Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 28026 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 28026 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 21/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3599/2022 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende
–ricorrente–
-contro-
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (*CODICE_FISCALE*CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende
–controricorrente– avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO ROMA n. 5232/2021 depositata il 15/07/2021;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/10/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
-Nel 2015 il Tribunale di Roma ha accolto la domanda proposta dal RAGIONE_SOCIALE in liquidazione (dichiarato il 31.3.2004) per la declaratoria di inefficacia ex art. 44 l.fall. dei pagamenti effettuati nell’anno 2007 a RAGIONE_SOCIALE da parte di RAGIONE_SOCIALE, con condanna di quest’ultima, rimasta contumace, a versare la somma di € 126.240,00 oltre interessi alla curatela fallimentare.
1.1. –RAGIONE_SOCIALE ha proposto appello deducendo la nullità della sentenza di primo grado, per il mancato rispetto dei termini a comparire, e l’infondatezza della domanda, stante la buona fede e non consapevolezza del proprio legale rappresentante circa l’avvenuta dichiarazione di fallimento della RAGIONE_SOCIALE al tempo in cui aveva effettuato i pagamenti contestati.
1.2. -La Corte di appello di Roma ha dichiarato la nullità del giudizio di primo grado stante la nullità della citazione per mancato rispetto dei termini a comparire, ma, non rientrando l’ipotesi tra quelle tassative di regressione del processo, ex artt. 353 e 354 c.p.c., ha deciso la causa nel merito, dichiarando l’inefficacia ex art. 44 l.fall. dei pagamenti ricevuti dalla società già dichiarata fallita.
–RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui il RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso, illustrato da memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
2.1. -Con il primo motivo si denunzia ‘ errata interpretazione e falsa applicazione degli artt. 162, 163, 163-bis c.p.c. in relazione all’art. 360, 1° co.,n. 3) e n. 4) c.p.c .’ poiché la corte d’appello, dopo aver rilevato la nullità del giudizio di primo grado per inosservanza del termine a comparire ex art. 163-bis c.p.c., «ha trattenuto la causa in decisione, pronunciandosi nel merito, senza previa remissione in termini e ammissione dell’Appellante – odierna Ricorrente ad esercitare in grado di appello tutte le attività difensive ed istruttorie che avrebbe potuto svolgere in primo grado se il processo si fosse ritualmente instaurato e svolto».
2.2. -Con il secondo mezzo si lamenta ‘ errata interpretazione e falsa applicazione degli artt. 42, 4 e 46 legge fallimentare in relazione all’art. 360, 1° co., n. 3), c.p.c .’, per avere il Giudice di secondo grado dichiarato l’inefficacia ex art. 44 l.fall. dei pagamenti effettuati «in favore del fallito per titoli sorti dopo la dichiarazione di fallimento e collegati ad una nuova attività di quest’ultimo, in assenza di eventuale decreto ex art. 46, ultimo comma, l.fall., condannando l’odierna ricorrente a versare le predette somme (già corrisposte al fallito) al RAGIONE_SOCIALE ed escludendo la possibilità di acquisirle presso il fallito».
-Entrambi i motivi sono inammissibili, anche ai sensi dell’art. 360 -bis c.p.c.
-Difetta innanzitutto di autosufficienza il primo mezzo, con cui si lamenta che la corte d’appello, pur escludendo correttamente la rimessione della causa al tribunale, ex artt. 353 e 354 c.p.c., tuttavia, senza disporre la rinnovazione degli atti nulli e decidendo direttamente la causa nel merito, non avrebbe consentito all’appellante «lo svolgimento delle attività precluse dalla dichiarata nullità, con conseguente grave menomazione del diritto di difesa della stessa».
Sul punto l’indirizzo nomofilattico è solido.
4.1. -Nel 2022 le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito che, nel caso di nullità della citazione di primo grado per vizi inerenti alla “vocatio in ius” (esattamente come nella specie, per inosservanza del termine a comparire), ove il vizio non sia stato rilevato dal giudice ai sensi dell’art. 164 c.p.c., né sanato dalla costituzione del convenuto, e il processo sia proseguito, alla deduzione della nullità come motivo di gravame -da proporre unitamente alla contestazione del merito (cfr. Cass. Sez. U, 36596/2021) -consegue che il giudice di appello, non ricorrendo un’ipotesi di rimessione della causa al primo giudice, deve ordinare, in quanto possibile, la rinnovazione degli atti compiuti nel grado precedente (posto che l’appello sana la nullità della citazione ma non degli atti successivi), senza che la rinnovazione degli atti nulli ordinata dal giudice comporti ex sé la rimessione in termini dell’appellante, già dichiarato contumace, nello svolgimento delle
attività difensive impedite dalla mancata instaurazione del contraddittorio, essendo suo onere chiedere di essere rimesso in termini per il compimento delle attività precluse, se dimostra che la nullità della citazione gli ha impedito di avere conoscenza del processo, ai sensi dell’art. 294 c.p.c. (Cass. Sez. U, 2258/2022).
4.2. -In particolare, il massimo organo nomofilattico ha scisso ogni ipotizzata corrispondenza biunivoca tra rinnovazione e rimessione in termini per nullità dell’atto introduttivo.
Infatti, la rinnovazione degli atti nulli espletati in primo grado, «dipendenti dalla nullità della citazione, mediante ripetizione degli stessi nel contraddittorio delle parti», ha lo scopo di «riattribuire al contumace i poteri difensivi inesercitati ma non soggetti a preclusione». E quindi, ad esempio, la rinnovazione di una prova «si esaurisce nella nuova assunzione della stessa conformemente all’originaria allegazione del deducente, ostando la declaratoria di nullità al verificarsi di preclusioni o decadenze in dipendenza della iniziale assunzione, ma senza che in occasione della rinnovazione possa essere introdotta dalla controparte una prova contraria».
La rimessione in termini, invece, è «rimedio che riammette la parte all’esercizio di attività soggette a preclusione (quali, indicativamente, quelle di cui agli artt. 38, 167 e 183 c.p.c.), e però impone che la nullità della citazione abbia impedito al convenuto di avere conoscenza del processo».
Di conseguenza, quando la nullità della citazione dedotta dall’appellante rimasto contumace in primo grado, dipende dall’inosservanza dei termini a comparire (o dell’avvertimento previsto dal n. 7) dell’art. 163 c.p.c.), «la rimessione in termini per le attività che gli sarebbero precluse, ai sensi dell’art. 294 c.p.c., resta, di regola, impedita dall’avvenuta conoscenza materiale dell’esistenza del processo, a differenza di quanto accade in ipotesi di omissione o assoluta incertezza del giudice adito», fatte salve «le ipotesi limite in cui tale conoscenza materiale del processo in capo al convenuto sia avvenuta in tempo comunque non utile a consentirgli una fruttuosa costituzione» (nel caso in esame risulta invece che la notifica dell’atto di citazione si è perfezionata il 5.1.2015 e la prima udienza si è celebrata l’8.4.2015).
La ratio di questa conclusione riposa su «un’interpretazione orientata all’effettività del diritto di difesa e alla ragionevole durata del processo», volendosi escludere che dalla nullità della citazione -cui non segue la rimessione al primo giudice -«discenda la necessaria rimessione in termini del contumace appellante, perché ciò, come si avverte anche in dottrina, comporterebbe un ‘premio’ per lo stesso, sebbene egli abbia avuto cognizione del processo ed avrebbe perciò potuto comunque costituirsi sin dalla prima udienza, mentre ha preferito attendere l’intero decorso del giudizio di primo grado per poi spiegare gravame».
4.3. -Anche successivamente si è detto che, in ipotesi di nullità della citazione di primo grado per inosservanza dei termini a comparire o per mancanza dell’avvertimento ex art. 163, n. 7, c.p.c., la rimessione in termini, per le attività che al convenuto contumace in primo grado sarebbero precluse, è impedita dall’avvenuta conoscenza materiale dell’esistenza del processo, salvo che il convenuto ne sia venuto a conoscenza in tempo non utile a consentirgli una fruttuosa costituzione, ciò al fine di scoraggiare strategie difensive dilatorie finalizzate alla ripetizione dell’intero processo in sede di appello, spiegando difese oramai precluse (Cass. 19265/2023).
Inoltre, affinché in sede di appello si debba consentire lo svolgimento di tutte le attività processuali, comprese quelle afferenti all’istruzione probatoria, che siano state precluse alla parte per non essersi potuta costituire nel processo di primo grado, a causa del suddetto vizio di nullità, occorre che la parte stessa ne abbia fatto richiesta (Cass. 30969/2023).
4.4. -Ebbene, nel caso in esame il ricorrente non indica quali fossero gli atti nulli da rinnovare (a fronte di una decisione di merito apparentemente fondata su prove documentali), né se e quando abbia chiesto la rimessione in termini.
-Il secondo mezzo è invece inammissibile perché introduce in sede di legittimità una questione nuova, che non risulta trattata dinanzi al giudice a quo , e cioè che, trattandosi asseritamente di pagamenti ricevuti dal fallito per titoli sorti dopo la dichiarazione di fallimento e collegati ad una sua successiva
attività, la disciplina applicata dell’art. 44, comma 2, l.fall. avrebbe dovuto essere coordinata con le disposizioni dettate dall’art. 42, comma 4, e dall’art. 46, comma 1, n. 2, l.fall., con la conseguenza che «il corrispettivo pagato al fallito per una attività da lui svolta dopo la dichiarazione di fallimento non può essere acquisito per intero, ma soltanto dopo la deduzione delle passività incontrate dal fallito per generare il corrispettivo in questione».
La novità della questione esime da ogni approfondimento, rendendo palese l’inammissibilità della censura.
-Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna alle spese, liquidate in dispositivo.
-Sussistono i presupposti per il cd. raddoppio del contributo unificato (Cass. Sez. U, 20867/2020).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 8.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso principale, a norma del comma 1bis, dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 09/10/2025.
Il Presidente NOME COGNOME