SENTENZA CORTE DI APPELLO DI SALERNO N. 321 2026 – N. R.G. 00000311 2025 DEPOSITO MINUTA 24 03 2026 PUBBLICAZIONE 24 03 2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Corte D’Appello di Salerno
La Corte D’Appello di Salerno, I sezione civile, in persona dei magistrati:
dr.ssa NOME COGNOME
Presidente
dr.ssa NOME COGNOME Consigliere
dr.ssa NOME COGNOME
Consigliere rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile n. 311 /2025 avente ad oggetto l’appello avverso la sentenza del Tribunale di Salerno n. 368/2025, pubblicata il 24.01.2025
tra
, assistito e difeso dall’AVV_NOTAIO
Appellante
e
,
assistito e difeso dall’AVV_NOTAIO
Appellato
nonché
in persona del legale rapp.te. p.t., assistita e
difesa dall’AVV_NOTAIO Appellata
Conclusioni: come da atti di costituzione e note di precisazione delle conclusioni
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto ingiuntivo n. 2853/2019, ritualmente notificato il 4 novembre 2019, il Tribunale di Salerno ingiungeva a il pagamento, in favore del geometra , della somma di euro 168.737,37, oltre interessi, a titolo di residuo compenso per le prestazioni professionali rese in esecuzione dell’incarico conferito con scrittura privata del 30 settembre 2009, avente ad oggetto le attività tecniche necessarie alla realizzazione di un opificio commerciale destinato a medie strutture di vendita su un terreno di proprietà del , sito nel Comune di Pontecagnano Faiano (SA). Avverso detto provvedimento il proponeva tempestiva opposizione, chiedendone la revoca e deducendo l’infondatezza della pretesa creditoria in quanto fondata su un contratto asseritamente nullo. In via riconvenzionale, domandava la restituzione delle somme ritenute indebitamente versate, nonché la condanna dell’opposto al risarcimento dei danni patrimoniali derivanti d al mancato rilascio del certificato di agibilità e dai dedotti vizi di progettazione ed esecuzione dell’opera.
A sostegno delle proprie pretese, esponeva che il rapporto professionale con il geometra aveva avuto origine nel 1998 e che, nel corso dello stesso, aveva corrisposto due acconti, rispettivamente pari ad euro 84.702,99 ed euro 99.060,00. Riferiva, inoltre, che, con scrittura privata del 30 settembre 2009, le parti avevano formalizzato l’incarico professionale relativo alla progettazione, direzione e collaudo dei lavori, al coordinamento della sicurezza, alla progettazione impiantistica ed energetica, nonché la gestione delle correlate pratiche autorizzative, catastali ed amministrative f ino al conseguimento dell’agibilità dell’immobile.
Deduceva che il compenso inizialmente pattuito, pari ad euro 115.000,00, era stato successivamente rideterminato in euro 230.000,00 mediante ulteriore accordo stipulato nella medesima data, comprensivo anche degli emolumenti spettanti ai collaboratori del geometra, formalmente gravanti sullo stesso .
Nonostante tale previsione, il sosteneva di avere provveduto direttamente al pagamento di tali professionisti ausiliari, producendo le relative fatture per un importo complessivo di euro 11.984,00. Affermava, pertanto, che, tenuto conto degli acconti già versati e delle somme erogate ai collaboratori, l’esborso complessivamente sostenuto in favore del geometra ammontasse ad euro 272.172,45. dell’incarico professionale, evidenziando il mancato rilascio del certificato di agibilità da parte del Comune di Pontecagnano Faiano e la presenza
Lamentava, altresì, l’inesatto adempimento di difetti progettuali ed esecutivi.
Eccepiva, infine, la nullità del contratto del 30 settembre 2009 per violazione dell’art. 16 R.D. n. 274 del 1929, assumendo che l’incarico riguardasse la progettazione e realizzazione di un opificio di rilevanti dimensioni in cemento armato, attività riservata alle competenze di ingegneri e architetti, atteso che la normativa vigente limita l’attività dei geometri a costruzioni rurali o civili di modesta entità ed opere accessorie prive di particolare complessità tecnica o rilevanza per la pubblica incolumità (art. 16, lett. l) e m), R.D. n. 274/1929).
Si costituiva in giudizio , contestando integralmente l’opposizione e chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo.
Deduceva di avere percepito, nel corso del rapporto professionale, la minore somma complessiva di euro 183.985,08 ed eccepiva l ‘intervenuta prescrizione del diritto alla ripetizione delle somme
azionate dal , nonché la decadenza dalla garanzia per vizi, ritenuta, comunque, infondata in ragione dell’accettazione dell’ opera da parte del committente e del rilascio delle necessarie autorizzazioni amministrative.
In via riconvenzionale, chiedeva la condanna dell’opponente al pagamento dell’ulteriore importo di euro 11.000,00, quale residuo compenso risultante dalla dichiarazione sottoscritta in data 8 ottobre 2010 a margine della scrittura del 30 gennaio 2008.
Infine, chiamava in giudizio la propria RAGIONE_SOCIALE, al fine di essere manlevato in caso di accoglimento delle domande avversarie.
Si costituiva, quindi, la eccependo, in via preliminare, la nullità della chiamata in garanzia e, nel merito, aderendo alle difese del proprio assicurato, contestava la tempestività e la fondatezza delle domande risarcitorie.
Il giudice istruttore, rigettata l’istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, concedeva alle parti i termini di cui all’art. 183, comma 6, c.p.c. ; successivamente, respingeva l’istanza proposta ai sensi dell’art. 186 bis c.p.c. e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni. A ll’esito , la causa veniva trattenuta in decisione.
Con sentenza n. 368/2025, pubblicata il 24.01.2025, il Tribunale di Salerno, previa declaratoria di nullità del contratto di prestazione d’opera professionale per violazione del l’art. 16 del R.D. 274/29 , accoglieva l’opposizione e, per l’effetto, revocava il decreto ingiuntivo, dichiarando che nulla era dovuto al geometra . Accoglieva parzialmente la domanda di ripetizione dell’indebito proposta dal , condannando l’Abate alla restituzione de lla somma di euro 24.104,00 e dichiarando prescritto il diritto alla
restituzione delle ulteriori somme richieste. Rigettava, inoltre, la domanda riconvenzionale risarcitoria proposta dal e dichiarava assorbita la domanda riconvenzionale del geometra relativa al pagamento dell’ulteriore importo di euro 11.000,00. Compensava, infine, integralmente le spese di lite tra le parti in ragione della reciproca soccombenza.
In particolare, il giudice di prime cure riteneva fondata l’eccezione di nullità del contratto stipulato il 30 settembre 2009, rilevando che l’incarico professionale conferito atteneva ad attività riservate per legge agli ingegneri ed agli architetti. Da ciò faceva discendere la nullità del contratto e la conseguente insussistenza del diritto del geometra al compenso, reputando irrilevante il ricorso a collaboratori muniti della necessaria abilitazione poiché la validità dell’accordo presuppone il possesso diretto del titolo professionale da parte del soggetto incaricato.
Alla luce di tale declaratoria, il Tribunale escludeva, altresì, la fondatezza della domanda riconvenzionale de ll’ , diretta ad ottenere il pagamento dell’ulteriore importo richiesto, sul presupposto che la nullità contrattuale precludesse il riconoscimento di qualsiasi compenso.
Con riguardo alla domanda di ripetizione dell’indebito formulata dall’opponente, il primo giudice la accoglieva soltanto in parte, reputando maturata la prescrizione con riferimento alla maggior parte delle somme corrisposte nel corso del rapporto. La prescrizione veniva, invece, esclusa limitatamente a due fatture emesse nell’anno 2010, per l’ importo complessivo di euro 24.104,00, con conseguente condanna del geometra alla restituzione.
Rigettava, infine, la domanda risarcitoria proposta dal , rilevando che la documentazione versata in atti comprovasse la regolare ultimazione dell’opera , nonché il rilascio dei necessari titoli abilitativi da parte del Comune.
Avverso detta decisione, con citazione ritualmente notificata, ha proposto impugnazione innanzi a questa Corte di Appello e, per i motivi di seguito meglio indicati, ha chiesto l’accoglimento delle seguenti conclusioni:
‘1) in via pregiudiziale:
ai sensi e per gli effetti degli artt. 283 e 351 c.p.c. e per i motivi indicati nel presente atto di appello, sospendere l’efficacia esecutiva e l’esecuzione della impugnata sentenza n. 368/2025 del Tribunale di Salerno, I sezione civile, in relazione al capo del dispositivo della sentenza in cui ‘in accoglimento parziale della domanda di ripetizione dell’indebito formulata da parte opponente, condanna alla restituzione in suo favore dell’importo di € 24.104,00, oltre interessi legali dal giorno della domanda riconvenzionale fino al soddisfo’.
nel merito, in accoglimento dell’impugnazione proposta e dei motivi formulati:
2a) annullare e comunque riformare la sentenza n. 368/2025 del Tribunale di Salerno nelle parti impugnate ed in relazione all’omessa pronuncia sull’eccezione di prescrizione della domanda di risarcimento danni e conseguentemente accertare e dichiarare inammissibile, prima ancora che infondata, la domanda di risarcimento danni per l’intervenuta decadenza e/o comunque per l’intervenuta prescrizione dei pretesi diritti azionati e ciò ai sensi e per gli effetti dell’art. 2226 c.c. e/o ai sensi e per gli effetti delle norme di cui agli artt. 1667, 1668 e 1669 c.c.
2b) annullare e comunque riformare la sentenza n. 368/2025 del Tribunale di Salerno nelle parti impugnate e conseguentemente accertare e dichiarare che le domande proposte da nei confronti di sono nulle, inammissibili e comunque rigettare le domande perché infondate in fatto ed in diritto, in particolare accertare e dichiarare che la domanda di ripetizione dell’indebito formulata da nei confronti di è totalmente infondata e pertanto non è tenuto al pagamento nei confronti di della somma di € 24.104,00, oltre interessi legali dal giorno della domanda riconvenzionale fino al soddisfo; confermare il decreto opposto n. 2853/19 del Tribunale di Salerno e condannare al pagamento della somma di € 168.737, 37 oltre interessi e spese nonché accogliere la domanda riconvenzionale avanzata da nei confronti di al pagamento dell’ulteriore importo di € 11.000,00 oltre interessi a far data dalla domanda.
Condannare alla rifusione delle spese e delle competenze tutte del primo grado di giudizio e del presente giudizio di gravame’.
Si è costituito in giudizio , eccependo, in via preliminare, l’inammissibilità dell’ appello per difetto del requisito di specificità richiesto dall’art. 342 c.p.c., ritenendo l’atto privo di puntuali censure avverso i capi della sentenza impugnata. Nel merito, ha contestato integralmente le doglianze dell’appellante, concludendo, quindi, per il rigetto del gravame, con vittoria delle spese di lite.
Si è costituita, altresì, la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE
deducendo l’infondatezza
della propria chiamata in causa sul
rilievo che la domanda di manleva risultava estranea all’ambito di operatività della polizza.
Successivamente, acquisito il fascicolo di primo grado e respinta l’istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata (v. ordinanza del 12.5.2025) , veniva fissata l’udienza per la rimessione della causa in decisione.
Infine, il Consigliere istruttore, dopo aver concesso alle parti i termini di cui all’art. 352 c.p.c., all’udienza del 27 novembre 2025, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, in merito all’eccezione di inammissibilità dell’appello sollevata da parte appellata per la dedotta carenza di motivi specifici di impugnazione e conseguente violazione dell’art. 342 c.p.c., va richiamato l’ormai consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità (Cass. SS.UU. n. 27199/2017, non superato anche in seguito all’entrata in vigore del D.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, c.d. “Riforma Cartabia”), secondo cui, pur nel contesto dei vincoli di specificità imposti dall’art. 342 (nonché dall’art. 434) c.p.c., la sostanza dell’atto deve comunque prevalere sulla forma, sicché, stante la permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello e la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, non sono necessarie particolari forme sacramentali.
Alla luce di tali principi, deve ritenersi che le difese articolate nei motivi consentono pienamente di comprendere quali sono le parti della sentenza che si intendono censurare, con ciò consentendo di preservare l’impugnazione dalla censura di inammissibilità.
Tanto premesso, nel merito l’appello è infondato e va rigettato per le ragioni che seguono.
Con il primo motivo, l’appellante deduce la violazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c., censurando la sentenza impugnata per
omessa valutazione di elementi ritenuti rilevanti, nonché per erronea interpretazione delle risultanze istruttorie ed asserita contraddittorietà della motivazione.
Sostiene, in particolare, che il Tribunale avrebbe ritenuto che il progetto dell’opificio fosse stato sostanzialmente redatto dal geometra e soltanto formalmente sottoscritto dall’ing. , senza fondare tale conclusione su un adeguato esame della documentazione acquisita. Secondo l’appellante, invece, dagli atti emergerebbe che le attività di progettazione e direzione dei lavori furono effettivamente svolte da professionisti abilitati, mentre al geometra sarebbero spettate esclusivamente prestazioni compatibili con il proprio profilo.
Deduce, inoltre, che il giudice di primo grado avrebbe omesso di esaminare il contenuto dell’accordo del 30 settembre 2009, nel quale era espressamente previsto l’intervento di tecnici abilitati per le prestazioni loro riservate. Ad avviso del l’appellante, una corretta valutazione di tale pattuizione avrebbe dovuto condurre al rigetto delle domande proposte dalla controparte.
Il motivo è infondato.
Ad avviso di questa Corte la decisione di primo grado risulta sorretta da un percorso argomentativo coerente, puntuale e adeguatamente motivato.
Il giudice di prime cure ha, infatti, esaminato il contratto stipulato il 30 settembre 2009, ricostruendone il contenuto ed evidenziando che l’incarico conferito al geometra aveva ad oggetto lo svolgimento di ‘tutti gli atti tecnici tutti compresi e nulla escluso’ , comprensivi, tra l’altro , della direzione lavori, del collaudo in corso d’opera, del calcolo del cemento armato e della relazione strutturale
(cfr. contratto del 30.09.2009, prodotto in all. n. 17 dell’atto di opposizione di ).
Sulla base di tale documento, il Tribunale ha ritenuto che l’incarico avesse carattere unitario ed onnicomprensivo, includendo anche prestazioni tecniche riservate dal l’ordinamento a professionisti iscritti in diversi albi. Tale conclusione si fonda, dunque, sul contenuto letterale del contratto, ritualmente acquisito agli atti e valorizzato quale elemento decisivo ai fini della delimitazione dell’obbligazione professionale assunta dal geometra.
Con il presente motivo di gravame, l’ appellante richiama, a sostegno della dedotta omissione valutativa, la documentazione amministrativa attestante che l’ ing. rivestiva il ruolo di progettista e direttore dei lavori, l’ ing. quello di collaudatore e l’ ing. quello di progettista strutturale, mentre il geometra figurava quale co -progettista architettonico e co -direttore (cfr. atto di denuncia di lavori per deposito sismico del 20.09.2010, prodotto in all. n. 7 della memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. di
. Sulla base di tali elementi, sostiene che le prestazioni tecniche riservate sarebbero state effettivamente svolte da professionisti abilitati.
Tali circostanze, tuttavia, non risultano ignorate dal Tribunale, ma sono state ritenute non decisive ai fini della risoluzione della controversia. Il primo giudice, invero, ha individuato la questione dirimente nella valutazione dell’incarico conferito con il contratto del 30 settembre 2009 e nella verifica della validità del medesimo, reputando irrilevante stabilire chi avesse materialmente redatto o sottoscritto i singoli atti tecnici.
La declaratoria di nullità non si fonda, dunque, sull’accertamento che il geometra abbia redatto il progetto poi sottoscritto dall’ing.
, bensì sul fatto che il contratto gli attribuiva un incarico professionale comprensivo anche di prestazioni tecniche riservate a professionisti iscritti in diversi albi.
La sentenza impugnata chiarisce, infatti, che la ratio decidendi risiede nel tenore letterale del contratto e nella portata oggettiva delle prestazioni ivi previste, individuando nel documento negoziale l’elemento determinante per la qualificazione dell’obbligazione professionale assunta. Ne consegue che l’eventuale intervento di altri tecnici abilitati nella pratica amministrativa non incide sulla validità del contratto, la quale deve essere valutata con riferimento all’oggetto dell’incarico originari amente conferito.
L’ appellante non indica alcun documento trascurato che, ove esaminato, avrebbe potuto condurre ad una soluzione giuridica differente da quella cui è pervenuto il giudice di prime cure.
Il primo motivo di gravame va, dunque, rigettato.
Con il secondo motivo, l’appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui il giudice di primo grado ha dichiarato la nullità del contratto stipulato dalle parti ed ha accolto parzialmente la domanda di ripetizione dell’indebito proposta dall’opponente.
Con riferimento alla declaratoria di nullità, il geometra deduce di avere svolto esclusivamente prestazioni rientranti nelle proprie competenze professionali, mentre la progettazione strutturale e la direzione dei lavori sarebbero state affidate a tecnici abilitati, come emergerebbe dalla documentazione acquisita.
Quanto alla domanda di ripetizione dell’indebito, sostiene che le somme oggetto della condanna restitutoria si riferirebbero al primo incarico, conclusosi nel 2008, e non al contratto del 2009, come risulterebbe dalla scrittura privata del 30 gennaio 2008.
Infine, lamenta l’omessa pronuncia sull’eccezione di prescrizione , tempestivamente sollevata in primo grado, relativa alla domanda risarcitoria proposta dal , assumendo che tale domanda sarebbe comunque incompatibile con la dichiarata nullità contrattuale, presupponendo l’esistenza di un valido rapporto negoziale.
Il motivo è infondato.
In punto di diritto, occorre precisare che, ai sensi dell’art. 2231 c.c., quando l’esercizio di una professione è condizionato all’iscrizione in un albo o elenco, la prestazione resa da chi non vi è iscritto determina la nullità assoluta del rapporto contrattuale tra professionista e cliente. Tale nullità , rilevabile anche d’ufficio, priva il contratto di ogni effetto e preclude il riconoscimento di qualsiasi compenso, anche sotto forma di indennizzo per arricchimento senza causa (cfr. ex multis Cass. civ., Sez. II, ord. n. 2038, 24 gennaio 2019).
Per quanto rileva nel presente giudizio, l’art. 16 del R.D. 11 febbraio 1929, n. 274, che disciplina la professione di geometra, delimita l’ambito delle relative competenze, ricomprendendovi il progetto, la direzione, la sorveglianza e la liquidazione di costruzioni rurali e di edifici destinati ad industrie agricole di limitata importanza e struttura ordinaria, nonché di modeste costruzioni civili, oltre alla misura e contabilità delle relative opere. La medesima disposizione consente ai geometri di occuparsi di piccole costruzioni accessorie in cemento armato solo quando non richiedano calcoli complessi e non comportino rischi per la pubblica incolumità.
La normativa richiamata circoscrive, quindi, la competenza dei geometri alla progettazione, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili, escludendo, in linea generale, le opere che
comportino strutture in cemento armato, la cui progettazione e direzione restano riservate agli ingegneri ed architetti iscritti nei rispettivi albi professionali, ai sensi dell’art. 1 del R.D. 16 novembre 1939, n. 2229.
Ne consegue che la progettazione e la direzione di opere riservate ad ingegneri o ad architetti, ove svolte da un geometra, risultano illegittime. A tal fine, è irrilevante che il progetto redatto dal geometra sia controfirmato o vistato da un ingegnere ovvero che quest ‘ultimo esegua i calcoli relativi alle strutture in cemento armato, atteso che la responsabilità e la titolarità della progettazione spettano al professionista abilitato (cfr. Cass. civ., Sez. II, ord. n. 31610, 4 dicembre 2025).
In tale prospettiva, la giurisprudenza ha chiarito che è nullo il contratto avente ad oggetto la progettazione e la direzione di opere per le quali siano richiesti calcoli in cemento armato qualora tali prestazioni siano affidate ad un geometra, trattandosi di attività riservate per legge alla competenza degli ingegneri (cfr. Cass. civ., Sez. II, ord. n. 5032, 26 febbraio 2025; Cass. civ., Sez. II, ord. n. 9072, 21 marzo 2022).
Accertata la nullità del contratto, viene meno il titolo giustificativo dei pagamenti eseguiti e trova applicazione l’azione di ripetizione dell’indebito oggettivo prevista dall’art. 2033 c.c., esperibile dal committente per ottenere la restituzione di quanto corrisposto in esecuzione di un negozio privo di effetti (cfr. Cass. civ., Sez. III, ord. n. 31247, 30 novembre 2025).
Il Tribunale ha proceduto ad una corretta ricostruzione del contenuto della scrittura privata, ponendo in evidenza il carattere unitario ed onnicomprensivo dell’incarico conferito al geometra , al quale veniva affidato lo svolgimento dell’intera attività tecnica necessaria
alla realizzazione dell’opificio, con facoltà di avvalersi , per l’espletamento delle singole prestazioni, di tecnici abilitati individuati dal medesimo professionista.
Ciò che rileva, come puntualmente osservato dal primo giudice, non è la materiale ripartizione delle prestazioni tra i diversi tecnici, bensì il contenuto dell’obbligazione contrattualmente assunta dal geometra nei confronti del committente, comprensiva di attività eccedenti le competenze consentite dall’ art. 16 R.G. n. 274/1929.
Il geometra , dunque, si era vincolato all’espletamento di un incarico riguardante prestazioni tecniche non compatibili con il proprio profilo professionale, circostanza che determina la nullità del contratto ai sensi dell’art. 2231 c.c. e la sua conseguente improduttività di effetti tra le parti.
Né tantomeno la documentazione richiamata dall’appellante è idonea a modificare tale qualificazione dell’incarico, correttamente ricostruito dal primo giudice sulla base del contenuto della scrittura privata.
Allo stesso modo, va condivisa la decisione di accoglimento, da parte del Tribunale, della domanda di ripetizione dell’indebito proposta dal .
Il giudice di prime cure ha, infatti, ritenuto ripetibili, perché non prescritte, esclusivamente le somme indicate nelle fatture n. 2 del 21.01.2010 e n. 21 del 31.05.2010, per l’ importo complessivo di euro 24.104,00, rigettando, invece, la domanda restitutoria con riferimento agli ulteriori pagamenti, correttamente ritenuta prescritta.
L’ appellante sostiene, al contrario, che tali fatture sarebbero riferibili al precedente incarico conferito con l’ accordo del 30 gennaio 2008.
Tuttavia, tale ricostruzione non trova alcun solido riscontro negli atti di causa.
Ed invero, il primo giudice ha evidenziato che le fatture del 2010 riportano una causale inequivoca, riconducibile agli ‘acconti VIII e IX -competenze professionali progetto opificio’ (cfr. fatture n. 2 del 21.01.2010 e n. 21 del 31.05.2010, prodotte in all. nn. 12 e 13 dell’atto di opposizione di ), collocandosi, dunque, nell’ambito della fase dell’attività formalmente avviata con la scrittura del 30 settembre 2009.
Correttamente, quindi, il Tribunale ha ritenuto che i pagamenti eseguiti in adempimento di un contratto nullo fossero privi di causa e, come tali, ripetibili ai sensi dell’art. 2033 c.c., limitando l’accoglimento della domanda ai soli crediti non ancora prescritti.
In definitiva, la decisione impugnata appare sorretta da motivazione logica e coerente, nonché conforme ai principi di diritto sopra richiamati, mentre le censure sollevate dall’ non sono idonee ad inficiare la statuizione di primo grado sui punti contestati.
Da ciò discende l’infondatezza anche del secondo motivo di gravame.
Alla luce delle considerazioni che precedono , l’appello non merita accoglimento e deve essere rigettato, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
La regolamentazione delle spese processuali del presente grado di giudizio segue il principio della soccombenza. Per l’effetto, in considerazione dell’integrale soccombenza dell’appellante, lo stesso deve essere condannato, ai sensi dell’art. 91 c.p.c., al pagamento delle spese di lite in favore di .
Con riferimento alla posizione della deve rilevarsi che la stessa è stata evocata nel presente giudizio in
ragione di un interesse meramente eventuale e condizionato, rimasto privo di concreta attualizzazione nel corso del processo.
Pertanto, avuto riguardo, da un lato, al carattere prudenziale dell’iniziativa dell’appellante di estendere il contraddittorio a tutti i soggetti potenzialmente interessati dalla controversia e, dall’altro, al carattere meramente eventuale dell’interesse della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE a contrastare le censure formulate da ll’appellante incidentale, appare equo disporre l’integrale compensazione delle spese di lite tra il geometra e la (cfr. Cass. civ., Sez. III, sent. n. 3051, 1° febbraio 2024, che ha ritenuto giustificata la compensazione delle spese proprio in ragione del “carattere meramente eventuale dell’interesse” della parte terza a partecipare al giudizio).
Le spese sono liquidate come da dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, così come modificato dal D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia e dell’attività difensiva espletata.
Infine, va dato atto che, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , D.P.R. n. 115 del 2002 (comma introdotto dalla L. n. 228 del 2012), sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell’appellante, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la proposta impugnazione, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, I Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull’appello proposto da nei confronti di e di avverso la sentenza del Tribunale di Salerno n. 368/2025 depositata in data 24.01.2025, così decide nel contraddittorio delle parti:
rigetta l’appello e, per l’effetto, conferma la sentenza impugnata;
liquida le spese di lite in euro 7.160,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% dei compensi, I.V.A. e C.P.A. nella misura e come per legge;
condanna al pagamento delle spese come sopra liquidate in favore di , con attribuzione all’AVV_NOTAIO per dichiarato anticipo;
compensa integralmente le spese di lite tra
e
ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell’odiern o appellante, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la proposta impugnazione, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13. Così deciso in Salerno, il 13 marzo 2026 Il Consigliere estensore AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Il Presidente dr.ssa NOME COGNOME
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa NOME COGNOME, MOT in tirocinio generico.