Sentenza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 8041 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 2 Num. 8041 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 25/03/2024
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 35276/2018 R.G. proposto da:
COGNOME , elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
NOME , elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE). rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
avverso la SENTENZA della CORTE DI APPELLO DI L’AQUILA n. 1841/2018 depositata il 03/10/2018;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/03/2023 dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni scritte presentate dal AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’accoglimento del primo motivo di ricorso
FATTI DI CAUSA
Con decreto del 15.1.2008 il Tribunale di Vasto, su istanza di COGNOME NOME, titolare della ditta individuale RAGIONE_SOCIALE, ingiungeva a COGNOME di pagare la somma di euro 45.240,00, oltre agli interessi dal 13.8.2007 e alle spese del procedimento, quale saldo del corrispettivo per l’esecuzione di lavori edilizi attuati presso un fabbricato di sua proprietà.
Avverso il decreto proponeva opposizione COGNOME NOME, sostenendo che la somma oggetto di ingiunzione fosse maggiore di quella effettivamente dovuta, sia in relazione alla quantità dei lavori sia perché parte di questi ultimi non sarebbero stati eseguiti a regola d’arte. Chiedeva pertanto la revoca del decreto ingiuntivo, specificando che la fattura emessa dal COGNOME risultava priva di indicazione dei lavori eseguiti, dei materiali forniti nonché dei prezzi praticati in ragione delle quantità effettivamente realizzate e che la medesima risultava di importo superiore rispetto al prospetto riepilogativo ad essa opponente preventivamente consegnato. Proponeva domanda riconvenzionale per ottenere il pagamento della somma di euro 8.872,32, di cui euro 4.320,00 per rimborso canoni di locazione, avendo dovuto reperire altro alloggio nel periodo di
esecuzione dei lavori, e della somma di euro 4.552,32, asseritamente pagata in eccedenza rispetto a quanto effettivamente dovuto.
Nella resistenza dell’opposto, il Tribunale di Vasto, con sentenza n. 101/2013 accoglieva l’opposizione, revocando il decreto ingiuntivo concesso quanto alle somme superiori ad euro 12.493,01 e rigettava ogni altra domanda.
Avverso la sentenza interponeva appello la ditta RAGIONE_SOCIALE avanzando, per quanto in questa sede rileva, una serie di contestazioni alla CTU espletata in corso di causa.
Costituitasi in giudizio l’appellata, con sentenza n. 1841/2018 la Corte di Appello di L’Aquila rigettava il gravame.
Contro tale decisione ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME, affidandosi a tre motivi.
Ha resistito con controricorso NOME COGNOME.
Con ordinanza interlocutoria n. 14176/2020, la Sesta Sezione Civile-2 di questa Corte, ritenendo che non sussistesse evidenza decisoria sul primo motivo di ricorso, rimetteva la causa alla pubblica udienza.
In prossimità della pubblica udienza, entrambe le parti hanno depositato memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con il primo motivo il ricorrente deduce la nullità della consulenza tecnica espletata in giudizio per violazione dell’art. 198 c.p.c. e del principio del contraddittorio, in relazione all’art. 360 comma 1, n. 4 c.p.c.
La doglianza oggetto del primo motivo attiene ad un vizio di omessa pronuncia, lamentandosi il ricorrente del fatto che la corte
del merito avrebbe pretermesso l’esame della questione di nullità della CTU per avere quest’ultima utilizzato documenti irritualmente prodotti durante le operazioni peritali (precisamente tre tavole di progetto redatte dall’AVV_NOTAIO, direttore dei lavori e altre tavole di carpenteria fornite dal CTP di parte avversa) senza il rispetto del contraddittorio.
Parte ricorrente evidenzia di avere tempestivamente e ripetutamente formulato tale eccezione in vari scritti difensivi, che vengono specificamente elencati e che la stessa questione era stata oggetto di appello.
2.Con il secondo motivo il ricorrente, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., contesta la motivazione solo apparente della sentenza per avere utilizzato espressioni apodittiche e tautologiche. In particolare i giudici del merito hanno ritenuto che il CTU avesse svolto le indagini su planimetrie che sarebbero state ridisegnate dalle parti in contraddittorio, quando in realtà il CTU aveva agito sulla base di tre tavole di progetto redatte unilateralmente dell’AVV_NOTAIO e senza verificare nel dettaglio se lo stato dei luoghi corrispondesse alla attestazione sottoscritta dal Direttore dei Lavori in data 10.5.2007, espressamente menzionata nel quesito demandato all’ausiliario del giudice.
3.Il terzo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione art. 115 c.p.c. in relazione all’art. 360 comma 1, n. 4 c.p.c. per avere i giudici del merito erroneamente valutato le risultanze della CTU.
Quest’ultima era stata disposta per accertare la congruità del corrispettivo in base ai lavori indicati nella dichiarazione del direttore dei lavori del 10 maggio 2007. In realtà il CTU, a detta del ricorrente, ha introdotto una modifica unilaterale al quesito ed anziché valutare i lavori in base alla dichiarazione del direttore dei
lavori, li ha valutati utilizzando i documenti irritualmente acquisiti nel processo, ossia le tre tavole di progetto. Il CTU ha dunque oltrepassato, in maniera lampante, il limite che a lui era stato imposto dal quesito ed è quanto basta per affermare che le conclusioni in tali casi non possono essere utilizzate dal giudice. A pagina 2 della relazione integrativa il CTU ha univocamente riferito di aver fatto riferimento all’elaborato di progetto e non a quanto realizzato effettivamente dalla ditta.
4.Il primo motivo è fondato e merita accoglimento.
La parte che in sede di ricorso per cassazione deduca la nullità della consulenza tecnica d’ufficio causata dall’utilizzazione di documenti non ritualmente prodotti deve specificare, a pena di inammissibilità del ricorso, il contenuto della documentazione di cui lamenta l’irregolare acquisizione e le ragioni per le quali la stessa sia stata decisiva nella valutazione del consulente tecnico d’ufficio (Cass. n. 11752/2018; Cass. n. 7737/2016).
Sul punto, il motivo di ricorso in esame è certamente dotato del requisito della specificità, dal momento che mediante l’elencazione dei diversi atti difensivi in cui aveva eccepito la nullità della perizia (precisamente, come si legge in memoria: la relazione del 28.11.2011 del tecnico di parte; le deduzioni svolte nel verbale d’udienza del 23.11.2011, prima data utile dopo il deposito della CTU; la comparsa conclusionale del 28.12.2012; l’atto di appello alle pagine 4 e 5; la comparsa conclusionale depositata al termine del giudizio di appello), il ricorrente ha assolto l’onere di individuazione e quindi di autosufficienza del mezzo di gravame.
Come rilevato dal AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, il passo riportato alle pagine 4 e 6 del ricorso di NOME COGNOME a sostegno della tempestività della censura esclude la declaratoria di inammissibilità per tardività
della censura di nullità della consulenza tecnica d’ufficio, che venne aggredita dalla parte ricorrente, allora appellante.
Entrambe le parti, nelle memorie illustrative, hanno richiamato la decisione resa da questa Corte a Sezioni Unite (decisione n. 3086 del 1.2.2022) che, in materia di consulenza tecnica d’ufficio, attribuisce al consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell’osservanza del contraddittorio delle parti, di acquisire – anche prescindendo dall’attività di allegazione delle parti (non applicandosi alle attività del consulente le preclusioni istruttorie vigenti a carico di queste ultime) – tutti i documenti che si rende necessario utilizzare al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli.
Ciò, tuttavia, a condizione che i documenti acquisiti dal CTU non siano diretti a provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda e delle eccezioni che è onere delle parti provare e, salvo quanto a queste ultime, che non si tratti di documenti diretti a provare fatti principali rilevabili d’ufficio (conforme a Cass. S.U. 3086/2022, sul punto, Cass. n. 5370/2023).
Nel caso di specie, con la produzione delle tre tavole di progetto e delle tavole di carpenteria la difesa dell’attuale controricorrente ha inteso affermare quale fosse il quantitativo dei lavori asseritamente eseguiti: i documenti in questione sono diretti a provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda o delle eccezioni, che la parte avrebbe dovuto allegare e provare all’atto della costituzione in giudizio e non già esibire al CTU.
A fronte della reiterata insistenza sulla eccezione di nullità la Corte di Appello si è limitata impropriamente a dichiarare inammissibili, in quanto tardive, ‘ le ulteriori contestazioni dell’appellante che ripropongono censure già avanzate in primo grado all’elaborato del CTU, contenute solo nella comparsa
conclusionale di appello ‘, con ciò riferendosi – secondo le deduzioni del ricorrente, che possono essere condivise dal Collegio – alle censure inerenti al merito delle conclusioni rassegnate dal CTU, ma non all’eccezione di nullità della perizia, la quale – comunque, come si rileva dallo snodo argomentativo della motivazione – era già stata avanzata nel giudizio di prime cure.
5.In ragione dell’accoglimento del primo motivo di ricorso, della cassazione in parte qua della sentenza impugnata e del rinvio per un nuovo esame a nuovo giudice, che si indica nella Corte di Appello di L’Aquila in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità, i restanti motivi devono essere dichiarati assorbiti, perdendo di immediata rilevanza decisoria.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso; dichiara assorbiti i restanti; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di L’Aquila, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda