Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 10592 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 10592 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso 27999-2021 proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in RAGIONE_SOCIALEINDIRIZZO, presso la RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1829/2021 della CORTE D’APPELLO di RAGIONE_SOCIALE, depositata il 06/05/2021 R.G.N. 3310/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/02/2024 dal AVV_NOTAIO.
R.G.N. 27999NUMERO_DOCUMENTO2021
COGNOME.
Rep.
Ud. 20/02/2024
CC
RILEVATO CHE
la Corte di Appello di Roma, con la sentenza impugnata, ha confermato la pronuncia di prime cure che aveva rigettato la domanda proposta da NOME COGNOME nei confronti di RAGIONE_SOCIALE, nella quale era stata incorporata RAGIONE_SOCIALE, volta ad impugnare la risoluzione del rapporto di lavoro, comunicata in data 18 aprile 2017, per ‘nullità del contratto di lavoro ai sensi dell’art. 1418 c.c. sulla base della sentenza del Tribunale di Roma con la quale l’amministratore delegato ed il direttore delle risorse umane p.t. di RAGIONE_SOCIALE erano stati condannati per il reato di abuso di ufficio continuato in concorso per avere proceduto all’assunzione in questione anche in violazione delle norme di cui al R.D. 148 del 1931 ed al Regolamento di attuazione (art. 10 All. A ) di cui all’art. 18 L. n. 133/88 ed all’art. 35 d. lgs. n. 165/01′;
per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la soccombente con un motivo ; ha resistito con controricorso l’intimata società;
parte ricorrente ha comunicato memoria; all’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni;
CONSIDERATO CHE
il motivo di ricorso deduce: ‘Violazione e falsa applicazione dell’art. 20 All. A) R.D. n. 148/1931, dell’art. 1419 c.c. e dell’art. 115 c.p.c. Vizio enunciabile ex art. 360 n. 3 c.p.c.’; si lamenta che la Corte territoriale abbia ritenuto inderogabile l’ art. 20 richiamato, sostenendo che nella specie si sarebbe realizzato il ‘trasloco’ previsto da detta disposizione e non una assunzione ex novo ;
2. la censura è inammissibile;
come noto, il vizio ex art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c., va dedotto, a pena di inammissibilità, non solo con l’indicazione delle norme di diritto asseritamente violate ma anche mediante la specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata che motivatamente si assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie e con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina, così da prospettare criticamente una valutazione comparativa fra opposte soluzioni, non risultando altrimenti consentito alla RAGIONE_SOCIALE di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione (Cass. n. 287 del 2016; Cass. n. 635 del 2015; Cass. n. 25419 del 2014; Cass. n. 16038 del 2013; Cass. n. 3010 del 2012); invero, il vizio di violazione o falsa applicazione di norma di diritto, ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c., ricorre o non ricorre a prescindere dalla motivazione (che può concernere soltanto una questione di fatto e mai di diritto) posta dal giudice a fondamento della decisione, per l’esclusivo rilievo che, in relazione al fatto accertato, la norma, della cui esatta interpretazione non si controverte (in caso positivo vertendosi in controversi a sulla ‘lettura’ della norma stessa), non sia stata applicata quando doveva esserlo, ovvero che lo sia stata quando non si doveva applicarla, ovvero che sia stata ‘male’ applicata, e cioè applicata a fattispecie non esattamente comprensibile nella norma (Cass. n. 26307 del 2014; Cass. n. 22348 del 2007); sicché il processo di sussunzione, nell’ambito del sindacato sulla violazione o falsa applicazione di una norma di diritto, presuppone la mediazione di una ricostruzione del fatto incontestata; al contrario del sindacato ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 5 c.p.c.
che invece postula un fatto ancora oggetto di contestazione tra le parti;
nella specie, nonostante l’invocazione solo formale di violazioni o false applicazioni di norme, nella sostanza si viene inevitabilmente a censurare l’accertamento dei fatti compiuto dai giudici del merito ed il loro apprezzamento circa l’insussistenza di una vicenda concreta riconducibile al ‘trasloco’ di cui all’art. 20, All. A), R.D. n. 148 del 1931, quanto, piuttosto, ad una assunzione ex novo ; tale accertamento non è suscettibile di sindacato in questa sede di legittimità perché prospettato attraverso un rinnovato apprezzamento del merito ben oltre i limiti imposti dall’art. 360, co. 1, n. 5, novellato, così come rigorosamente interpretato da Cass. SS.UU. nn. 8053 e 8054 del 2014, tanto più in una ipotesi di cd. ‘doppia conforme’;
peraltro, secondo pacifica giurisprudenza di questa Corte, il “trasloco” di cui al R.D. n. 131 del 1948, art. 20, all. A, realizza un’ipotesi di cessione del contratto e cioè determina una successione a titolo particolare della cessionaria nel rapporto contrattuale originario, che resta in vita con la sostituzione di un nuovo soggetto nella posizione giuridica, attiva e passiva, della cedente (Cass. n. 21052 del 2014; Cass. n. 6743 del 1992);
pertanto, la successione postula il subentro in un rapporto contrattuale inalterato, mentre per la COGNOME, come accertato dalla Corte territoriale, ‘era stato modificato il parametro di ingresso in assenza di criteri oggettivi e di valutazione degli specifici requisiti di legge per ricoprire la posizione nella quale era stata assunta’, oltre a difettare sia il consenso al trasferimento, che era stato condizionato alla circostanza che ‘avvenisse senza vantaggi’, sia il requisito della vacanza del posto in organico, sicché nella specie non assume decisivo rilievo la questione della derogabilità o meno della
disposizione speciale, quanto piuttosto l’impossibilità di ricondurre la fattispecie concreta alla previsione legale in mancanza dei suoi presupposti applicativi;
conclusivamente, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con spese regolate secondo soccombenza come da dispositivo;
occorre, altresì, dare atto della sussistenza per la ricorrente dei presupposti processuali di cui all’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall’art. 1, co. 17, l. n. 228 del 2012, per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, ove dovuto (Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite liquidate in euro 5.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi, rimborso spese forfettario al 15% e accessori secondo legge.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 20 febbraio