Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 16823 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 16823 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/06/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 21196/2021 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente del RAGIONE_SOCIALE Liquidatori e legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME rappresentat a e difesa dagli avvocati COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME
-controricorrente-
-intimata- avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di MILANO n. 1659/2021 depositata il 25/05/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/03/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La presente controversia trae origine da un contratto di mutuo concluso tra NOME COGNOME, titolare dell’omonima RAGIONE_SOCIALE, e RAGIONE_SOCIALE per l’importo di euro 700.000. NOME COGNOME rilasciava in favore di RAGIONE_SOCIALE fideiussione, con rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all’art. 1944 c.c. , nonché ad ogni eccezione di cui all’art. 1945 e 1957 c.c., a garanzia delle obbligazioni originate dal suddetto contratto di mutuo a carico di NOME COGNOME.
Successivamente RAGIONE_SOCIALE ha ceduto a RAGIONE_SOCIALE, pro soluto e in blocco, i crediti tra cui quello della RAGIONE_SOCIALE.
Nel 2017 con Decreto Ingiunto il Tribunale di Milano ingiungeva a NOME COGNOME, nella sua qualità di fideiussore della RAGIONE_SOCIALE, di pagare in favore della RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, la somma di euro 375.903,43, pari alla differenza fra il capitale residuo alla data del 1 luglio 2016 e gli importi versati dall’RAGIONE_SOCIALE, in adempimento di un meccanismo di garanzia.
Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 6537/2019, in parziale accoglimento dell’opposizione proposta dalla COGNOME, revocava il decreto ingiuntivo, ritenendo fondata la censura di nullità del contratto di finanziamento in punto di determinazione delle condizioni economiche dello stesso, essendo stato indicato nel contratto solo l’indicatore sintetico di costo (ISC) e non il tasso
debitore nominale (TAN), e condannava la NOME a pagare la minor somma di 117.051,89 €.
La Corte d’appello di Milano, con la sentenza n. 1659 del 25 maggio 2021, in riforma della sentenza di prima grado, rigettava l’opposizione a decreto ingiuntivo della RAGIONE_SOCIALE e la condannava al pagamento a favore di RAGIONE_SOCIALE di euro 375.903,43, oltre interessi al saggio legale.
Propone ricorso per cassazione NOME COGNOME, sulla base di tre motivi.
RAGIONE_SOCIALE in Liquidazione resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5.1. Con il primo motivo, la COGNOME denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 117, comma 4, d.lgs. n. 385/1993, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Lamenta l’erroneità della pronuncia di validità del contratto di mutuo, avendo la Corte d’appello ritenuto rispettata la disciplina dettata dal citato art. 117, comma 4, T.U.B., malgrado la mancata menzione del T.A.N., a suo giudizio, surrogata da altre modalità di determinazione dei costi di finanziamento, tra cui il T.A.E.G. (anche detto I.S.C.), nonché dalla indicazione della quota capitale e della quota interessi del piano di ammortamento, oggetto di assenso tra le parti.
Secondo parte ricorrente, invece, l’indicazione del tasso annuo nominale sarebbe indispensabile e infungibile al fine del rispetto delle prescrizioni del comma 4, dell’art. 117, T.U.B., con conseguente nullità del contratto per cui è causa, ai sensi dei commi 6 e 7 del medesimo articolo.
5.2. Con il secondo motivo, la ricorrente denuncia l’omesso esame circa un fatto decisivo e controverso tra le parti, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c..
Contesta ancora l’erroneità della decisione impugnata per aver ritenuto raggiunto tra le parti un accordo in ordine alla sostituzione
del T.A.N. con altre modalità di determinazione del corrispettivo del mutuo.
Quando invece, nelle pattuizioni contrattuali, vi sarebbe un contrasto, tra la volontà negoziale di specifica indicazione del T.A.N. e dell’I.S.C., contenuta nell’art. 6 ‘Condizioni contrattuali’ e nel ‘Documento di NUMERO_DOCUMENTO. 1′, non riportata nella lettera c) dei ‘Dati contrattuali’), in cui è stato omesso ogni riferimento al tasso di interesse annuo.
5.3. Con il terzo motivo, la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 117, commi 4, 6 e 7, d.lgs. n. 385/1993, nonché dell’art. 1346 c.c. (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.).
Inoltre, l’omesso esame di un fatto decisivo e controverso tra le parti (art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.).
In particolare, la violazione di legge consisterebbe nel non aver il giudice del gravame dichiarato la nullità parziale del contratto di mutuo nella parte in cui non prevede il T.A.N. né indica al contraente i dati (spread, base giornaliera di rilevazione dell’Euribor e days count convention), che sarebbero all’opposto indispensabili per poter calcolare matematicamente le rate di rimborso da computarsi a tasso variabile.
L’errore di diritto, quindi, deriverebbe dall’aver ritenuto la Corte d’appello che le diverse modalità di determinazione del corrispettivo del mutuo, oggetto di pattuizione tra le parti, fossero rispettose degli obblighi di trasparenza e di determinatezza richiesti, in via generale, dall’art. 1346 c.c. e dall’art. 117, comma 4, T.U.B.
La violazione di omesso esame, poi, sarebbe dovuta al fatto che la stessa Corte non avrebbe considerato che le informazioni contenute nel contratto di mutuo non consentivano di individuare i dati e i criteri per calcolare matematicamente il T.A.N., con conseguente impossibilità di verificare la correttezza degli interessi stabiliti nel piano di ammortamento.
Infine, sempre in relazione al n. 5, dell’art. 360, comma 1, c.p.c., afferma che la motivazione di rigetto dell’eccezione sulla mancata indicazione dello spread e della days count convention sarebbe meramente apparente e comunque inidonea a giustificare la decisione assunta.
Concernendo la dedotta questione della nullità del contratto di finanziamento in punto di determinazione delle condizioni economiche dello stesso, la causa deve essere rinviata a nuovo ruolo disponendosene la trasmissione alla Seconda Sezione Civile, tabellarmente competente (054).
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, disponendosene la trasmissione alla Seconda Sezione Civile, tabellarmente competente ( 054 ).
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza