Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 9035 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 9035 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 05/04/2025
O R D I N A N Z A
sul ricorso proposto da:
COGNOME rappresentato e difeso da ll’ Avvocato NOME COGNOME
Ricorrente
contro
Condominio di INDIRIZZO in Catania , in persona dell’amministratore sig. NOME COGNOME rappresentato e da ll’ Avvocato NOME COGNOME
Controricorrente avverso la sentenza n. 1260/2019 della Corte di appello di Catania, depositata il 31.5.2019.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12.2.2025 dal consigliere relatore NOME COGNOME
Fatti di causa e ragioni della decisione
Con sentenza n. 1260 del 31.5.2019 la Corte di appello di Catania confermò la decisione di primo grado che aveva rigettato l’opposiz ione proposta da NOME COGNOME al decreto ingiuntivo n.569/2014, che gli intimava di pagare al condominio di INDIRIZZO in Catania la somma di euro 6.347,00 a titolo di oneri condominiali per lavori straordinari.
La Corte territoriale motivò il rigetto dei motivi di appello affermando, in adesione alle conclusioni del giudice di primo grado, l’imp roponibilità da parte dell’opponente dei motivi con cui aveva dedotto l’illegittimità delle delibere condominiali che avevano approvato i lavori di cui alla richiesta di pagamento, già oggetto di impugnativa in altri giudizi, e della domanda riconvenzionale con cui ne aveva chiesto la declaratoria di nullità, non potendo tali eccezione e domanda avanzarsi in sede di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per il pagamento di contributi condominiali. Aggiunse che la domanda di nullità delle suindicate delibere era comunque infondata, in quanto le ragioni da essa addotte, consistenti nel fatto che esse avevano approvato lavori difformi da quelli ordinati con una precedente sentenza emessa nei confronti del condominio ed erano poco risolutivi ed anche pregiudizievoli per la stabilità e la sicurezza del cortile condominiale, non integravano cause di nullità della delibera, ma semmai di annullabilità della stessa.
Per la cassazione di questa sentenza, notificata il 26.7.2019, con atto notificato a mezzo posta con invio in data 25.10.2019, ha proposto ricorso NOME COGNOME affidato a quattro motivi.
Il condominio di INDIRIZZO in Catania ha notificato controricorso.
Parte ricorrente ha depositato memoria.
2. Il primo motivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 1137 e dell’art. 1421 c.c., nonch é dell’art. 36 c.p.c., censurando la decisione impugnata per avere affermato che il condomino, nel proporre opposizione al decreto ingiuntivo richiesto dal condominio per il pagamento di oneri condominiali, non possa dedurre, al fine di provocare la r evoca dell’ ingiunzione, la nullità della delibera di approvazione della spesa che costituisce il titolo della sua obbligazione.
Il secondo motivo di ricorso, che denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1343, 1345, 1346 e 1418 c.c., lamenta che la Corte di appello non abbia ravvisato nei fatti addotti dall’appellante una causa di nullità delle delibere condominiali di approvazione dei lavori sottese all’ingiunzione. Nello specifico il ricorrente rappresenta che dalla consulenza tecnica di ufficio espletata in un
connesso procedimento di denunzia di nuova opera introdotto dallo stesso opponente, risultava che il lavori approvati compromettevano gravemente la stabilità e l’integrità dell’edificio, con l’effetto che le relative deliberazioni assembleari dovevano ritenersi nulle perché assunte contra legem ed aventi un oggetto illecito.
Il terzo motivo di ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1 n. 5 c.p.c., vizio di nullità della sentenza per omesso esame di fatto decisivo e violazione dell ‘art. 112 c.p.c. , censurando la decisione impugnata per non avere valutato le ragioni poste dall’appellante a fondamento della sua domanda di nullità delle delibere condominiali di approvazione dei lavori.
Con il quarto motivo il ricorrente lamenta che, in forza degli errori commessi, la Corte di appello lo abbia condannato al pagamento delle spese di lite, così violando l’art. 91 c.p.c. .
Il primo ed il secondo motivo di ricorso meritano di essere accolti, con conseguente assorbimento del terzo e del quarto motivo.
Il primo motivo è fondato, avendo questa Corte, superando le incertezze precedenti, affermato, con orientamento che può definirsi oggi consolidato, che, nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali, il giudice può sindacare la nullità della delibera condominiale posta a fondamento della pretesa creditoria del condominio, essendo, da un lato, la sua esistenza ed efficacia condizione della sussistenza del credito azionato e, dall’altro, configurandosi la nullità un vizio radicale del negozio giuridico, che impedisce, per sua natura, allo stesso di produrre alcun effetto nel mondo del diritto, mentre il rilievo delle cause di annullabilità della delibera resta condizionato alla proposizione della specifica azione di impugnativa prevista dall’art. 1137 c.c., soggetta ad un particolare termine di decadenza (Cass. Sez. un. n. 9839 del 2021).
Il giudice dell’opposizione a decreto ingiuntivo emesso ai sensi dell’art. 63 disp. att. c.c. può pertanto accertare , anche d’ufficio, ai sensi dell’art. 1421 c.c., laddove le relative circostanze risultino dagli atti, la nullità della delibera condominiale posta a fondamento dell’ingiunzione e revocare, di conseguenza, il decreto ingiuntivo.
Anche il secondo motivo merita accoglimento.
L’opponente, a sostegno della dedotta nullità della delibera di approvazione dei lavori, aveva dedotto che i lavori erano difformi a quelli ordinati con la sentenza resa in un precedente giudizio nei confronti del condominio e che comunque essi erano pregiudizievoli per la stabilità e sicurezza del cortile condominiale. La Corte di appello ha escluso che le suddette ragioni potessero configurare cause di nullità delle delibere che li avevano approvati, richiamando a sostegno di questa conclusione l’indiriz zo di questa Corte, secondo cui debbono qualificarsi nulle le delibere dell’assemblea condominiale prive degli elementi essenziali, le delibere con oggetto impossibile o illecito (contrario all’ordine pubblico, alla morale o al buon costume), le delibere con oggetto che non rientra nella competenza dell’assemblea, le delibere che incidono sui diritti individuali sulle cose o servizi comuni o sulla proprietà esclusiva di ognuno dei condomini, le delibere comunque invalide in relazione all’oggetto (Cass. Sez. un. n. 4806 del 2005).
La conclusione a cui è pervenuta la Corte di appello non è condivisibile, ponendosi in contrasto con lo stesso orientamento giurisprudenziale che ha richiamato, secondo cui debbono considerarsi nulle le delibere che incidono sui diritti individuali sulle cose e i servizi comuni. In particolare, la deduzione dell’opponente che i lavori approvati dall’assemblea erano pregiudizievoli per la stabilità e la sicurezza del cortile condominiale, poneva in discussione ed investiva la liceità dell’oggetto delle deliberazioni, dal momento che assumeva che esse ledevano i diritti di comproprietà e di uso dei condomini su un bene comune. La prospettazione della parte rientrava, pertanto, tra le ipotesi in cui la delibera condominiale deve considerarsi affetta dal vizio di nullità. La Corte di appello ha così errato nel respingere, a priori, sulla base di una distinzione generale ed astratta, la domanda riconvenzionale avanzata dall’opponente di nullità delle delibere in questione, in quanto avrebbe dovuto verificare, con una indagine di merito, la fondatezza della contestazione, accertando in concreto se i lavori con esse approvati ponessero effettivamente in pericolo la stabilità e la sicurezza del cortile comune, con conseguente lesione dei diritti individuali dei condomini.
Vanno accolti, pertanto, i primi due motivi di ricorso, mentre gli altri vanno dichiarati assorbiti. La sentenza è cassata in relazione ai motivi accolti e la causa rinviata alla Corte di appello di Catania, in diversa composizione, che provvederà anche alla liquidazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
accoglie il primo ed il secondo motivo di ricorso, dichiara assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa alla Corte di appello di Catania, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12 febbraio 2025.