Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 5080 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 2 Num. 5080 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 06/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 11910/2021 R.G. proposto da:
NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO -ricorrente- contro
NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME
-controricorrente-
nonché contro
NOME COGNOME
-intimato – avverso la sentenza della Corte d’Appello di Venezia n. 2973/2020 depositata il 17/11/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/10/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
COGNOME NOME e COGNOME NOME proposero opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Padova, con il quale era stato loro ingiunti il pagamento, in favore de ll’AVV_NOTAIO , della somma di € 13.393,56, a titolo di saldo per prestazioni professionali rese in qualità di consulente tecnico di parte in un giudizio di divisione ereditaria.
Il Tribunale di Padova, espletata una consulenza tecnica, con sentenza del 10.3.2015, accolse l’opposizione, revocò il decreto ingiuntivo e condannò l’AVV_NOTAIO alla restituzione di quanto percepito in eccesso. Il Tribunale ritenne: a) che l’attività dell’AVV_NOTAIO COGNOME fosse stata limitata ad osservazioni e controdeduzioni rispetto all’attività del CTU ; b) b) che le censure dal medesimo svolte relative alla quantificazione RAGIONE_SOCIALE superfici e dei volumi, dei valori attribuiti e della correttezza del progetto divisionale fossero del tutto generiche e non ancorate a riferimenti specifici e concreti tali da porsi in contrasto con l’accertamento compiuto dal CTU ; c) che l ‘AVV_NOTAIO NOME, pur potendo svolgere proprie conclusioni, si era avvalso di descrizioni e quantificazioni già in atti, senza svolgere ulteriore attività descrittiva rispetto ai beni facenti parti del compendio ereditario.
Decidendo sul gravame proposto dall’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, la Corte di appello di Venezia, richiamate le ragioni poste a fondamento della decisione impugnata, con sentenza del 17.11.2020, confermò la decisione del primo giudice, avendo ritenuto generiche le critiche mosse dall’appellante .
Avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia, l’AVV_NOTAIO ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi.
NOME COGNOME ha resistito con controricorso.
NOME COGNOME è rimasto intimato.
Il Consigliere Delegato, con provvedimento depositato il 27/09/2024, ritenendo che il ricorso fosse inammissibile, ha proposto la definizione del giudizio ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., nel testo introdotto dal D.lgs. n. 149 del 2022,
Alla proposta di definizione anticipata, regolarmente comunicata alle parti, è seguita la richiesta di decisione avanzata dall’AVV_NOTAIO ex art. 380-bis, comma 2, cod. proc. civ..
In prossimità della camera di consiglio, le parti hanno depositato memorie illustrative.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, si deduce la nullità della sentenza per violazione degli artt. 194 e 195 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.; il ricorrente sostiene che il c.t.u. nominato in primo grado , al quale era stato conferito l’incarico di verificare la correttezza RAGIONE_SOCIALE voci riportate nella parcella dell’AVV_NOTAIO NOME, abbia esorbitato dall’oggetto del quesito. Il ricorrente denuncia, quindi, la nullità assoluta della C.T.U. per violazione RAGIONE_SOCIALE norme a tutela del contraddittorio e del principio dispositivo (artt. 112, 115, 183 c.p.c.), nonché della sentenza di primo grado che avrebbe acriticamente recepito la C.T.U. e della sentenza di appello, che si sarebbe limitata a considerare generiche le censure mosse dall’appellante .
Con il secondo motivo di ricorso, si deduce la nullità della sentenza per violazione degli artt. 112, 194, 195 e 196 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.; il ricorrente lamenta che il CTU non avrebbe risposto alle osservazioni ed alle critiche formulate alla relazione peritale e che il Tribunale avrebbe erroneamente disatteso l’istanza di riconvocazione del CTU, rinviando la causa per la precisazione RAGIONE_SOCIALE conclusioni. L’omessa instaurazione del
contraddittorio sulle osservazioni e critiche sollevate alla relazione del c.t.u. avrebbe determinato la nullità della sentenza di primo grado per violazione dei principi generali in materia di contraddittorio tra le parti (artt. 112, 194, 195 e 196 c.p.c.), nonché la nullità della sentenza di appello, che avrebbe confermato acriticamente la stessa sentenza di primo grado.
I motivi, che per la loro connessione vanno trattati congiuntamente, sono infondati.
I vizi dedotti, nella parte in cui deducono la nullità della CTU per aver il consulente esorbitato rispetto ai limiti tracciati dall’incarico conferito e per non aver risposto alle contestazioni sollevate dalla parte, andavano tempestivamente denunciati, a norma dell’articolo 157, comma 2, Codice di procedura civile, nella prima istanza o udienza successiva al formale deposito della consulenza.
Come affermato da questa Corte, la nullità della consulenza deve essere dedotta nei primi atti difensivi e la nullità della sentenza che ne accoglie le conclusioni deve costituire oggetto dei motivi di appello, in quanto i motivi di nullità si convertono in motivi di impugnazione (Cass. S.U. n. 3086/2022; Cass. n.7036/94).
Nel caso in esame, il ricorrente non ha dedotto di aver mosso alcun rilievo alla validità della consulenza tecnica di primo grado nel primo atto difensivo, né in sede di precisazione RAGIONE_SOCIALE conclusioni innanzi al Tribunale, né ha fatto valere la nullità della sentenza con i motivi di appello.
Infatti, secondo l’esposizione fatta dalla sentenza impugnata, i motivi di gravame vertevano sulle valutazioni del consulente riguardo alle attività compiute dall’AVV_NOTAIO NOME ed alla conseguenza congruità del compenso richiesto, ma non anche sulla circostanza che avesse
esorbitato dai limiti del proprio mandato, né che non avesse risposto alle osservazioni dal medesimo proposte alla relazione del CTU.
Come condivisibilmente posto in luce nella proposta di definizione anticipata, «il ricorrente sostiene che la CTU in primo grado sarebbe affetta da nullità, per violazioni di regole del contraddittorio e procedurali, ma senza specificare se e con quali modalità le doglianze siano state veicolate tramite la specifica proposizione di un motivo di appello (riferendosi in ricorso solo che le stesse cause di nullità sarebbero state ribadite in appello, formula questa che non consente, in violazione del principio di specificità, di verificare se la censura fosse stata effettivamente sottoposta all’esame del giudice di appello in relazione ai profili denunciati nei motivi)».
E’ consolidato il principio secondo cui i motivi del ricorso per cassazione devono investire, a pena d’inammissibilità, questioni che siano già comprese nel tema del decidere del giudizio di appello, non essendo prospettabili per la prima volta in sede di legittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase di merito né rilevabili d’ufficio (Cass 22886/2022: Cass., 9 luglio 2013, n. 17041; Cass., 9 agosto 2018, n. 20694; Cass., 13 agosto 2018, n. 20712) e qualora siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, il ricorrente deve, a pena di inammissibilità della censura, non solo allegarne l’avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito ma, in virtù del principio di specificità dei motivi indicare in quale specifico atto del giudizio precedente ciò sia avvenuto (Cass., 13 giugno 2018, n. 15430).
La proposta risulta altrettanto condivisibile nella parte in cui rileva che «in ogni caso si intende dedurre come vizi di nullità della CTU espletata in primo grado, sotto forma di mancata risposta ai quesiti ed alle osservazioni alla bozza di relazione, il fatto che le conclusioni
del CTU nominato non abbiano assecondato quelle che erano le aspettative del ricorrente, essendosi evidentemente al cospetto di censure che investono la correttezza tecnica RAGIONE_SOCIALE valutazioni dell’ausiliario di ufficio e che non si riverberano quindi sulla validità formale della CTU».
Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, è inammissibile il ricorso per cassazione con cui si mira alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito (Cass. n. 25348/2018; Cass. n. n. 8758/2017; Cass. n. 7921/2011).
Con il terzo motivo di ricorso, si deduce l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., costituito dalle contestazioni svolte all’elaborato del CTU.
Il motivo è inammissibile in quanto, ai sensi dell’art. 348 -ter, ultimo comma, c.p.c., quando la sentenza d’appello conferma la decisione di primo grado, è preclusa in cassazione la censura del vizio di cui al n. 5 dell’art. 360, comma 1, c.p.c. (Cass. n. 7724/2022).
Poiché la decisione è conforme alla proposta di cui all’art. 380-bis cod. proc. civ., come novellato dal D. Lgs n.149 del 2022, parte ricorrente deve essere, inoltre, condannata al pagamento RAGIONE_SOCIALE ulteriori somme ex art.96, comma 3 e 4 c.p.c., sempre come liquidate in dispositivo.
Ai sensi dell’art.13, comma 1 -quater del DPR n.115 del 2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art.13, comma 1-bis, del DPR n.115 del 2002, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte Suprema di RAGIONE_SOCIALEzione rigetta il ricorso, condanna la parte ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità, in favore del controricorrente, che liquida in Euro 2.500,00 per compensi, oltre ad Euro 200,00 per esborsi e agli accessori di legge nella misura del 15%.
Condanna altresì parte ricorrente, ai sensi dell’art.96, comma 3 c.p.c., al pagamento a favore della parte controricorrente di una somma ulteriore di Euro 2.500,00 equitativamente determinata, nonché -ai sensi dell’art.96, comma 4, c.p.c. – al pagamento della somma di Euro 1.500,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE.
Ai sensi dell’art.13, comma 1 -quater del DPR n.115 del 2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art.13, comma 1-bis, del DPR n.115 del 2002, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte di cassazione, in data 30 ottobre 2025.
Il Presidente
NOME COGNOME