Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 9635 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 9635 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 21861/2021 R.G. proposto da : COGNOME NOMECOGNOME COGNOME, COGNOME, COGNOME, elettivamente domiciliati in ROMA INDIRIZZO/O AVV. NOME COGNOME presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che li rappresenta e difende
-ricorrenti- contro
COGNOME NOMECOGNOME NOME, elettivamente domiciliati in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME COGNOME (CODICE_FISCALE che li rappresenta e difende
nonchè contro
COGNOME NOMECOGNOME NOME, M.DRAGIONE_SOCIALE LIQUIDAZIONE NOME
-intimati- avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO ROMA n. 2782/2021 depositata il 15/04/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/02/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
Svolgimento del processo
Con ricorso notificato signori NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, notificato via pec il 29.07.2021, illustrato da successiva memoria impugnano per cassazione la sentenza della Corte d’Appello di Roma, n. 2782/2021, del 15.04.2021, pubblicata in pari data, notificata a mezzo pec dai controricorrenti ai ricorrenti in data 30.05.2021. Gli intimati NOME COGNOME ed NOME COGNOME hanno notificato controricorso, illustrato da successiva memoria. M.D. COSTRUZIONI E RAGIONE_SOCIALE non ha partecipato al presente giudizio
Il Tribunale di Roma adito dagli odierni controricorrenti per sentire accogliere la domanda di simulazione o inefficacia della vendita di beni ai ricorrenti da parte della società avverso la quale avevano vantato un credito risarcitorio rigettava la domanda di simulazione e in accoglimento della domanda di revocatoria ordinaria, dichiarava l’inefficacia nei confronti di NOME COGNOME ed NOME COGNOME dell’atto di compravendita, sottoscritto da RAGIONE_SOCIALE, NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
a rogito del Notaio NOME COGNOME stipulato in data 29.11.2012 (rep. n. 31917, racc. n. 11038), avente ad oggetto l’immobile sito in Riano (RM), INDIRIZZO, censito al NCEU al foglio 17, part. 1187, sub 5.
La C orte d’Appello, decidendo sui motivi di appello afferenti alla dedotta nullità della notifica dell’atto di citazione e per violazione dei termini a comparire, in parziale accoglimento dell’appello, accoglieva il secondo motivo di nullità dell’atto di citazione con cui NOME COGNOME ed NOME COGNOME avevano convenuto in giudizio NOME COGNOME e NOME COGNOME, del giudizio di primo grado e della sentenza emessa a conclusione dello stesso, per violazione dei termini a comparire, respingendo il primo motivo di appello; nel merito, in accoglimento della domanda revocatoria, dichiarava l’inefficacia ex art. 2901 c.c. nei confronti di NOME COGNOME ed NOME COGNOME dell’atto di compravendita a rogito notaio NOME COGNOME rep. n. 31917 del 29.11.2012, compensando interamente le spese del giudizio di primo grado nei rapporti tra gli attori NOME COGNOME ed NOME COGNOME e la convenuta RAGIONE_SOCIALE in liquidazione.
Motivi della decisione
In relazione al 1° motivo i ricorrenti denunciano che la sentenza impugnata è viziata ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c. da violazione e/o falsa applicazione dell’art. 140 c .p.c., oltre che da mancata applicazione dell’art. 354 co. in relazione alla eccepita nullità della sentenza di primo grado, emessa in loro contumacia, per nullità della notifica dell’atto di citazione introduttivo del giudizio, effettuata in primo grado dagli attori COGNOME ai sensi dell’art. 140 c.p.c. La Corte d’Appello di Roma, in contrasto con la giurisprudenza di legittimità, avrebbe ritenuto che il procedimento notificatorio si sia perfezionato con il semplice invio della raccomandata
informativa e il decorso di dieci giorni da esso ed ha ritenuto, inoltre, irrilevanti le risultanze degli avvisi di ricevimento, dei quali avrebbe omesso la verifica, sebbene dagli stessi emergesse che l’atto di citazione non era pervenuto nella sfera di conoscibilità (oltre che di conoscenza) dei destinatari. In tal modo, la Corte d’Appello di Roma avrebbe violato e/o falsamente applicato l’art. 140 c.p.c., omettendo di disporre la rimessione della causa al Giudice di primo grado ex art. 354 cpc. Affermano che, anche successivamente alla citata sentenza n. 3/2010 della Corte Costituzionale, questa Suprema Corte abbia confermato ( ex multis , Ordinanza del 05.06.2020, n. 10672) che è necessario che ‘ la predetta raccomandata informativa, a pena di nullità della notificazione, sia stata effettivamente ricevuta dal destinatario o, quanto meno, pervenuta nella sfera (non di conoscenza, ma) di conoscibilità dello stesso, presso il suo indirizzo ‘ e che, a tal fine, è necessario verificare ‘le risultanze’ dell’avviso di ricevimento; risultanze che la Corte d’Appello di Roma avrebbe omesso del tutto di verificare, essendosi limitata a ritenere la notifica perfezionata in virtù del semplice decorso del tempo dall’invio della raccomandata informativa.
4.1. Il motivo è inammissibile perché non si confronta adeguatamente con la ratio decidendi là dove illustra di avere verificato le risultanze della raccomandata informativa disposta ai sensi dell’art. 140 c.p.c. , posto che la raccomandata era stata ricevuta nel luogo di effettiva residenza dei convenuti e che gli stessi ricorrenti assumono come pacifico che l’agente postale abbia erroneamente apposto la dicitura ‘trasferito’ sulla relata, nonostante fosse rimasta invariata la residenza dei due coniugi.
4.2. Gli attori hanno prodotto nel giudizio di primo grado gli avvisi di ricevimento delle raccomandate spedite in data 13.05.2013 dall’Ufficiale Giudiziario con i nn. 76529793343 –
7 all’indirizzo risultante dai certificati anagrafici a NOME COGNOME e n. 7652973342 a NOME COGNOME. La Corte d’appello, investita della questione di nullità, ha ritenuto non sussistere il suddetto vizio perché nella specie la notifica dell’atto di citazione si è perfezionata il 23.5.2013, come riportato nella sentenza impugnata, decorsi dieci giorni dalla spedizione della raccomandata informativa, a nulla rilevando gli altri principi della Suprema Corte richiamati dagli appellanti, ormai superati dalla sentenza della Corte Cost. n. 3/2010, che ha chiarito il dibattito giurisprudenziale circa la rilevanza della raccomandata informativa. Né ha ritenuto che possa ritenersi che, in ragione delle indicazioni riportate sulle relate di notifica della raccomandata informativa, sussistesse il presupposto legittimante la notifica ex art. 143 c.p.c., (residenza, dimora o domicilio sconosciuti), poiché nemmeno gli interessati hanno allegato che vi fosse stato un definitivo abbandono dell’abitazione risultante dai registri anagrafici, che anzi è indicata anche come luogo di residenza nell’atto pubblico impugnato (del 29.11.2012), nell’epigrafe dell’atto di appello e nei certificati di residenza aggiornati ad aprile 2018, prodotti in appello dai sig.ri COGNOME.
In relazione al 2° motivo i ricorrenti denunciano che la sentenza impugnata è viziata ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c. da violazione e/o falsa applicazione dell’art. 354 ultimo comma c.p.c. e degli artt. 356, 359, 164 e 162 c.p.c. sostenendo che la Corte d’Appello di Roma, pur avendo accertato che nel giudizio di primo grado non erano stati rispettati i termini minimi a comparire di cui all’art. 163 bis c.p.c., come lamentato con il secondo motivo di appello, e pur avendo dichiarato la nullità dell’atto di citazione e della sentenza di primo grado, non avrebbe poi disposto la rinnovazione degli atti nulli, né avrebbe consentito ai coniugi COGNOME rimasti contumaci in primo
grado, di svolgere tutte quelle attività che, a cagione della nullità, erano state loro precluse, con lesione del loro diritto di difesa. La rinnovazione, secondo l’assunto dei ricorrenti, sarebbe dovuta avvenire secondo le regole del giudizio di primo grado, non secondo quelle del giudizio di appello.
5.1. Il motivo è infondato. La Corte d’appello ha invero riconosciuto la sussistenza del vizio di vocatio in ius , ritenendo tuttavia che non fosse necessario disporre la rinnovazione dell’atto di evocazione in giudizio, giacché l’effetto sanante, in relazione a tale atto è stato già prodotto dalla proposizione dell’appello della parte illegittimamente dichiarata contumace in primo grado, ancorché operante ex nunc (citando Cass. ord. 19.7.2017 n. 15126).
5.2. Trova applicazione nella specie il principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte secondo cui, qualora la nullità della citazione introduttiva non sia stata sanata nel giudizio di primo grado, la stessa interposizione dell’appello comporta la sanatoria della nullità della citazione, ma non esclude l’invalidità del giudizio di primo grado che si è svolto in violazione del contraddittorio, e la conseguente nullità della sentenza e del giudizio di primo grado, che il giudice di appello deve dichiarare. Tuttavia, la dichiarazione di queste nullità non può comportare la rimessione della causa al giudice di primo grado, poiché la nullità della citazione non è inclusa tra le tassative ipotesi di regressione del processo, previste dagli artt. 353 e 354 cod. proc. civ., sicché il giudice d’appello, dichiarata la nullità della sentenza e del giudizio di primo grado, è tenuto a trattare la causa nel merito, rinnovando gli atti dichiarati nulli (Cass. Sez. U. 19/04/2010, n. 9217; Cass. 08/06/2012, n. 9306; Cass. 12/10/2017, n. 24017).
5.3. In merito alla istanza di rimessione in termini la Corte d’appello ha tuttavia osservato come gli stessi appellanti abbiano chiesto, in subordine, la decisione nel merito della causa con il rigetto dell’avversa domanda revocatoria, producendo nuovi documenti, ma non avanzando ulteriori istanze istruttorie, per la cui articolazione si sono limitate a formulare riserva, ‘ nell’ipotesi di svolgimento di attività difensiva a seguito della rinnovazione degli atti nulli ‘, come ribadito in sede di memoria di discussione. Ha ritenuto pertanto che ‘ su tali istanze, dunque, e sulla richiesta di ammissione di prova per testi, avanzata dai signori COGNOME–COGNOME nella comparsa di risposta in ipotesi di ammissione delle istanze delle controparti, non occorre pronunciarsi ‘.
5.4. L’ 164 c.p.c. (quest’ultimo, peraltro, correttamente applicato dalla Corte di Appello di Roma che ha dichiarato la nullità della citazione per mancato rispetto del termine a comparire), come pure dell’art. 162 c.p.c. sulla rinnovazione degli atti ai quali la nullità si estende, contiene l’inciso ‘quando sia possibile’. Osserva la Corte che la sentenza impugnata, pronunciandosi sull’istanza di rimessione in termini dopo avere rilevato la nullità relativa al mancato rispetto del termine previsto per la vocatio in ius , ha ritenuto ammissibile la produzione dei nuovi documenti offerti dalle parti in sede di impugnazione, ma non ha considerato rilevante la ‘ riserva espressa sulle prove orali apposta dall’appellante ‘.
5.5. Trattasi, pertanto, dell’esercizio di un potere discrezionale e valutativo insindacabile in questa sede processuale, e non di un’omissione di attività processuale, come erroneamente dedotto (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 3267 del 12/02/2008 quanto alla insindacabilità di tale
valutazione). Le decisioni richiamate sul punto ( Cass. Sez. 2, n. 5523/2020; Cass.SU 1914/2016) non rilevano, in quanto fanno valere il principio della doverosa rimessione nei termini che in quelle ipotesi il giudice dell’impugnazione non aveva evidentemente nei fatti esercitato, ritenendo inammissibile l’appello ex art. 348 ter c.p.c., dunque decidendo l’appello in limine litis sulla base degli atti del giudizio di primo grado. Del resto, è lo stesso art. 352 c.p.c., il quale disciplina la fase decisoria del giudizio in grado di appello, a prevedere che, esaurite le attività preliminari previste dagli artt. 350 e 351 c.p.c., il giudice, ove non provveda ai sensi dell’art. 356 c.p.c., ossia con l’assunzione delle prove, procede direttamente con la fase decisoria; altrimenti, se ritiene che non sia possibile passare subito alla fase decisoria, fissa una nuova udienza davanti a sé per l’ammissione e l’assunzione delle prove.
Conclusivamente il ricorso va rigettato quanto al secondo motivo, dichiarato inammissibile il primo, con ogni conseguenza in ordine alle spese , che si liquidano in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55 del 2014 a favore della parte controricorrente.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti al solidale pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 5.200,00, di cui euro 5.000,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge, in favore della parte controricorrente.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso articolo 13 .
Così deciso in Roma, il 14/2/2025