Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 30969 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 2 Num. 30969 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 07/11/2023
R.G.N. 10864/2017
C.C. 26/10/2023
SERVITU’
ORDINANZA
sul ricorso (iscritto al N.R.G. 10864/2017) proposto da:
COGNOME NOME (C.F.: CODICE_FISCALE) e COGNOME NOME (C.F.: CODICE_FISCALE), quali eredi di COGNOME NOME, rappresentate e difese, in virtù di procura speciale allegata al ricorso su foglio separato, dall’AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliate presso il suo studio, in Roma, INDIRIZZO;
–
ricorrenti – contro
AVV_NOTAIO (C.F.: CODICE_FISCALE), rappresentato e difeso, ai sensi dell’art. 86 c.p.c., da se medesimo ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, in Roma, INDIRIZZO;
–
contro
ricorrente – avverso la sentenza non definitiva della Corte di appello di Perugia n. 445/1915 (pubblicata il 22 luglio 2015) e la sentenza definitiva della stessa Corte di appello n. 553/2016 (pubblicata il 15 novembre 2016), quest’ultima notificata il 21 febbraio 2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26 ottobre 2023 dal Consigliere relatore NOME COGNOME;
lette le memorie depositate da entrambe le parti.
RITENUTO IN FATTO
Con atto di citazione del 2010 COGNOME NOME conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Spoleto, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, per sentir dichiarare l’avvenuto acquisto per usucapione del diritto di servitù di passaggio, pedonale e carrabile, insistente all’interno dei fondi di proprietà dei predetti convenuti, contraddistinta al C.T. del Comune di Spoleto al foglio 166, particelle 92, 91, 93, 94 e 108 ed in favore del fondo di sua proprietà, contraddistinto al C.E.U. dello stesso Comune al foglio 165, particelle 567, 603, 695 e 644, nonché al C.T. del medesimo Comune al foglio 165, particelle 423, 426, 603 e 605.
Nella mancata costituzione dei convenuti, l’adito Tribunale, con sentenza n. 231/2011, accoglieva la proposta domanda.
Decidendo sull’appello interposto da COGNOME NOME e nella costituzione dell’appellato COGNOME NOME, la Corte di appello di Perugia, previa integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i proprietari dei terreni oggetto della domanda di usucapione (come emerge dal controricorso e dalla stessa sentenza di seguito indicata, nella quale si dà atto che tali proprietari erano rimasti contumaci), con sentenza non definitiva n. 445/2015, accoglieva il primo motivo del gravame, dichiarando, di co nseguenza, la nullità dell’impugnata sentenza e
disponendo la rinnovazione degli atti istruttori nulli (come da separata ordinanza), con differimento all’esito finale della regolazione delle spese.
A sostegno di detta pronuncia non definitiva, la Corte umbra rilevava la fondatezza della sollevata eccezione di nullità dell’atto di citazione in primo grado, per essere stato assegnato con lo stesso un termine a comparire inferiore a quello prescritto per legge, senza che fosse intervenuta alcuna sanatoria, stante la mancata costituzione dei convenuti. Non ricorrendo alcuna delle ipotesi di rimessione al giudice di primo grado (di cui agli artt. 353 e 354 c.p.c.), la citata Corte disponeva la prosecuzione del giudizio di appello con la rinnovazione delle attività istruttorie inficiate per la dichiarata nullità, procedendosi all’assunzione delle deposizioni dei testi indicati dal COGNOME.
Nelle more interveniva il decesso dell’appellante COGNOME NOME, con la conseguente riassunzione del giudizio, da parte dell’appellato, nei confronti delle eredi COGNOME NOME e COGNOME NOME, le quali -malgrado l’avvenuta notificazione dell’atto nell’ultimo domicilio del defunto non si costituivano.
Precisate le conclusioni, la Corte territoriale, con sentenza definitiva n. 553/2016, sulla base delle complessive risultanze istruttorie acquisite, rigettava il gravame e, quindi, dichiarava costituita per usucapione la servitù di passaggio, in forma pedonale che carrabile, in favore del suddetto fondo del COGNOME ed a carico dei proprietari dei fondi serventi, secondo quanto richiesto con la domanda introduttiva dinanzi al Tribunale di Spoleto.
Avverso la citata sentenza di appello hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a sei motivi, COGNOME NOME e COGNOME NOME, resistito con controricorso da COGNOME NOME.
Con ordinanza interlocutoria n. 35978/2022, questa Corte disponeva l’integrazione del contraddittorio versandosi in una ipotesi di litisconsorzio necessario – nei confronti di tutte le parti appellate ai quali non era stato notificato il ricorso per cassazione.
A seguito dell’esecuzione di tale adempimento, la causa è stata rifissata per l’odierna adunanza camerale, in prossimità della quale entrambe le parti hanno depositato memoria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Con la prima censura, i ricorrenti hanno denunciato -ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. la violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sul primo motivo dell’atto di appello relativo alla richiesta della dichiarazione di nullità-inesistenza dell’atto introduttivo del giudizio e, conseguentemente, di tutti gli atti del processo di primo grado e della sentenza del Tribunale di Spoleto depositata il 3 novembre 2011.
Con il secondo motivo, i ricorrenti hanno dedotto -con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. la violazione dell’art. 354, comma 1, c.p.c., poiché, in presenza della nullità della notificazione dell’atto di citazione, la Corte di appello avrebbe dovuto rimettere le parti davanti al giudice di primo grado.
Con la terza doglianza, i ricorrenti hanno lamentato -con riguardo all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. un’ulteriore
violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla domanda riconvenzionale subordinata.
Con il quarto motivo, i ricorrenti hanno prospettato -in ordine all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. la violazione degli artt. 183 e segg. c.p.c. in relazione all’art. 354 c.p.c., poiché la Corte di appello, pur avendo asserito di dover provvedere alla rinnovazione degli atti nulli, aveva, poi, proceduto direttamente all’ammissione ed espletamento dei mezzi istruttori articolati dal solo COGNOME NOME, precludendo ogni loro possibilità di esercitare legittimamente il loro diritto di compiere le attività assertive e probatorie.
Con la quinta censura, i ricorrenti hanno denunciato -con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. la violazione e falsa applicazione degli artt. 1158 e 1146 c.c., per aver la Corte di appello ritenuto erroneamente che, nella specie, fosse maturato il periodo ventennale dell’esercizio della controversa servitù di passaggio per l’acquisto a titolo di usucapione del relativo diritto da parte del COGNOME, dovendosi rilevare che detto possesso non era iniziato prima del maggio 2006, non essendo, peraltro, emersa la sussistenza di un titolo idoneo alla ‘traditio’ del possesso al fine dell’applicabilità del citato art. 1146, comma 2, c.c. e, quindi, per l’unione dei due possessi, quello antecedente e quello successivo allo scopo della maturazione del complessivo possesso ventennale previsto dal menzionato art. 1158 c.c.
Con il sesto ed ultimo motivo, i ricorrenti hanno dedotto -ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92, comma 2, c.p.c., avendo la Corte di appello, nella sentenza impugnata, ritenuto gli stessi
totalmente soccombenti (e, quindi, tenuti al pagamento totale delle spese), malgrado fossero risultati vittoriosi relativamente ad un motivo della proposta impugnazione.
Bisogna, innanzitutto, dare atto che, a seguito dell’emissione dell’ordinanza interlocutoria n. 35978/2022, i ricorrenti hanno provveduto ritualmente all’integrazione del contraddittorio con detto provvedimento disposta.
Ciò premesso, il collegio rileva che i primi due motivi sono esaminabili congiuntamente perché all’evidenza connessi.
Essi non sono fondati.
E’ vero che la Corte di appello si è pronunciata con la sentenza non definitiva solo sulla questione dell’eccepita nullità dell’atto di citazione per mancata osservanza del termine minimo a comparire e non anche sulla inesistenza della notificazione dello stesso atto di citazione (perché non rinvenibile negli atti processuali), senza che si fosse prodotta alcuna sanatoria, non essendosi le parti convenute costituite, con conseguente illegittimità della loro dichiarata contumacia.
Tuttavia, versandosi in una ipotesi di denunciata inesistenza di detta notificazione, il giudice di appello ha implicitamente ritenuto che -conformemente alla giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. n. 21219/2016 e Cass. n. 11219/2021) – non si versasse una delle ipotesi di necessaria regressione del giudizio al primo grado ed è giunto correttamente alla stessa conclusione nel dichiarare la nullità della sentenza di prime cure – per effetto della constatata violazione dell’art. 164, comma 1, c.p.c. (a causa dell’assegnazione di un termine a comparire inferiore a quello prescritto dall’art. 163 -bis c.p.c.) – e, quindi, di tutti gli
atti pregressi del giudizio di primo grado, procedendo alla conseguente trattazione nel merito, rinnovando gli atti nulli.
9. A questo punto -per continuità logico-giuridica -va esaminato il quarto motivo, con il quale si deduce che, malgrado la suddetta statuizione adottata con la sentenza non definitiva, la Corte di appello aveva -nel prosieguo del giudizio – proceduto direttamente ad ammettere e ad assumere (ovvero a rinnovare) le prove dedotte dal solo appellato, già espletate in primo grado, non consentendo all’appellante (cui erano poi subentrante le sue due eredi) che senza sua colpa -non aveva potuto costituirsi nel giudizio di prima istanza e, quindi, dedurre le sue allegazioni e formulare le relative richieste di ammissione di mezzi di prova, nonché articolare le sue istanze istruttorie in appello, avendo in proposito -e la circostanza, oltre a non essere contestata nemmeno dal controricorrente, è pacificamente riscontrata dalla specifiche richieste formulate con l’atto di appello (v. pag. 10 del ricorso) – avanzato istanza di concessione dei termini di cui all’art. 183, comma 6, c.p.c.
Questo motivo è, invece, fondato, perché, dovendosi rinnovare le attività del giudizio di primo grado e, quindi, anche quelle istruttorie, sarebbe stato necessario mettere l’appellante nella condizione di indicare i mezzi di prova e produrre documenti (ai sensi del n. 2) dell’art. 183 c.p.c.) ed eventualmente (in applicazione del disposto di cui al n. 3) della stessa norma) indicare le prove contrarie a quelle della controparte (nell’ambito delle attività espletabili anche in appello ai sensi dell’art. 350 c.p.c., ponendosi riferimento anche al rinvio alle norme relative al procedimento davanti al Tribunale previsto dall’art. 359 c.p.c.). Era, quindi, ineludibile che, prima trattenere la causa per deciderla nel merito, l’appellante (a cui erano succedute le sue due eredi), rimasto contumace in primo grado,
venisse ammesso ad esercitare in appello tutte le attività che avrebbe potuto svolgere in primo grado se il processo si fosse ritualmente instaurato (cfr. Cass. n. 12101/2010), stante la necessità di garantire l’osservanza dei diritti fondamentali di rilevanza costituzionale -di difesa e al contraddittorio (v. anche Cass. n. 24017/2017).
Invece, la Corte di appello, procedendo a rinnovare immediatamente le sole prove dedotte dal COGNOME (già espletate in primo grado) e senza consentire l’esercizio da parte dell’appellante dei diritti di difesa e al contradditorio, autorizzandolo -avendo formulato specifica istanza -ad articolare i suoi mezzi di prova in relazione alle circostanze che, secondo la sua prospettazione, avrebbero potuto escludere la sussistenza dei requisiti per l’acquisto a titolo di usucapione come rivendicato dall’attore -appellato, è incorsa nella denunciata violazione (v. Cass. n. 1935/2003 e Cass. n. 11317/2009).
Non si comprende, perciò, come la Corte di appello, nella sentenza definitiva, a pag. 3, abbia potuto sostenere che, con ordinanza del 2 luglio 2015, erano state ammesse le prove richieste dalle parti in primo grado (se il COGNOME NOME non si era potuto in esso costituire per causa a lui non imputabile ed era stato, quindi, dichiarato illegittimamente contumace).
In accoglimento, quindi, della quarta censura, deve essere statuito il principio di diritto secondo cui, qualora il giudice di secondo grado dichiari la nullità del giudizio e della sentenza di primo grado, deve trattenere la causa e deciderla nel merito, in quanto le ipotesi di rimessione del giudizio al primo giudice sono tassative e non estendibili analogicamente; tuttavia, prima di introitare la causa in decisione, è imprescindibile che il giudice di appello non soltanto
disponga la rinnovazione degli atti nulli, ma dovrà consentire alla parte – rimasta senza sua colpa contumace nel giudizio di primo grado – di svolgere tutte quelle attività che, a causa della nullità di detto giudizio, le sono state precluse (pur avendone chiesto l’ammissione), non potendo trovare applicazione il divieto dello “jus novorum” in tutti i casi in cui il processo di primo grado non si sia legittimamente svolto.
L’accoglimento del quarto motivo comporta l’assorbimento degli altri (che attengono al merito della domanda di usucapione).
10. In definitiva, previo rigetto dei primi due motivi, deve essere accolto il quarto, con derivante assorbimento degli altri e la conseguente cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo ritenuto fondato, con rinvio della causa alla Corte di appello di Perugia, in diversa composizione, che provvederà a regolare anche le spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il quarto motivo del ricorso, rigetta i primi due e dichiara assorbiti i restanti.
Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di appello di Perugia, in diversa composizione.
Così deciso nella camera di consiglio della Seconda Sezione civile