Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 400 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 400 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 08/01/2025
Oggetto: contratti bancari
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 6929/2022 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa da ll’ avv. NOME COGNOME
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avv. NOME COGNOME e NOME COGNOME
– controricorrente –
RAGIONE_SOCIALE
– intimato – avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna n. 1964/2021, depositata il 2 agosto 2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29 novembre 2024 dal Consigliere NOME COGNOME
RILEVATO CHE:
la RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna, depositata il 2 agosto 2021, di reiezione dell’appello per la riforma della sentenza del locale Tribunale che aveva condannato la Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza s.p.a. al pagamento in favore della Azienda Agricola La Corte dei Greci dott. NOME e COGNOME NOME società semplice del (minor) importo di euro 19.036,28, per somme indebitamente versate in esecuzione di un contratto di conto corrente, e dichiarato inammissibile la domanda riconvenzionale della Guber s.p.a., intervenuta quale procuratrice della Leo Consumo 2 s.r.l., asserita cessionaria di un portafoglio crediti della banca, di condanna dell’attrice al pagamento della somma 186.18778,37, quale saldo del predetto conto corrente;
la Corte di appello , pronunciandosi sull’appello della RAGIONE_SOCIALE, cessionaria pro soluto dei crediti dell’originaria attrice, ha confermato la sentenza di primo grado evidenziando che la domanda di nullità del conto corrente dedotto in giudizio per mancanza di forma scritta, formulata solo con la memoria depositata ai sensi dell’art. 183, sesto comma, n. 1, cod. proc. civ., non poteva essere esaminata in quanto l’appellante non aveva impugnato (anche) i capi della sentenza relativi alle domande di ripetizione di indebito di quanto corrisposto a titolo di interessi usurari e di interessi anatocistici e che il conseguente giudicato interno formatosi conteneva anche l’accertamento dell ‘assenza di altre cause di nullità;
-ha, inoltre, aggiunto che l’appellante non aveva interesse all’impugnazione, non avendo possibilità di ottenere un risultato utile e giuridicamente apprezzabile poiché aveva ottenuto il pagamento del credito accertato in primo grado ed essendo stata l’eccezione di nullità, tardivamente proposta, superata dall ‘applicazione del criterio della ragione più liquida applicato alla domanda di ripetizione di somme versate a titolo di interessi usurari;
il ricorso è affidato a un motivo;
resiste con controricorso la RAGIONE_SOCIALE (già, RAGIONE_SOCIALE, già Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza S.p.a.);
la RAGIONE_SOCIALE non spiega alcuna difesa;
CONSIDERATO CHE:
-con l’unico motivo proposto la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 324, 342 e 346 cod. proc. civ., 1325 e 1421 cod. civ. e 117 t.u.b., per aver la sentenza impugnata omesso di pronunciare la nullità del contratto di conto corrente per difetto della forma scritta richiesta ab substantiam e di condannare la banca alla restituzione delle somme indebitamente percepite in esecuzione di tale contratto;
il motivo è fondato;
la Corte di appello ha rilevato che l’appellante non aveva impugnato le statuizioni della sentenza di primo grado relative alla domanda di ripetizione di indebito degli interessi usurari (accolta) e degli interessi anatocistici (respinta) e ritenuto che il giudicato formatosi sul punto precludeva l’esame di ulteriori profili di validità del contratto in esecuzione del quale tali somme erano state versate;
la stessa Corte, tuttavia, ha dato atto che l’appellante aveva censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui non aveva esaminato, giudicandola inammissibile, la domanda di ripetizione di indebito d egli importi versati in esecuzione del contratto sull’assunto della sua nullità per carenza della forma scritta;
-l’appellante risulta, dunque, aver impugnato la parte della sentenza di primo grado nella quale era stata rigettata la sua domanda di restituzione delle somme pagate in esecuzione del contratto ritenuto nullo e tale impugnazione si presenta idonea ed escludere la formazione di un giudicato interno sulla validità del contratto, a nulla rilevando la mancata impugnazione delle statuizioni del giudice di primo grado che hanno riconosciuto la nullità (solo) di alcune delle
clausole contrattuali;
né una diversa conclusione può giustificarsi con il riferimento al criterio della ragione più liquida operato nella sentenza di appello, la cui applicazione non risulta pertinente, atteso che tale criterio può essere utilizzato per l’esame prioritario di ragioni solo qualora le stesse siano sufficienti a dimostrare la fondatezza o meno di una domanda;
nel caso in esame dalla lettura della sentenza di appello non emerge la ricorrenza di una siffatta situazione;
-non corretta è poi l’affermazione secondo cui il pagamento di quanto disposto con la sentenza di primo grado in favore dell’odierna ricorrente farebbe venir meno l’interesse di quest’ultima all’impugnazione di tale decisione, la quale, invece, essendo finalizzata al conseguimento di somme ulteriori rispetto a quelle già riconosciute, presenta una evidente utilità per la parte impugnante;
la sentenza impugnata va, dunque, cassata con riferimento al motivo accolto e rinviata, anche per le spese, alla Corte di appello di Bologna, in diversa composizione
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata con riferimento al motivo accolto e rinvia, anche per spese, alla Corte di appello di Bologna, in diversa composizione.
Così deciso in Rom a, nell’adunanza camerale del 29 novembre 2024.