Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 838 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 838 Anno 2023
Presidente: GENOVESE NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/01/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 11536/2021 R.G. proposto da:
NOMERAGIONE_SOCIALE , elettivamente domiciliato RAGIONE_SOCIALE in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende, come da procura speciale in atti.
-ricorrente-
contro
I RAGIONE_SOCIALE CRAGIONE_SOCIALEERAGIONE_SOCIALE I, RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende, come da procura speciale in atti.
-controricorrente-
RAGIONE_SOCIALE
PROCURATORE GENERALE
Numero registro generale – 11536,2021
Numero sezionale 4048,2022
Numero di raccolta generale 838f2023
Data pubblicazione 11E11,2023
-intimato- avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di ROMA n. 1352/2021 depositata il 22/02/2021. n
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/11/2022 dal
Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO CHE:
1.- La Corte di Appello di Roma ha respinto la richiesta avanzata da B.D. di dichiarazione di efficacia nella Repubblica Italiana della sentenza emessa il 4 dicembre 2013 dal Tribunale di prima istanza del Vicariato di Roma (ratificata dal Tribunale di appello del Vicariato di Roma e munita di esecutività in forza di decreto del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica del 12 dicembre 2019), con la quale è stata dichiarata la nullità de matrimonio contratto in data 25 maggio 1985 da esso esponente Nel giudizio si era costituita la C.E. che aveva eccepito la contrarietà all’ordine pubblico interno della delibazione per convivenza ultra-triennale ed aveva chiesto il rigetto dell’ista nza. con RAGIONE_SOCIALE C.E.
La Corte di appello, dopo aver premesso che la sentenza ecclesiastica, passata in giudicato e munita di esecutività, avev accertato la causa di nullità del matrimonio per”inca pacità del marito di assumere per cause psichiche gli obblighi del matrimonio”, ha accolto l’eccezione sollevata da C.E. ed ha respinto la domanda di proposta da I B.D. k rilevando, secondo l’insegnamento delle Sezioni Unite, che i vizi genetici riscontrati dall’ordinamento canonico dovevano considerarsi sanati dall’accettazione del rapporto, attestata dal fatto che il matrimonio, nel corso del quale erano nat tre figli, era stato pienamente vissuto dalla celebrazione sino a 30/1/2011, data dell’allontanamento del B.D. dal domicilio
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coniugale, come si evinceva da una serie di vicende t9 F m il lia ri a d puntualmente ripercorse dalla Corte di merito.
ha proposto ricorso per cassazione con cinque mezzi, corroborato da memoria. C.E. ha replicato con controricorso e memoria. B.D.
CONSIDERATO CHE:
2.1.- Con il primo motivo il ricorrente deduce la nullità della sentenza impugnata, denunciando la violazione degli artt. 796, primo comma, e 797 cod.proc.civ., nonché degli artt.99 e 101 cod.proc.civ. e dolendosi della mancata concessione dei termini per il deposito di memorie conclusionali e repliche ex art.190 cod.proc.civ.
Il ricorrente sulla premessa che il giudizio di delibazione dell sentenza di nullità di matrimonio pronunciata dai tribunali ecclesiastici è un ordinario giudizio di cognizione, al quale restan applica bili per ultrattività gli artt. 796 e 797 cod.proc.civ., lame la violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittor per non essere stato concesso il termine ex a rt.190 cod.proc.civ. pe il deposito di comparse conclusionali e repliche, all’esito dell’udienz di precisazione delle conclusioni, svoltasi il 18 febbraio 2021 in form scritta, in ragione delle disposizioni legislative adottate fronteggiare l’emergenza sanitaria dovuta alla pandemia per Covid19.
2.2.- Il motivo è fondato e va accolto.
2.3.- In proposito, occorre innanzitutto richiamare il principio enunciato dalla giurisprudenza di legittimità in tema di riconoscimento dell’efficacia delle sentenze canoniche di nullità del matrimonio, secondo cui, a seguito delle modifiche al Concordato con la Santa Sede introdotte dall’Accordo di Roma del 18 febbraio 1984, ratificato unita mente al Protocollo addizionale con L. 25 marzo 1985, n. 121, ove la relativa domanda sia proposta da uno solo dei coniugi, non trova applicazione la disciplina del procedimento camerale, ma
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Numera di racco RAGIONE_SOCIALE Eerale 838f2023 quella del giudizio ordinario di cognizione, ai sensi delrart. Data publiOa l ‘i j ione 11E11,2023 cod.proc.civ. che si svolge in un unico grado (cfr. Cass. 8028/2020, in applicazione di Cass. Sez. Un. n. 2164/1988 e n. 1212/1988). Ciò perché, come più volte chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte, non rileva che le norme sul giudizio di delibazione, di cui agli artt. 796 e 797 cod. proc. civ., siano state abrogate da L. 31 maggio 1995, n. 218, art. 73, di riforma del sistema italiano d diritto internazionale privato, giacché tale abrogazione, in ragione della fonte di legge formale ordinaria da cui è disposta, non è idonea a spiegare efficacia sulle disposizioni dell’Accordo, con protocoll addizionale, di modificazione del Concordato lateranense (firmato a Roma il 18 ottobre 1984 e reso esecutivo con la L. 25 marzo 1985, n. 121), disposizioni le quali – con riferimento alla dichiarazione efficacia, nella Repubblica italiana, delle sentenze di nullità matrimonio pronunciate dai tribunali ecclesiastici – contengono un espresso richiamo agli artt. 796 e 797 cod. proc. civ., che pertant risultano connotati, relativamente a tale specifica materia ed in forza del principio concordatario accolto dall’art. 7 Cost., di una vera propria ultrattività (Cass. Sez. U. nn. 16379-16380/2014 e già prima Cass. n.13363/2007 e Cass. n.2089/2014).
Il presente giudizio venne instaurato dal solo COGNOME COGNOME.D. RAGIONE_SOCIALE e avrebbe dovuto essere regolato dalla disciplina del giudizio a cognizione ordinaria e non da quella del giudizio camerale.
Tanto premesso, in diritto, va considerato che, nel caso in esame, dalla sentenza emergono elementi contrastanti circa il rito applicato: la Corte di appello riferisce, infatti, di avere concess termini ex art.183, sesto comma, cod.proc.civ., propri del giudizio a cognizione ordinaria, mentre poi la stessa Corte rappresenta di avere riservato la causa in decisione nelle forme del rito camerale.
Va altresì considerato, come rimarcato dal ricorrente, che la Corte di appello con il decreto del 29 dicembre 2020 aveva disposto la sostituzione «dell’udienza del 18,2.2021 con deposito di
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ulteriori brevi note fino a cinque giorni prima della data oicifa e uata pu holicazione 11E11,2023 udienza contenenti le sole istanze e conclusioni, sulle quali il Collegio deciderà in camera di consiglio (nei giudizi ordinari rinviati per l precisazione delle sole conclusioni con la concessione dei termini ai sensi dell’articolo 190 cod.proc.civ.),..» (come si evince dal ricorso, fol.15); invero, a fronte di un testo così ambiguo – ove la concession dei termini era stata prevista, sia pure con collocazione tra parentesi – è anche estremamente difficile ipotizzare che l’attore sia stato così edotto del fatto che non sarebbero stati concessi i termini per l memorie e, quindi, che la questione sia stata dallo stesso sollevat tardivamente in Cassazione, ricadendo sotto gli effetti dell’a rt.157 secondo comma, cod.proc.civ.
Ne consegue che, nel caso in esame, essendo il giudizio soggetto al rito a cognizione ordinaria, la fase decisoria avrebbe dovuto essere connotata dalla concessione dei termini ex art.190 cod.proc.civ. per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche, senza che l previsione di tale incombente potesse essere incisa dall’applicazione delle misure sulla giustizia civile intese a contenere gli eff dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, in ragione delle quali la Corte di appello con decreto del 29 dicembre 2020, aveva disposto la sostituzione «dell’udienza del 18.2.2021 con il deposito d ulteriori brevi note fino a cinque giorni prima della data della dett udienza contenenti le sole istanze e conclusioni, sulle quali il Colleg deciderà in camera di consiglio (nei giudizi ordinari rinviati per l precisazione delle sole conclusioni con la concessione dei termini ai sensi dell’articolo 190 cod.proc.civ.) in camera di consiglio» perch tali disposizioni afferiscono alla fase della trattazione e non a que della decisione e perché l’equivoco tenore letterale del decreto non era idoneo a mettere sull’avviso l’attore della possibilità ch all’esito, non venisse applicato l’art.190 cod.proc.civ.
Ricorre, pertanto, la dedotta nullità della sentenza impugnata, risultando dalla stessa che la causa venne posta in decisione il 1
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febbraio 2021 e la sentenza venne pubblicata il 22 fe rae r riOr a r otge lri n oe nr: I l e3 8 /0 37 2 0 023 secondo una tempistica incompatibile con la concessione degli anzidetti termini ex art.190 cod.proc.civ.
Non ha pregio, inoltre, la deduzione della controricorrente, secondo la quale non sarebbe stata dimostrata dal ricorrente la sussistenza di un effettivo pregiudizio al diritto di difesa, formula per contestare la ricorrenza della denunciata violazione dell’art.190 cod.proc.civ., perché, come affermato dalle Sezioni Unite «La parte che proponga l’impugnazione della sentenza d’appello deducendo la nullità della medesima per non aver avuto la possibilità di esporre le proprie difese conclusive ovvero di replicare alla comparsa conclusionale avversaria non ha alcun onere di indicare in concreto quali argomentazioni sarebbe stato necessario addurre in prospettiva di una diversa soluzione del merito della controversia; invero, la violazione determinata dall’avere il giudice deciso la controversia senza assegnare alle parti i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, ovvero senza attendere la loro scadenza, comporta di per sé la nullità della sentenza per impedimento frapposto alla possibilità per i difensori delle parti di svolgere con completezza il diritto di difesa, in quanto la violazione del principio del contraddittorio, al quale il diritt difesa si associa, non è riferibile solo all’atto introduttivo del ma implica che il contraddittorio e la difesa si realizzino in piena effettività durante tutto lo svolgimento del processo.» (Cass. sez. U. n. 36596/2021).
3.- Resta assorbito l’esame dei restanti motivi con cui i ricorrente ha dedotto: la violazione e la mancata applicazione degli artt. 166, 167, secondo comma, 168 bis, quarto comma e 343, primo comma, cod.proc.civ. in relazione alla mancata valutazione di intempestività, nel giudizio ordinario di cognizione, della costituzion della controricorrente e della formulazione dell’eccezione di rigetto della domanda per violazione dell’ordine pubblico interno (secondo
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motivo); la violazione e mancata applicazione degli ar it j. , 79 RAGIONE_SOCIALE primo ero di’raccolta generale 838,2023 comma, e 797 cod.proc.civ. e dell’art.112 cod.proc.chutad i’ terzoon e 13,131 f2023 motivo); la violazione e la mancata applicazione degli artt.796, primo comma, e 797 cod.proc.civ. per mancato esame della sentenza ecclesiastica oggetto di delibazione (quarto motivo); la violazione e falsa applicazione del principio di ordine pubblico secondo il quale la durata ultra-triennale del matrimonio è ostacolo insormontabile alla delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio (quinto motivo).
4.- In conclusione, va accolto il primo motivo di ricorso, assorbit gli altri; va dichiarata la nullità della sentenza impugnata, che v cassata con rinvio alla Corte di appello di Roma in diversa composizione, per il riesame alla luce dei principi espressi e per l spese, anche del presente grado.
Va disposto che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in es menzionati, a norma del d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; dichiara l nullità della sentenza impugnata che cassa con rinvio della causa alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese;
Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, norma del d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso in Roma, il giorno 15 novembre 2022 e, in riconvocazione, il giorno 9 gennaio 2023.