Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 31102 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 2 Num. 31102 Anno 2023
AVV_NOTAIO: COGNOME PASQUALE
Relatore: COGNOME
Data RAGIONE_SOCIALEzione: 08/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso 2486-2021 proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME AVV_NOTAIO giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in ROMAINDIRIZZO INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE, che lo rappresenta e difende ope legis;
RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso all’avvocato NOME COGNOME, giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrenti –
nonché contro
PROCURA RAGIONE_SOCIALE REPUBBLICA DI RAGIONE_SOCIALE ;
– intimata –
avverso la decisione n. 21/2020 RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE di ROMA, depositata il 10/11/2020; udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 07/07/2023 dal AVV_NOTAIO COGNOME; Lette le memorie del ricorrente e del RAGIONE_SOCIALE;
RAGIONI IN FATTO RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
A seguito di varie segnalazioni pervenute al RAGIONE_SOCIALE, circa conAVV_NOTAIOe varie ritenute in contrasto con le regole deontologiche , l’RAGIONE_SOCIALE decideva di intraprendere un procedimento disciplinare nei confronti del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO.
Procedeva all’audizione del AVV_NOTAIO COGNOME che affermava di essere medico RAGIONE_SOCIALEa Polizia di Stato e che svolgeva anche attività libero professionale; il sanitario aggiungeva altresì di avere svolto per conto di alcune Procure RAGIONE_SOCIALEa ReRAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEe indagini circa la eventuale dannosità RAGIONE_SOCIALEe pratiche vaccinali, dei cui esiti non era autorizzato a riferire. Inoltre, evidenziava che, non essendo componente di alcuna istituzione
universitaria, non aveva potuto effettuare RAGIONE_SOCIALEe verifiche sperimentali circa le proprie teorie e terapie, escludendo di essere a conoscenza del fatto che in alcune occasioni gli erano stati attribuiti dei titoli accademici dei quali era in realtà privo. L a RAGIONE_SOCIALE chirurghi deliberava l’apertura del procedimento disciplinare, contestandogli che in occasione di un convegno tenutosi a Miami si era dichiarato professore presso le Università RAGIONE_SOCIALE e Bari; che si dichiarava membro del Dipartimento RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, fregiandosi del titolo di professore pur non essendone in possesso; che a far data dal 1996 aveva svolto attività di sperimentazione clinica, proponendo a vari pazienti autistici una terapia denominata ‘RAGIONE_SOCIALE‘, senza che però la stessa fosse stata codificata in un protocollo di sperimentazione ufficialmente validato, e senza raccogliere il consenso informato dei pazienti; che aveva promosso un approccio diagnostico terapeutico ispirato ai principi RAGIONE_SOCIALE‘omeopatia e RAGIONE_SOCIALEa disintossicazione di sostanze tossiche, senza essere iscritto negli elenchi RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE le RAGIONE_SOCIALEne complementari previsto dala legislazione regionale, e senza dimostrare il possesso di una specifica formazione al riguardo; di avere consentito ad alcune associazioni denominate ‘RAGIONE_SOCIALE di utilizzare il suo nome per propagandare notizie ed informazioni sulla presunta correlazione tra autismo e vaccini, avendo egli stesso reiterato tramite i mezzi di informazione tale correlazione, in assenza di
una riprova di carattere scientifico; di avere permesso che i detti comitati propagandassero la sua attività professionale, in violazione anche RAGIONE_SOCIALE‘art. 55 del Codice deontologico.
In sede di procedimento disciplinare il AVV_NOTAIO COGNOME contestava la ricorrenza RAGIONE_SOCIALE‘illecito contestatogli, evidenziando di avere sempre dato una corretta informazione. La RAGIONE_SOCIALE con delibera del 29 maggio 2017 deliberava la sospensione del sanitario dall’esercizio RAGIONE_SOCIALEa professione per la durata di mesi sei.
Dopo avere disatteso le eccezioni di carattere procedurale (quanto alla pretesa applicazione al procedimento disciplinare RAGIONE_SOCIALEe previsioni di cui alla legge n. 241/1990 ed alla violazione del diritto di difesa), era altresì respinta l’eccezione di prescrizione, posto che i fatti contestati si erano svolti nei cinque anni dalla contestazione.
Nel merito riteneva che tutti gli illeciti contestati fossero sussistenti, in quanto non era verosimile che l’attribuzione di titoli accademici fosse avvenuta all’insaputa del ricorrente, che invece avrebbe ben potuto verificare l’eventuale errore commesso da terzi, trattandosi di documenti che erano tutti stati RAGIONE_SOCIALEti sui siti sotto il diretto controllo del COGNOME.
Lo stesso sanitario aveva poi riconosciuto di non aver svolto alcuna attività di sperimentazione, e ciò sul presupposto che il suo metodo si fondava su di una personalizzazione RAGIONE_SOCIALEe cure che impedivano una verifica standardizzata dei protocolli, non senza considerare la sua estraneità al mondo accademico che
gli impediva di effettuare RAGIONE_SOCIALEe sperimentazioni secondo i criteri prescritti.
Ne derivava che aveva utilizzato un metodo, definito come protocollo, in totale spregio di ogni base scientifica, etica e giuridica.
Era altresì fondato l’addebito circa la mancata iscrizione nell’elenco RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE le RAGIONE_SOCIALEne complementari, la cui istituzione mira appunto ad assicurare il possesso di un adeguato bagaglio formativo per gli RAGIONE_SOCIALE.
Inoltre, emergeva che il AVV_NOTAIO COGNOME aveva spesso ricoperto incarichi direttivi presso le associazioni istituite a suo nome, e sebbene ad oggi il sito internet principale non fosse più attivo, vi erano altri siti di altre Onlus, sempre intestate al COGNOME, che continuavano a diffondere informazioni sulla sua attività, propagandando il suo metodo terapeutico, e senza che mai il COGNOME fosse intervenuto a rettificare o modificare le informazioni non corrette, di tal che poteva reputarsi che lo stesso fosse connivente con l’operato di coloro che mantenevano attivi tali siti.
Tale decisione era impugnata dinanzi alla RAGIONE_SOCIALE che, con la decisione n. 21 del 10 novembre 2020, rigettava il ricorso.
La RAGIONE_SOCIALE, disattesi i motivi di opposizione che reiteravano le eccezioni di carattere procedurale, e disattesa la contestazione quanto alla prescrizione RAGIONE_SOCIALE‘azione disciplinare (asserendo che il termine decorreva in ogni caso dalla data in cui il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘ordine aveva avuto
conoscenza dei fatti), dopo aver osservato che vi era identità tra i fatti contestati nella delibera di apertura del procedimento e quelli per i quali era stato alla fine condannato, riteneva che tutte le contestazioni di merito fossero prive di fondamento, e che quindi dovesse confermarsi la sanzione irrogata.
La cassazione RAGIONE_SOCIALEa decisione RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE è chiesta da COGNOME NOME sulla base di tre motivi di ricorso.
Il RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_SOCIALE hanno resistito con autonomi controricorsi.
Gli altri intimati non hanno svolto difese in questa fase.
Il ricorrente ed il RAGIONE_SOCIALE hanno depositato memorie in prossimità RAGIONE_SOCIALE‘udienza.
RAGIONI IN DIRITTO RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
Il primo motivo di ricorso denuncia la nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza e/o del procedimento per la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 17 del D. Lgt. n. 233/1946, che per la validità RAGIONE_SOCIALEe decisioni prescrive la presenza di non meno di cinque membri, compreso il AVV_NOTAIO.
Il secondo motivo di ricorso lamenta l’illegittimità RAGIONE_SOCIALEa sentenza per la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 72 del DLGCPS n. 233/1946 quanto al mancato rilievo RAGIONE_SOCIALEa prescrizione.
Si ribadisce che il termine prescrizionale RAGIONE_SOCIALE illeciti disciplinari è quinquennale e decorre dalla commissione del fatto.
Nella specie manca una puntuale contestazione dei fatti dal punto di vista cronologico, e risulta anche evidente che alcune RAGIONE_SOCIALEe conAVV_NOTAIOe per le quali è stato sanzionato risalgono ad oltre cinque anni prima RAGIONE_SOCIALEa decisione impugnata, il che avrebbe dovuto indurre ad accogliere l’eccezione di prescrizione.
Il terzo motivo denuncia la violazione RAGIONE_SOCIALE artt. 27 e 24 Cost., nonché RAGIONE_SOCIALE‘art. 2697 e 2729 c.c., con omesso esame di fatti decisivi.
Si assume che sarebbero stati reputati provati tutti i fatti oggetto RAGIONE_SOCIALEa contestazione disciplinare in assenza di effettiva prova RAGIONE_SOCIALE stessi, essendosi in molti casi riconAVV_NOTAIOa la responsabilità al ricorrente sulla base di elementi di carattere presuntivo privi dei caratteri prescritti dall’art. 2729 c.c.
Ne deriva che la condanna è stata emessa anche in violazione del principio costituzionale di colpevolezza e con grave pregiudizio al diritto di difesa
2. Il primo motivo di ricorso è fondato.
Questa Corte ha specificato che (Cass. nn. 596 e 597 del 2015) la RAGIONE_SOCIALE è un organo di giurisdizione speciale chiamato ad esaminare, tra l’altro, i ricorsi avverso i provvedimenti RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in materia di RAGIONE_SOCIALE e di irrogazione di sanzioni disciplinari.
La nomina e la composizione RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE per gli RAGIONE_SOCIALE le RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE sono disciplinate dal D.Lgs.C.P.S. n. 233 del 1946, art. 17.
In base a questa disposizione, la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE è “nominata con decreto del Capo RAGIONE_SOCIALEo Stato, su proposta del AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE dei AVV_NOTAIO, di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia, presieduta da un consigliere di Stato e costituita da un membro del RAGIONE_SOCIALE superiore di RAGIONE_SOCIALE e da un funzionario RAGIONE_SOCIALE‘Amministrazione civile RAGIONE_SOCIALE‘interno di grado non inferiore al sesto. Fanno altresì parte RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE: (…) a) per l’esame RAGIONE_SOCIALE affari concernenti la professione dei RAGIONE_SOCIALE chirurghi, un ispettore generale medico ed otto RAGIONE_SOCIALE chirurghi, di cui cinque effettivi e tre supplenti”. Questa disposizione ha ricevuto alcune modifiche implicite di dettaglio, e tra queste la circostanza che l’atto di nomina non assume più la forma del D.P.R., ma quello del D.P.C.M., in forza RAGIONE_SOCIALEa (Determinazione RAGIONE_SOCIALE atti amministrativi da aAVV_NOTAIOarsi nella forma del D.P.R.), ai sensi del quale “Gli atti amministrativi, diversi da quelli previsti dall’art. 1, per i quali è aAVV_NOTAIOata alla data di entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEa presente legge la forma del D.P.R., sono emanati con decreto del AVV_NOTAIO o con decreto ministeriale, a seconda RAGIONE_SOCIALEa competenza a formulare la proposta sulla base RAGIONE_SOCIALEa normativa vigente di cui sopra. Gli atti amministrativi di cui al comma 1, ove proposti da più AVV_NOTAIO, sono emanati nella forma del decreto del AVV_NOTAIO“.
La disciplina, così modificata, è tuttora vigente e l’organo continua ad operare in base ad essa. Il
-bis (Disposizioni urgenti per
promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela RAGIONE_SOCIALEa salute), aggiunto dalla Legge di Conversione 8 novembre 2012, n. 189, ha, infatti, stabilito: “In considerazione RAGIONE_SOCIALEe funzioni di giurisdizione speciale esercitate, la RAGIONE_SOCIALE, di cui al D.Lgs.C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233, art. 17 e successive modificazioni, è esclusa dal riordino di cui alla
e continua ad operare, sulla base RAGIONE_SOCIALEa normativa di riferimento, oltre il termine di cui al
, convertito, con modificazioni, dalla , come modificato dal comma 3-ter del presente articolo.
Ne consegue che la designazione dei componenti RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE con decreto del AVV_NOTAIO è legittima.
Quanto però al numero dei componenti, ritiene il RAGIONE_SOCIALEo che debba darsi continuità a quanto già affermato da questa Corte, secondo cui, in tema di procedimento disciplinare a carico di RAGIONE_SOCIALE le RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, la decisione assunta dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, formata da meno di cinque componenti, così come richiesto dall’art. 17 del d.lgs. del Capo Provvisorio RAGIONE_SOCIALEo Stato n. 233 del 1946, è nulla (Cass. n. 2817 del 31/01/2023).
La composizione RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE è, come detto, disciplinata dall’art. 17 del d.lgs.vo del Capo Provvisorio RAGIONE_SOCIALEo Stato n.233 del 1946, che, per quanto di interesse, prevede al
primo comma che “Presso l’RAGIONE_SOCIALE è costituita, per i RAGIONE_SOCIALEsti di cui al presente decreto, una RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, nominata con decreto del Capo RAGIONE_SOCIALEo Stato, su proposta del AVV_NOTAIO del RAGIONE_SOCIALE dei AVV_NOTAIO, di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia, presieduta da un consigliere di Stato e costituita da un membro del RAGIONE_SOCIALE superiore di RAGIONE_SOCIALE e da un funzionario RAGIONE_SOCIALE‘Amministrazione civile RAGIONE_SOCIALE‘interno di grado non inferiore al 6°”.
Il settimo comma RAGIONE_SOCIALE‘art. 17 d.lgs. 233/1946 dispone che per la validità di ogni seduta occorre la presenza di non meno di cinque membri RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, compreso il presidente; almeno tre dei membri devono appartenere alla stessa categoria alla quale appartiene il sanitario di cui è in esame la pratica.
Sulla vicenda RAGIONE_SOCIALEa composizione RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE è, a suo tempo, intervenuta la
, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale RAGIONE_SOCIALE‘art. 17, primo e secondo comma, lettere a), b), c), d) ed e) del d. lgs. C.p.S. n. 233 del 1946 per via RAGIONE_SOCIALEa illegittima composizione RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE stessa, poiché di essa facevano parte due dirigenti del RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE che è, a sua volta, parte necessaria del procedimento, come tale legittimato ad impugnarne le decisioni.
Il RAGIONE_SOCIALE di Stato con sentenza n. 769 del 6 febbraio 2018 nel ribadire che la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, soprattutto con
riferimento ai suoi poteri disciplinari, ha natura giurisdizionale “alla luce di una interpretazione sistematica RAGIONE_SOCIALEe disposizioni RAGIONE_SOCIALE‘ordinamento in materia e, comunque, di quelle già contenute nella disciplina del 1946, e che – come la AVV_NOTAIOrina ha osservato – il sistema RAGIONE_SOCIALEa c.d. giurisdizione professionale rimonta a tempi precedenti alla Costituzione, a tempi, cioè, in cui la disciplina RAGIONE_SOCIALEa giurisdizione, per usare le parole di tale AVV_NOTAIOrina, e la tutela stessa RAGIONE_SOCIALEe situazioni soggettive “era molto diversa, e certamente rigorosa, rispetto a quella RAGIONE_SOCIALEa Carta costituzionale”, e pur manifestando l’auspicio che il legislatore intervenga con una disciplina RAGIONE_SOCIALEa materia più moderna, più organica e più rispettosa dei principi costituzionali ed europei, allo stato RAGIONE_SOCIALEa legislazione vigente, quale rimodulata dalle pronunce RAGIONE_SOCIALEa Corte costituzionale, ha però ritenuto che il d.P.C.M. del 27 dicembre 2016, era illegittimo, quanto alla nomina di due componenti RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, di cui uno effettivo e l’altro supplente.
Si trattava, infatti, di due dirigenti del RAGIONE_SOCIALE che, sebbene designati dal RAGIONE_SOCIALE e non più, dopo la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte Costituzionale, dallo stesso RAGIONE_SOCIALE, non fornivano, stavolta sul piano sostanziale, i prescritti requisiti di autonomia e indipendenza dal RAGIONE_SOCIALE stesso, riproducendo la stessa situazione censurata dal giudice RAGIONE_SOCIALEe leggi.
E’ stato quindi dato l’invito all’RAGIONE_SOCIALE ed alla RAGIONE_SOCIALE a provvedere, nell’ambito RAGIONE_SOCIALEe rispettive competenze, alla designazione e
alla nomina di due membri, effettivo e supplente, RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE che forniscano, da un lato, per ambito attitudinale, RAGIONE_SOCIALEtà e competenza e, dall’altro, per l’assenza di qualsivoglia soggezione del proprio status economico e giuridico al RAGIONE_SOCIALE, in sostanziale e non solo formale conformità a quanto ha stabilito la Corte costituzionale nelle motivazioni RAGIONE_SOCIALEa sentenza n. 215 del 7 ottobre 2016, le necessarie e sufficienti garanzie di imparzialità e di indipendenza nel proprio operato di componenti RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE stessa, quale organo decisionale RAGIONE_SOCIALEa giurisdizione speciale in sede disciplinare.
Analogo contenuto presenta anche la sentenza del RAGIONE_SOCIALE di Stato n. 4059 del 2018, che ha ribadito come, anche a seguito RAGIONE_SOCIALE‘intervento RAGIONE_SOCIALEa Consulta, la composizione RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, organo di giurisdizione speciale, è disciplinata dall’art. 17, d.lg. 13 settembre 1946, n. 233, senza che sul punto sia necessario, per il suo perdurante funzionamento, un intervento normativo a rimodularne la composizione, il cui numero si è riAVV_NOTAIOo da nove a sette membri.
Così riassunto il quadro normativo, anche alla luce RAGIONE_SOCIALEa parziale dichiarazione di incostituzionalità RAGIONE_SOCIALEa norma, resta però tuttora applicabile la previsione di cui all’art. 17 sopra riportata che individua in 5 il numero di membri minimo per la validità RAGIONE_SOCIALEe decisioni (comma 7), avendo peraltro di recente questa Corte affermato che nulla osta a che la RAGIONE_SOCIALE possa decidere anche con un numero pari di componenti, stante la
previsione di cui all’art.65 del d.p.r. 221/1950 che prevede che “Le decisioni RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE sono aAVV_NOTAIOate a maggioranza; in caso di parità prevale il voto del presidente, che vota per ultimo, dopo aver raccolto i voti dei componenti” (Cass. n. 23253/2021).
Il caso esaminato dal precedente ora richiamato, se avalla la legittimità RAGIONE_SOCIALEe decisioni aAVV_NOTAIOate dalla RAGIONE_SOCIALE con un numero di componenti superiore a quello minimo di cinque, e ciò anche se il numero sia pari, trovando la norma il rimedio per l’ipotesi di parità di voti tra i componenti nella prevalenza accordata al voto del AVV_NOTAIO, non può in alcun modo avallare una soluzione che consenta di superare la previsione in merito al numero minimo dei partecipanti alla decisione, previsione a presidio RAGIONE_SOCIALEa quale è appunto posta la sanzione RAGIONE_SOCIALEa validità RAGIONE_SOCIALEa decisione.
Come si ricava dal testo del provvedimento impugnato, effettivamente lo stesso risulta essere stato deciso da soli quattro componenti (il AVV_NOTAIO, AVV_NOTAIO. NOME COGNOME, e tre componenti, AVV_NOTAIO NOME COGNOME, AVV_NOTAIO NOME COGNOME e AVV_NOTAIO NOME COGNOME), e con l’assistenza del segretario verbalizzante, AVV_NOTAIO. NOME COGNOME, funzionario del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, circostanza questa che non può che determinarne la nullità.
Né vale addurre, come sostenuto dalla difesa erariale, che si tratti di scelta imposta a seguito RAGIONE_SOCIALEa sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte Costituzionale e del successivo annullamento del Decreto del AVV_NOTAIO del RAGIONE_SOCIALE dei AVV_NOTAIO del 27 dicembre 2016 di nomina dei nuovi componenti, posto che, come ricordato dal
precedente del RAGIONE_SOCIALE di Stato sopra riportato, è pur vero che il numero dei componenti RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE si era riAVV_NOTAIOo a sette, ma che si tratta in ogni caso di un numero che consente il rispetto RAGIONE_SOCIALEa prescrizione minimale di cui al settimo comma RAGIONE_SOCIALE‘art. 17.
Il motivo deve quindi essere accolto e la decisione gravata deve essere cassata, con rinvio per nuovo esame alla RAGIONE_SOCIALE, in diversa composizione.
L’accoglimento del primo motivo determina poi l’assorbimento dei restanti motivi di ricorso.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
PQM
Accoglie il primo motivo di ricorso, ed assorbiti i restanti, cassa la decisione impugnata in relazione al motivo accolto con rinvio alla RAGIONE_SOCIALE, in diversa composizione;
Condanna i controricorrenti, in solido tra loro, al rimborso RAGIONE_SOCIALEe spese in favore del ricorrente che liquida in complessivi € 3.700,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese generali pari al 15 % sui compensi, ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa 2^