Sentenza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 6622 Anno 2026
Civile Sent. Sez. 2 Num. 6622 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/03/2026
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 31489/2019 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME
-ricorrente-
contro
NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME
-controricorrente-
NOME COGNOME, NOME COGNOME
-intimati- avverso la SENTENZA di CORTE D’APPELLO L’AQUILA n. 1364/2019 depositata il 06/08/2019.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/09/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
Uditi gli avvocati COGNOME e COGNOME NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
NOME, proprietario di un’unità immobiliare compresa nell’edificio in Capistrello INDIRIZZO), INDIRIZZO, ha chiamato in giudizio dinanzi al Tribunale di Avezzano, COGNOME NOME e COGNOME NOME, anch’essi proprietari di unità immobiliari compresi nel medesimo edificio, chiedendo la condanna dei convenuti al rimborso pro quota di somme anticipate per lavori di rifacimento di parti comuni dello stesso edificio (tetto di copertura, lastrico solare, solaio interpiano e facciata).
Nel corso del giudizio di primo grado, deceduta COGNOME NOME, il processo è stato riassunto nei confronti degli eredi COGNOME NOME e COGNOME NOME, che si sono costituiti.
Espletata consulenza tecnica, il Tribunale ha rigettato la domanda. La Corte d’appello dell’Aquila, adita dal NOME , ha confermato la sentenza di rigetto della domanda. Essa ha posto l’accento sugli accertamenti eseguiti in primo grado dal consulente tecnico; quindi, sulla base di essi, ha concluso che la ristrutturazione edilizia dell’edificio, alla quale ineriva la pretesa dell’attore, integrava il reato di cui agli artt. 33 e 95 del d.p.r. 380 del 2001, conseguendone pertanto la «nullità dei contratti stipulati per l’esecuzione di detti lavori e la non debenza all’appellante di alcuna somma in restituzione di quanto eventualmente pagato».
Secondo la Corte d’appello i nuovi documenti che l’appellante intendeva produrre in appello erano inammissibili, perché potevano essere prodotti in primo grado (la scelta dell’attore di non produrli
deriva da una cattiva lettura degli atti di parte), non sussistendo inoltre il requisito della indispensabilità, tenuto conto di quanto accertato dal consulente.
Per la cassazione della decisione NOME COGNOME ha proposto ricorso fondato su sei motivi. Illustrati da memoria.
COGNOME NOME ha resistito con controricorso.
COGNOME NOME e COGNOME NOME restano intimati.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il primo motivo denunzia violazione degli artt. 183, comma 4, 101, comma 2, c.p.c. e 111 Cost, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Il motivo contiene due censure: a) il giudice ha rilevato d’ufficio la nullità del contratto desumibile, a suo dire, dalla consulenza tecnica; b) la nullità del contratto, in ipotesi sussistente, non aveva alcuna incidenza nella presente fattispecie, perché la lite non riguardava il rapporto fra il committente dell’opera e l’appaltatore , trattandosi di azione, proposta da un condomino nei confronti degli altri condomini, volta a ottenere il rimborso di spese che l’attore assumeva di avere anticipato per la ristrutturazione di parti comuni dell’edificio.
Il primo motivo è fondato nei limiti di seguito indicati e il suo accoglimento comporta l’assorbimento delle censure di cui ai restanti motivi. Invero, il rilievo della nullità del contratto d’appalto, nella logica seguita dalla Corte d’appello, è proposto in termini tali da rendere ogni ulteriore considerazione della sentenza causalmente scollegata rispetto alla decisione assunta.
Quanto al rilievo sub b), che deve essere esaminato in via prioritaria, o ccorre muovere dalla premessa che l’attore, proprietario di un’unità immobiliare compresa nell’edificio in Capistrello (INDIRIZZO), INDIRIZZO –
13, ha chiamato in giudizio gli altri condomini, esercitando un’azione di rimborso fondata sull’avvenuto pagamento di somme anticipate per lavori di rifacimento di parti comuni dell’edificio. La Corte d’appello dell’Aquila, nel confermare la sentenza di rigetto della domanda, ha negato il rimborso in via di principio, argomentando in base al carattere illecito delle opere edilizie, in quanto fatte in violazione della normativa di riferimento, tanto da integrare l’illecito penale sanzionato dagli artt. 33 e 95 del d.p.r. n. 380 del 2001. Tale affermazione richiama un principio certamente ricavabile dal sistema. L’appaltatore, in questi casi, non può pretendere il corrispettivo; se questo è stato pagato, il committente ha l’azione di indebito; se, come nel caso in esame, dopo aver pagato, si rivolge a chi è tenuto a contribuire, il destinatario di tale pretesa può eccepire la nullità del contratto.
Proprio in questo ordine di idee, nel controricorso, COGNOME NOME (uno dei condomini a suo tempo convenuto per il rimborso) deduce che l’eccezione di nullità del contratto di appalto fu effettivamente proposta. La replica, però, non riflette il reale contenuto delle difese svolte nelle fasi di merito alla stregua della stessa trascrizione di esse operata nell’atto di parte. Invero, la tesi della nullità del contratto costituisce una ricostruzione giuridica ex post . Nel merito il carattere abusivo delle opere fu invocato dal convenuto quale ragione idonea a giustificare, di fatto, il diniego del diritto al rimborso, ma un tale rilievo non equivale a eccepire la nullità del contratto, in guisa da escludere che la nullità sia stata infine rilevata d’ufficio dalla Corte d’appello. È decisiva al riguardo la considerazione che la nullità, in queste ipotesi, non discende de plano dal riscontro del carattere abusivo delle opere oggetto di appalto, ma suppone una specifica
ricostruzione in fatto sul tipo di abuso. La giurisprudenza di questa Corte è del tutto pacifica sul punto: «In tema di contratto di appalto avente ad oggetto la costruzione di immobili eseguiti senza rispettare la concessione edilizia, occorre distinguere le ipotesi di difformità totale e parziale. Nel primo caso, che si verifica ove l’edificio realizzato sia radicalmente diverso per caratteristiche tipologiche e volumetrie, l’opera è da equiparare a quella posta in essere in assenza di concessione, con conseguente nullità del detto contratto per illiceità dell’oggetto e violazione di norme imperative; nel secondo, invece, che ricorre quando la modifica concerne parti non essenziali del progetto, tale nullità non sussiste (Cass. n. 30703/2018; n. 2187/2011).
Consegue da questi rilievi che la Corte d’appello poteva rilevare d’ufficio la nullità del contratto d’appalto, ma doveva provocare il contraddittorio, essendo quindi fondata la censura sub a) proposta con il primo motivo in esame: «il potere di rilievo officioso della nullità del contratto spetta anche al giudice investito del gravame relativo ad una controversia sul riconoscimento di una pretesa che supponga la validità ed efficacia del rapporto contrattuale oggetto di allegazione – e che sia stata decisa dal giudice di primo grado senza che questi abbia prospettato ed esaminato tali validità ed efficacia, né le parti ne abbiano discusso – trattandosi di questione afferente ai fatti costitutivi della domanda ed integrante, perciò, un’eccezione in senso lato, rilevabile d’ufficio anche in appello, ex art. 345 c.p.c.» (Cass. n. 19251/2018; n. 26495/2019).
Si ritiene di dovere aggiungere, in presenza di specifica obiezione proposta nel controricorso, che «nel sistema anteriore all’introduzione del comma 2 dell’art. 101 c.p.c. (a norma del quale il giudice, se
ritiene di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d’ufficio, deve assegnare alle parti, “a pena di nullità”, un termine “per il deposito in cancelleria di memorie contenenti osservazioni sulla medesima questione”), operata con l’art. 45, comma 13, della l. n. 69 del 2009, il dovere costituzionale di evitare sentenze cosiddette “a sorpresa” o della “terza via”, poiché adottate in violazione del principio della “parità delle armi”, aveva fondamento normativo nell’art. 183 c.p.c. che al comma 3 (oggi comma 4) faceva carico al giudice di indicare alle parti “le questioni rilevabili d’ufficio delle quali ritiene opportuna la trattazione”, con riferimento, peraltro, alle sole questioni di puro fatto o miste e con esclusione, quindi, di quelle di puro diritto» (Cass. n. 30716/2018; n. 25054/2013).
L’accoglimento, nei sensi di cui sopra, del primo motivo comporta l’assorbimento dei restanti motivi: del secondo motivo, con il quale si censura la decisione nella parte in cui la Corte d’appello ha riconosciuto l’inammissibilità della produzione documentale operata dall’attuale ricorrente nel grado; del terzo motivo, che denunzia omessa pronunzia sulla dedotta esistenza di un accordo raggiunto dalle parti per l’esecuzione dei lavori; del quarto motivo, che denunzia omessa motivazione sul motivo d’appello che poneva la questione dell’urgenza dei lavori; del quinto motivo, che censura la decisione perché la Corte d’appello ha recepito la consulenza tecnica, senza tenere conto delle osservazioni di parte; del sesto motivo, riferito alla regolamentazione delle spese di lite.
In conclusione, fondato il primo motivo nei sensi di cui sopra, assorbiti i restanti motivi, la sentenza deve essere cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte d’appello dell’Aquila in diversa composizione, che provvederà a nuovo esame e liquiderà le spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso nei sensi di cui in motivazione; dichiara assorbiti gli altri motivi; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa innanzi alla Corte d’appello dell’Aquila, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 25/09/2025.
Il consigliere estensore Il Presidente
NOME COGNOME NOME COGNOME