Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 32652 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 32652 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 15/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso 23362-2022 proposto da:
COGNOME NOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrente –
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 175/2022 della CORTE D’APPELLO di SALERNO, depositata il 28/03/2022 R.G.N. 746/2020;
Oggetto
R.G.N.23362NUMERO_DOCUMENTO2022
COGNOME.
Rep.
Ud 14/10/2025
CC
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/10/2025 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
La Corte di appello di Salerno aveva rigettato l’appello proposto da COGNOME NOME nei confronti di RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, avverso la decisione con cui il tribunale aveva rigettato la domanda diretta alla declaratoria di illegittimità dei contratti di lavoro a tempo determinato e relativi contratti di somministrazione, al pagamento dei periodi non lavorati ed al risarcimento del danno da illegittima reiterazione dei contratti.
La Corte di merito valutava che la doglianza relativa alla mancanza di forma scritta relativamente a 38 contratti di somministrazione, pur essendo stata rilevata dal tribunale, comunque afferiva a contratti per i quali era accertato un profilo di improcedibilità, in quanto decaduta la ricorrente dall’azione impugnatoria. La corte valutava inoltre che, stante la normativa applicabile ratione temporis, i contratti erano tutti giustificati quanto alla causale (sostituzione ferie, malattia o incrementi lavorativi) e che dunque, pur se numerosi, non erano riconducibili ad un intento fraudolento di elusione delle norme legali di tutela.
Avverso detta decisione la COGNOME proponeva ricorso, anche coltivato con successiva memoria, cui resistevano con separati controricorsi RAGIONE_SOCIALE ; quest’ultima depositata memoria .
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorrente ha impugnato la decisione del giudice d’appello proponendo le seguenti censure, di seguito riportate, come dallo stesso formulate e così sintetizzate:
1)Con il primo motivo è dedotto, ai sensi dell’Art. 360, co. 1, n. 4) c.p.c. – nullità della sentenza, per violazione degli artt. 132, co. 2, n. 4 c.p.c., 118 disp. att., 2725 C.C. e 111 Cost., nonché dell’art. 27 del d. lgs. n. 276/2003 e degli artt. 38, comma 1, e 39, comma 1, del d. lgs. n. 81/2015, poiché nonostante l’omessa produzione in forma scritta del contratto commerciale di somministrazione di manodopera per ben 38 rapporti in somministrazione (dei 104 complessivi che si
sono susseguiti in 20 mesi tra la ricorrente e la RAGIONE_SOCIALE, oggi RAGIONE_SOCIALE), ed a fronte della inequivocabile disposizione degli artt. 21, co. 4, del d. lgs. n. 276/2003 e 38, co. 1, del d. lgs. n. 81/2015, che impongono la forma scritta a pena di nullità del contratto di somministrazione, la Corte d’Appello di Salerno, confermando integralmente la sentenza di primo grado, ha rigettato l’appello, affidato prevalentemente all’eccezione di nullità della somministrazione.
Con tale motivo si censura la mancata valutazione dell’assenza di prova scritta dei contratti di somministrazione intercorsi ed una motivazione incongrua e contraddittoria. Sostiene la ricorrente che ‘ la Corte d’Appello di Salerno, e prima il Tribunale, ha rigettato l’eccezione di nullità assoluta dei contratti di somministrazione per mancanza di forma scritta, sempre reiterata nel corso del giudizio di primo grado e puntualmente riproposta in appello, ricorrendo ad argomentazioni totalmente contraddittorie ed a passaggi logici talmente incongrui da integrare una motivazione soltanto apparente. Trattandosi di fattispecie che verte in un’ipotesi di prova legale, infatti, l’eccezione di nullità della somministrazione avrebbe potuto essere superata esclusivamente in virtù della produzione in giudizio, da parte delle resistenti, di tutti i contratti (commerciali) di somministrazione, rispetto alla cui mancanza le sentenze di merito, invece, nulla dicono’. 2) Con il secondo motivo è dedotto, ai sensi dell’Art 360, co. 1, n. 5) c.p.c. – omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, poiché la Corte d’Appello di Salerno ha totalmente omesso di rilevare che anche per gli ultimi due rapporti non sono stati prodotti in giudizio i contratti di somministrazione di manodopera in forma scritta.
3) Con il terzo motivo è dedotto, ai sensi dell’Art 360, co. 1, n. 4) c.p.c. – nullità della sentenza per violazione degli artt. 115 e 416 c.p.c., in relazione agli artt. 21, co. 4, d. lgs. n. 276/2003 e 38, co. 1, d. lgs. n. 81/2015, poiché la Corte salernitana ha posto a fondamento del proprio convincimento la presunta assunzione al processo di prove documentali (nella fattispecie, dei contratti commerciali di somministrazione intervenuti fra la società utilizzatrice
e i due intermediari RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE), pur non avendo mai le resistenti offerto in giudizio tali prove documentali, neppure a seguito dell’ordine di esibizione disposto dal Giudice di primo grado .
4) Con il quarto motivo è dedotto, ai sensi dell’Art. 360, co. 1, n. 3) c.p.c.: violazione e/o falsa applicazione degli artt. 38 e 39 del D.lgs. n. 81/2015, avendo erroneamente la Corte d’Appello adita ritenuto perfezionata, in danno della lavoratrice, la decadenza dall’impugnativa giudiziale di tutti i contratti di somministrazione intervenuti fra la società utilizzatrice e le due agenzie interinali (RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE) di cui è risultata mancante la prova scritta, quanto meno in relazione a quelli afferenti al periodo successivo all’entrata in vigore del D.lgs. n. 81/2015 (vale a dire, con decorrenza dal 25 giugno 2015);
5) Con ultimo motivo è denunciata, ai sensi dell’Art. 360, co. 1, n. 4) c.p.c. – violazione degli articoli 132, co. 2, n. 4 c.p.c., 118 disp. att., 2725 C.C., 111 Cost., 38 D. Lgs. 81/2015. In via subordinata, sono riproposte le doglianze di cui al primo motivo sotto il profilo della violazione di legge, in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c.
6)-Deve osservarsi preliminarmente che tutte le doglianze proposte sono accomunate dai medesimi originari difetti denunciati, ovvero la mancanza di deposito dei contratti e le carenze motivazionali della decisione. Da ciò deriverebbero tutti i vizi denunciati.
La formulazione dei motivi, contenendo differenti profili di censura, risulta inammissibilmente prospettata allorchè sono cumulate piu’ ragioni di vizi privi di una concreta specificazione rispetto alle singole parti della statuizione impugnata, con ciò contravvenendo al principio secondo cui ‘nel ricorso per cassazione, i motivi di impugnazione che prospettino una pluralità di questioni precedute unitariamente dalla elencazione delle norme asseritamente violate sono inammissibili in quanto, da un lato, costituiscono una negazione della regola della chiarezza e, dall’altro, richiedono un intervento della Corte volto ad enucleare dalla mescolanza dei motivi le parti concernenti le separate censure’ ( Cass.n. 18021/2016).
7)-Si osserva, comunque, che quanto alla prima, terza e quinta censura, che si esaminano congiuntamente, occorre richiamare i principi di questa corte di legittimità in punto di motivazione, secondo cui <> (Cass.SU n. 8053/2014; Cass.n. 7090/2022).
Le condizioni individuate per affermare il vizio radicale della motivazione non si riscontrano nel provvedimento impugnato, poiché, quanto alle asserite carenze di produzione documentale denunciate, è la stessa ricorrente a chiarire nella motivazione del ricorso (pg.15) che risultano comunque prodotti in giudizio i contratti intercorsi tra la ricorrente e le agenzie di lavoro, e che risulterebbero invece riferite le doglianze espresse solo con riguardo a 38 contratti c.d.’commerciali’ di somministrazione.
Siffatte doglianze sono prese in considerazione dalla corte di merito che confuta (pgg.8-9 sentenza) le censure rilevando che per i contratti depositati è rinvenibile la esplicitazione delle ragioni del lavoro somministrato, e per altri evidentemente non presenti nel corredo documentale, ne era stata rilevata la improcedibilità per decadenza dall’azione.
Rispetto a tale statuizione nessuno dei motivi offre una adeguata confutazione, risultando, peraltro, la decisione in punto di decadenza, coerente con i principi espressi da questa Corte, secondo cui <> (Cass..n. 19216/2023; Cass.n. 30975/2022).
8)-Inammissibile risulta la seconda censura, in quanto , alla stregua di quanto disposto dall’art 348 -ter ultimo comma c.p.c., nella specie applicabile, trattandosi di ‘doppia conforme’, il ricorrente in cassazione, per evitare la delibazione di inammissibilità del motivo di cui all’art. 360 n. 5 cod. proc. civ. , avrebbe dovuto indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrandone la diversità (cfr., da ultimo, Cass. 14416/2015; inoltre, ex multis, Cass. 5528/2014), ciò che nel ricorso all’esame non è stato fatto.
9)- Il quarto motivo intanto propone una novità rispetto a quanto statuito dalla corte territoriale che si è occupata espressamente, in punto di pronunciata decadenza, solo dei contratti relativi ai periodi antecedenti al 25.6.2015 (così la sentenza a pg.8). Peraltro, deve anche richiamarsi, con riguardo alla eccepita decadenza, il principio già enunciato sub 7, in continuità con Cass. n. 19216/2023 cit. .
Per quanto detto, il ricorso deve essere complessivamente rigettato.
Le spese seguono il principio di soccombenza.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in E4.500,00 per compensi ed E. 200,00 per spese oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis, dello stesso articolo 13, ove dovuto.
Cosi’ deciso in Roma il 14 ottobre 2025.
La presidente NOME COGNOME