado e, dichiarando che la venditrice non ha assolto all’onere di provare di avere consegnato merce conforme all’ordine, ha confermato la dichiarazione di risoluzione secondo la disciplina generale di cui all’art. 1453 c.c., per vendita di aliud pro alio, e cioè per essere il bene venduto diverso da quello pattuito, così confermando la valutazione di fatto del giudice di primo
grado in ordine al l’esistenza dei presupposti per ritenere tale diversità. In tali statuizioni non è enucleabile alcun vizio di violazione di legge nei termini lamentati dalla ricorrente, in quanto gli argomenti dalla stessa svolti non sono utili a ritenere che la sentenza impugnata non abbia distinto il vizio di mancanza di qualità promesse o essenziali ex art. 1497 cod. civ., inerente alla natura della merce e concernente gli elementi che influiscono nell’ambito di un genere sull’appartenenza di una o altra specie, d all’ipotesi della consegna di aliud pro alio, che si ha quando la cosa venduta appartenga a un genere del tutto diverso o presenti difetti che le impediscano di assolvere la sua funzione naturale o a quella ritenuta essenziale dalle parti (cfr. Cass. Sez. 2 5-4-2016 n. 6596 Rv. 639637-01, per tutte). Le deduzioni sono svolte nel ricorso al fine di sostenere in fatto che non ricorressero i presupposti né della risoluzione ex art. 1453 cod. civ. né della risoluzione ex art. 1497 cod. civ. e perciò a ottenere una rilettura delle risultanze istruttorie in sé estranea al giudizio di legittimità.
4.In conclusione il ricorso è integralmente rigettato, nulla disponendo sulle spese del giudizio di legittimità essendo le controparti rimaste intimate.
In considerazione dell’esito del ricorso, ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Sussistono ex art.13 co.1-quater d.P.R. 30 maggio 2002 n.115 i presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di
ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del co.1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione