Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 24215 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 24215 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 29/08/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 19292/2021 R.G. proposto da : COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato COGNOME NOME COGNOME (CODICE_FISCALE), rappresentato e difeso dagli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE);
-ricorrente- contro
ORDINE DEI MEDICI E CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DELLA PROVINCIA DI PADOVA e PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI PADOVA; -intimati- avverso DECISIONE di COMM.CENTR.ESERC.PROFESSIONI SANITARIE ROMA n. 21/2020 depositata il 03/05/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/03/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
Premesso che :
NOME COGNOME ricorre, con un motivo, per la cassazione del provvedimento in epigrafe con cui la RAGIONE_SOCIALE ha respinto l’impugnazione di esso ricorrente contro il provvedimento con cui la RAGIONE_SOCIALE gli aveva irrogato la sanzione RAGIONE_SOCIALEa radiazione dall’albo, in relazione a fatti per i quali era stato condannato con sentenza definitiva per reati di cui all’art. 589 c.p.
In particolare, la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, a fronte RAGIONE_SOCIALEe due censure di nullità sollevate contro il provvedimento sanzionatorio RAGIONE_SOCIALE‘ordine padovano per mancanza RAGIONE_SOCIALE‘indicazione dei nomi dei componenti del collegio e per mancanza RAGIONE_SOCIALEa sottoscrizione da parte di tutti i componenti del collegio, ha affermato che la seconda censura era infondata data la sufficienza RAGIONE_SOCIALEa sottoscrizione del presidente e RAGIONE_SOCIALE‘estensore e ha dichiarato la prima censura assorbita;
lRAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE provincia RAGIONE_SOCIALE, il RAGIONE_SOCIALE, la Procura RAGIONE_SOCIALEa Repubblica presso il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE sono rimasti intimati.
Fissata adunanza camerale al 27 giugno 2024, con ordinanza interlocutoria n. 19743 del 2024 il Collegio ritenuto necessario acquisire d’ufficio il fascicolo del procedimento svoltosi davanti alla RAGIONE_SOCIALE, rinviava la causa a nuovo ruolo per l’espletamento RAGIONE_SOCIALE‘adempimento.
Considerato che :
il ricorrente lamenta violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 112 c.p.c., in relazione all’art.360, primo comma, n. 4 c.p.c., per avere la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE dichiarato assorbita la censura sollevata in relazione alla mancata indicazione dei componenti RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE provincia di RAGIONE_SOCIALE che avevano adottato il provvedimento sanzionatorio.
Il motivo è fondato e va accolto.
Sono opportune due premesse.
La prima secondo cui, ai fini RAGIONE_SOCIALEa validità RAGIONE_SOCIALEa decisione RAGIONE_SOCIALE, è sufficiente la sola sottoscrizione del presidente e RAGIONE_SOCIALE‘estensore (Cass. Sezioni Unite, sentenza n. 14850/2006).
La seconda attiene al dichiarato assorbimento. Vi sono due ipotesi di assorbimento: ‘l’assorbimento “proprio” che postula che la decisione RAGIONE_SOCIALEa domanda assorbita divenga superflua per effetto RAGIONE_SOCIALEa decisione sulla domanda assorbente, con conseguente sopravvenuta carenza di interesse all’esame RAGIONE_SOCIALEa domanda rimasta assorbita; l’assorbimento “improprio” che presuppone che la decisione assorbente escluda la necessità o la possibilità di provvedere sulle altre questioni, ovvero comporta un implicito rigetto RAGIONE_SOCIALEa domanda formulata e dichiarata assorbita. Quale che sia la forma di assorbimento, la relativa declaratoria implica la specifica indicazione, da parte del giudice, dei presupposti in fatto e in diritto che la legittimano ‘ sicché, ove ciò non avvenga, si è in presenza di una omissione di pronuncia, comportante la nullità RAGIONE_SOCIALEa decisione sul punto’ (Cass. n. 26507 del 14/09/2023; Cass n. 12193 del 22/06/2020).
La decisione con cui è stato escluso il vizio di omessa sottoscrizione del provvedimento sanzionatorio per essere stato il provvedimento ritualmente firmato dal presidente e dall’estensore, non priva di interesse il motivo di impugnazione relativo alla mancata indicazione, in detto provvedimento, dei nomi dei componenti del collegio né tale decisione esclude la necessità o possibilità di provvedere sull’ulteriore motivo.
Fino a che, in base al d.P.R. 221/1950, art. 47, era stata necessaria la sottoscrizione da parte di tutti i componenti del collegio, l’indicazione dei nomi dei componenti del collegio avrebbe
potuto ritenersi non necessaria. Una volta esclusa la necessità RAGIONE_SOCIALEa sottoscrizione di tutti, la indicazione dei nomi dei componenti del collegio ha acquistato una rilevanza autonoma.
Né la questione può dirsi superata per effetto RAGIONE_SOCIALEe dichiarazioni RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, pervenute in data 25 marzo 2025, inviate unitamente al fascicolo processuale del procedimento svoltosi davanti alla RAGIONE_SOCIALE, attestanti – ora, per allora – la composizione RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE che emise il provvedimento sanzionatorio de quo, in quanto documentazione che oltre ad essere stata prodotta in modo irrituale (art. 372 c.p.c.) ed è inidonea allo scopo, dovendo la composizione emergere dagli stessi atti del procedimento.
3. In conclusione il provvedimento impugnato deve essere cassato e la causa va rinviata alla RAGIONE_SOCIALE, in diversa composizione, per un nuovo esame e provvederà anche sulle spese processuali del giudizio di legittimità.
P . Q . M .
La Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e rinvia la causa alla RAGIONE_SOCIALE, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Seconda