Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 26459 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 26459 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 30/09/2025
Oggetto:
intermediazione finanziaria
AC – 29/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 02937/2021 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dal l’AVV_NOTAIO, giusta procura in calce al ricorso;
-ricorrente –
Contro
COGNOME NOMENOME rappresentato e dife so dall’AVV_NOTAIO, giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Corte di appello di Bari n. 2244/2020, pubblicata il 23 dicembre 2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29 settembre 2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
RAGIONE_SOCIALE (in prosieguo, breviter : ‘la banca’) ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, avverso la sentenza in epigrafe con cui la Corte di appello di Bari ha riformato la sentenza del locale Tribunale, condannandola a pagare in favore di NOME COGNOME la somma di euro 742.496,18, oltre accessori, a titolo di risarcimento del danno pari alla perdita subita dal cliente come conseguenza de ll’ inadempimento agli obblighi informativi su di essa ricadenti in relazione all’acquisto di quote del RAGIONE_SOCIALE.
NOME COGNOME ha resistito con controricorso.
La Corte territoriale, per quanto in questa sede ancora rileva, ha osservato: a) che in atti non si rinveniva il contratto quadro di negoziazione; b) che tale mancanza ridondava in nullità degli ordini di acquisto; c) che tale nullità, in quanto di protezione e pertanto invocabile dal solo cliente, risultava nella specie correttamente dedotta in primo grado posto che, nonostante essa fosse stata sollevata dal COGNOME solo in sede di precisazione delle conclusioni, non soggiaceva alle preclusioni processuali, trattandosi di questione rilevabile d’ufficio.
Le parti hanno depositato memoria.
CONSIDERATO CHE
1. Il ricorso lamenta:
a) Primo motivo: «Ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. per violazione e falsa applicazione in relazione agli artt. 1421 cod. civ., nonché artt. 99, 112, 115, 163 cod. proc. civ. e 111 Cost.», deducendo l’erroneità della sentenza impugnata laddove ha ritenuto rituale l’eccezione di nullità del contratto quadro sollevata dal COGNOME solo in sede di precisazione delle conclusioni in primo grado, atteso che anche tale eccezione sarebbe sottoposta al regime delle preclusioni processuali previste dal codice di rito, con la conseguenza che tale questione doveva essere giudicata nuova e, come tale, inammissibile in appello.
Il motivo è fondato e va accolto.
La deduzione di una causa di nullità del contratto (o di una sua clausola), di cui il giudice debba fare applicazione per decidere la controversia, ove la nullità predetta sia rilevabile ex officio , può avvenire anche quando le preclusioni processuali della fase di merito sono già maturate, alla condizione, tuttavia, che il motivo di nullità emerga per tabulas dagli atti già acquisiti al processo e non necessiti, quindi, di alcuna verifica istruttoria nel contraddittorio delle parti (cfr. Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 22102 del 31/07/2025, in motivazione).
E tanto perché, come questa Corte ha già avuto modo di affermare (Sez. 3, Ordinanza n. 25849 del 05/09/2023), il rilievo officioso della nullità del contratto può essere legittimamente effettuato dal giudice solo se sul punto si sia stimolato il contraddittorio delle parti, finalizzato al compimento non solo
dell’attività assertiva, ma anche della corrispondente attività probatoria.
La proiezione dei siffatti principi sul caso di specie dimostra l’erroneità della sentenza impugnata che ha affermato la legittimità della proposizione dell’ eccezione di nullità del contratto quadro, proposta dal COGNOME per la prima volta in sede di precisazione delle conclusioni, fondata sulla carenza di forma del contratto medesimo, senza tuttavia avvedersi che tale allegazione necessitava, con ogni evidenza, di un riscontro probatorio, nella specie del tutto omesso, rispetto al quale andava effettuato un doveroso coordinamento in relazione all’incidenza delle preclusioni processuali probatorie verificatesi in primo e in secondo grado.
La circostanza che la nullità sia stata qualificata dalla Corte territoriale come ‘di protezione’ non immuta le conclusioni raggiunte, posto che tale qualificazione vale a configurare un potere unilaterale di deduzione di tale vizio a opera della sola parte protetta (c.d. ‘nullità relativa’), ma nulla modifica rispetto alla necessità di riscontro probatorio della nullità dedotta e all’eventuale maturazioni di preclusioni processuali inerenti in generale alla modificabilità della domanda proposta con l’atto introduttivo del giudizio.
Secondo motivo: «ai sensi dell’a rt. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio », deducendo l’omesso esame del fatto che nell’anno 2000, epoca di sottoscrizione delle operazioni per cui è causa, il vigente regolamento Consob n. 11522/1998 non prevedeva l’obbligo di sottoscrizione del contratto quadro per i servizi di collocamento, quale quello svolto da essa banca, che è stato
introdotto solo dal successivo regolamento Consob n. 16190/2007, ma che è inapplicabile ratione temporis alla fattispecie in esame.
Terzo motivo: «ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. per violazione e falsa applicazione delle norme di cui agli artt. 23 TUF e 30 Regolamento Consob n. 11522/1998», deducendo l’erroneità della sentenza impugnata laddove ha dichiarato la nullità del contratto quadro per mancanza di forma scritta in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie in vigore all’epoca dei fatti di causa.
«Quarto motivo di ricorso: «Ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ. per omessa pronuncia in violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. ovvero, in subordine, ex art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. per violazione o falsa applicazione degli artt. 1422, 2033, 2934 e 2935 cod. civ.», deducendo l’erroneità della sentenza impugnata laddove ha ritenuto di accogliere la domanda di nullità del contratto quadro senza rilevare l’ intervenuta prescrizione dell’azione di ripetizione svolta dal COGNOME.
L’accoglimento del primo motivo determina l’assorbimento degli altri motivi, che sono logicamente formulati per l’esclusa ipotesi di conferma della validità della modificazione della domanda proposta dal COGNOME.
La sentenza va, dunque, cassata in relazione al motivo accolto e le parti rinviate innanzi alla Corte di appello di Bari, in diversa composizione, che provvederà a rinnovare il giudizio secondo i principi sopra esposti e a regolare le spese della presente fase di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso; dichiara assorbiti il secondo, il terzo e il quarto motivo del ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia le parti innanzi alla Corte di appello di Bari, in diversa composizione, che provvederà anche a regolare le spese della presente fase di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29 settembre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME