SENTENZA TRIBUNALE DI TRIESTE N. 374 2026 – N. R.G. 00000587 2025 DEPOSITO MINUTA 25 02 2026 PUBBLICAZIONE 25 02 2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trieste
Il Tribunale, nella persona del AVV_NOTAIO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. rNUMERO_DOCUMENTO. NUMERO_DOCUMENTO
promossa da:
C.F.
), con il patrocinio dell’AVV_NOTAIO ;
ricorrente
contro
(C.F.
), in proprio ex art. 86 c.p.c.;
resistente
avente ad oggetto
: contratto di locazione.
CONCLUSIONI :
PER PARTE ATTRICE:
‘ Voglia il AVV_NOTAIO Ill.mo
Essendo pacifica la morosità sul contratto di locazione in essere, disporre ordinanza di immediato rilascio dell’immobile per cui è causa
C.F.
C.F.
In subordine, accertare e dichiarare che l’AVV_NOTAIO occupa senza titolo alcuno l’immobile sito in INDIRIZZO e conseguentemente condannare lo stesso all’immediato rilascio dell’immobile per cui è causa
condannare l’AVV_NOTAIO al pagamento dell’importo dovuto a titolo di canone di occupazione nella misura che sarà determinata in prosieguo del giudizio
Condannare l’AVV_NOTAIO. al pagamento delle spese legali e dichiarare che la resistenza in giudizio di controparte è qualificabile come temeraria ex art. 96 c.p.c. e prendere i conseguenti provvedimenti .’
PER PARTE CONVENUTA:
‘ Voglia l’ill.mo AVV_NOTAIO, reietta e disattesa ogni diversa istanza, azione ed eccezione,
-in via principale accertare e dichiarare l’avvenuta risoluzione del contratto di locazione del 01.05.2012 e la conseguente estinzione di ogni rapporto locatizio tra le parti;
-dichiarare inammissibili tutte le domande, istanze e produzioni tardive dell’attore, per intervenuta decadenza e preclusione ai sensi degli artt. 667 e 426 c.p.c in data 30.6.25;
rigettare tutte le domande formulate dalla parte attrice, sia in via principale (sfratto per morosità e rilascio) sia in via subordinata (occupazione senza titolo, determinazione indennità di occupazione, risarcimento danni e spese);
-condannare l’attore alla rifusione delle spese, competenze, diritti ed onorari di giudizio, oltre accessori come per legge ‘.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha intimato lo sfratto e contestualmente chiamato in giudizio per la convalida , allegando che questi è moroso nel pagamento del canone locatizio.
Il sig. deduce in particolare di aver stipulato in data 01/05/2012 col sig. un contratto di locazione ad uso ufficio dell’appartamento sito in Trieste al piano secondo dello stabile di INDIRIZZO, per sei anni, rinnovati tacitamente; tale contratto risulta registrato in data 18/05/2012 (doc. denominato ‘contratto’ dell’ attore). Il canone locatizio, prosegue l’intimante, era fissato in € 7.200 ,00 annui, da versarsi in rate anticipate mensili di € 600,00
l’una , oltre a spese condominiali; il conduttore sarebbe in arretrato con il pagamento dei canoni da novembre 2015, avendo così maturato un debito di € 65.400,00 , a cui sommare € 11.577,32 per gli accessori.
si è costituito in giudizio affermando che fra le parti non è attualmente in essere nessun contratto di locazione registrato, poiché quello dell’01 /05/2012 si sarebbe già risolto a seguito dell’invio della missiva da parte del locatore di data 14/05/2013 (doc. 1 conv.).
All’udienza del 28/01/2025 l’intimante ha riferito che il sig. nonostante la risoluzione del contratto nel 2013, ha mantenuto la disponibilità dell’immobile, senza più versare nessun canone ; con l’ordinanza del 06/02/2025, rilevato che l’opposizione è fondata sulla nullità del contratto di locazione, in quanto non registrato, il AVV_NOTAIO della fase sommaria – senza pronunciare ordinanza di rilascio – ha disposto la conversione del rito in quello locatizio.
Venendo quindi alla decisione della controversia, deve preliminarmente constatarsi che il contratto di locazione su cui il sig. onda la sua domanda, per ammissione pacifica delle parti, non è stato registrato dopo la prima scadenza, in violazione delle norme che prescrivono invece la registrazione per tutti i contratti di locazione di immobile (salvo alcune eccezioni). In particolare, il comma 346 L. 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005) stabilisce che ‘ I contratti di locazione, o che comunque costituiscono diritti relativi di godimento, di unità immobiliari ovvero di loro porzioni, comunque stipulati, sono nulli se, ricorrendone i presupposti, non sono registrati ‘ . Tale regola vale ovviamente anche per i rinnovi automatici dei contratti.
Pertanto, nel caso di specie, i rinnovi del contratto originario stipulato in data 1° maggio 2012, intervenuti successivamente all’anno 2018 in assenza di registrazione, devono ritenersi affetti da nullità in forza della disposizione appena richiamata (cfr. in termini Cass., Sez. Un., 9 ottobre 2017, n. 23601). Ne discende che il ricorrente non può validamente proporre domanda di risoluzione del contratto, né ottenere il rilascio dell’immobile o il pagamento dei canoni asseritamente maturati ponendo a fondamento un titolo contrattuale ( quod nullum est nullum producit effectum ).
Il sig. potrà eventualmente agire per ottenere una somma a titolo di ingiustificato arricchimento che lo ristori del godimento del bene da parte dell’AVV_NOTAIO. parametrata eventualmente al canone di mercato, ma proponendo una nuova domanda. L ‘azione di
ingiustificato arricchimento costituisce, infatti, azione autonoma e diversa da quella contrattuale di pagamento dei canoni arretrati e non può considerarsi in essa compresa. Va sottolineato che non è consentito al AVV_NOTAIO ordinare il rilascio del bene quando la relativa domanda è fondata su un titolo contrattuale posto a fondamento della relativa domanda in realtà è nullo. Il giudice, infatti, ha il potere-dovere di qualificare giuridicamente l’azione e di attribuire al rapporto dedotto in giudizio un ” nomen juris ” diverso da quello indicato dalle parti, purché ciò non comporti la sostituzione della domanda proposta con una diversa, modificandone i fatti costitutivi o fondandosi su una realtà fattuale non dedotta e allegata in giudizio, incorrendo altrimenti nel vizio di ultrapetizione la decisione (in termini Cass. Sez. 3, 03/08/2012, n. 13945, Rv. 623639 -01).
-Spese di lite –
Le spese di lite seguono la soccombenza, secondo la regola generale dettata dall’art. 91 c.p.c., e sono liquidate come da dispositivo secondo i parametri previsti dal D.M. 55/2014, in base allo scaglione della causa (indeterminabile complessità bassa), applicando i valori minimi in considerazione della semplicità del procedimento e delle questioni trattate.
P.Q.M.
ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunziando, il Tribunale di Trieste così provvede:
rigetta le domande di
condanna al pagamento delle spese processuali, liquidate in € 3.809,00 per competenze di avvocato, oltre a spese generali nella misura del 15%, IVA e CNAP come per legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Trieste, 25/02/2026.
Il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO NOME COGNOME