Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 7420 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 7420 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 14998/2020 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) rappresentati e difesi dall ‘ avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrenti- contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE che l a rappresenta e difende
-controricorrente-
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE -già RAGIONE_SOCIALE -intimata- avverso SENTENZA di CORTE D ‘ APPELLO SALERNO n. 1347/2019 depositata il 01/10/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/01/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La società ‘RAGIONE_SOCIALE‘, i signori NOME COGNOME, NOME COGNOME (titolare del ‘RAGIONE_SOCIALE‘), NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME convennero in giudizio la Banca Nazionale del Lavoro (BNL) per far dichiarare la illegittimità degli addebiti effettuati dalla banca su vari conti correnti (n. 34123 intestato alla ‘RAGIONE_SOCIALE‘, n. 31911 intestato a ‘RAGIONE_SOCIALE‘ e n. 32513 intestato a ‘RAGIONE_SOCIALE‘) e conti anticipi su fatture (n. 202090, 282209 e 281804), la nullità dei relativi contratti, l’inefficacia delle garanzie fideiussorie e la nullità della pattuizione di interessi in relazione a un mutuo agrario, con condanna della banca alle restituzioni e al risarcimento del danno.
In sintesi, per quanto ancora interessa in questa sede, la Corte d’appello di Salerno ha dichiarato la nullità per difetto di forma scritta del contratto di conto corrente n. 34123 e del relativo conto
‘sovvenzione’ n. NUMERO_DOCUMENTO e, sulla richiesta di ricalcolo dei saldi dei conti, ha stabilito essere dovuti dal cliente gli interessi in misura inferiore, secondo il tasso sostitutivo previsto dall’art. 117, comma 7, t.u.b. (d. lgs. n. 385/1993); ha giudicato validi i ‘conti anticipi su fatture’ n. 282209 e 281804 in quanto ritenuti accessori ai conti correnti n. 31911 e n. 32513 e corretta l’applicazione degli interessi convenzionali; ha confermato il rigetto della domanda risarcitoria per l’addebito degli importi relativi ai titoli cambiari smarriti.
Avverso questa sentenza è proposto ricorso per cassazione, affidato a sette motivi, resistito dalla RAGIONE_SOCIALE e dalla RAGIONE_SOCIALE, quale cessionaria del credito, e dalla sua procuratrice speciale RAGIONE_SOCIALE.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, il ricorso non è stato notificato al RAGIONE_SOCIALE, rimasto contumace in appello, ma il rinvio della causa per provvedere a tale incombente è superfluo quando, come nel caso in esame, nessuna delle parti costituite nel giudizio di legittimità abbia formulato domande nei suoi confronti (Cass. n. 18375/2010).
Con il primo motivo è impugnata, per violazione e falsa applicazione degli artt. 117, commi 1, 3, 4 e 7, e 127 t.u.b. e 1418 c.c., la statuizione con la quale la Corte salernitana, dopo avere dichiarato la nullità per difetto di forma scritta del contratto di conto corrente n. 34123 e del relativo conto ‘sovvenzione’ n. 202090, erroneamente avrebbe fatto applicazione del meccanismo sostitutivo previsto dall’art. 117, comma 7, t.u.b. con conseguente riliquidazione degli interessi al tasso nominale minimo e massimo per le operazioni attive e passive dei buoni ordinari del tesoro, mentre non avrebbe dovuto applicare alcun interesse o remunerazione sulle somme erogate.
Il motivo è fondato.
La Corte territoriale ha confermato la dichiarazione di nullità del NUMERO_DOCUMENTO perché non redatto in forma scritta – esito quest’ultimo messo ora in discussione dalla cessionaria e dalla procuratrice speciale della banca senza formulare un motivo di ricorso in via incidentale e sulla base di doglianze generiche e di contenuto meritale – e, senza avvedersi che la nullità per difetto di forma comporta ‘la nullità dell’intero rapporto ai sensi dell’art. 117, commi 1 e 3, t.u.b.’ (cfr. Cass. n. 5609/2017), ha confermato anche la statuizione con la quale il giudice di primo grado aveva fatto applicazione del meccanismo sostitutivo che è, invece, testualmente previsto dall’art. 117, comma 7, t.u.b. solo nei casi non assimilabili a quello della mancanza del documento contrattuale in forma scritta – previsti dal comma 4 (mancata indicazione del tasso di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati dalla banca) e dal comma 6 (rinvio agli usi per la determinazione dei tassi e previsione di tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati).
La nullità per mancanza di forma scritta determina la caducazione del contratto senza possibilità di interventi correttivi, seppur limitati alla disciplina degli interessi, a fini di impropria convalida dello stesso.
L a Corte è incorsa, quindi, in error juris laddove ha operato la riliquidazione degli interessi secondo un meccanismo ( ex comma 7 citato) non previsto dalla legge nel caso specifico.
La nullità del contratto per difetto di forma, inoltre, comporta il venir meno della causa giustificatrice delle attribuzioni patrimoniali, da qui l’esigenza di riequilibrio dei rapporti di dare -avere tra le parti, in applicazione delle norme sulla ripetizione dell’indebito e in presenza, evidentemente, di specifica domanda di parte. E’ questione il cui esame è rimesso al giudice di rinvio, il quale dovrà tenere conto che ‘le parti hanno l’obbligo, subordinato alla domanda di parte ed all’assolvimento degli oneri di allegazione e di
prova, di procedere alle reciproche restituzioni, che hanno, però, ad oggetto, da un lato, le somme che il cliente aveva a suo tempo ricevuto dalla banca a titolo di finanziamento, oltre agli interessi (al tasso legale), e, dall’altro lato, le somme che la banca, in esecuzione del contratto nullo, ha dal suo canto ricevuto (senza averne il diritto), e cioè (non il capitale che, sia pur a titolo di indebito, essere comunque restituito , ma solo) gli interessi al tasso pattuito nel contratto viziato’ (Cass. n. 27390/2023, p. 4.2).
Con il secondo motivo è impugnata, per violazione e falsa applicazione dei parametri normativi suindicati (art. 117, commi 1, 2 e 3), la statuizione con la quale sono stati ritenuti validi i ‘conti anticipi su fatture’ n. 282209 e 281804 non redatti in forma scritta, in quanto ritenuti accessori ai conti di corrispondenza n. 31911 e n. 32513. Ad avviso dei ricorrenti, la Corte territoriale non avrebbe considerato che i suddetti ‘conti anticipi’ o ‘salvo buon fine titoli’ sono contratti aventi una diversa numerazione e rendicontazione nonché condizioni economiche diverse dal contratto di conto corrente cui accedono e richiedono, come i contratti bancari ordinari, una autonoma stipulazione per iscritto, anche perché il contratto ordinario di conto corrente prevedeva, nella specie, solo la possibilità di realizzare una apertura di credito ma non la possibilità di operare mediante un ‘anticipo su fatture’.
Al secondo motivo è connesso il quarto che denuncia omesso esame di fatto decisivo e discusso tra le parti, vista l’assenza nei contratti di conto corrente ordinari n. 31911 e n. 32513 di una pattuizione che consentisse l’apertura dei conti ‘anticipi su fatture’ n. 282209 e 281804, essendo ivi previste soltanto le regole non economiche a cui le eventuali aperture di credito in conto corrente sarebbero state soggette, giammai le regole economiche cui sarebbero stati assoggettati i ‘conti anticipi’.
I motivi in esame, connessi tra loro, sono fondati.
Nella giurisprudenza di legittimità è acquisito il principio secondo cui, in tema di disciplina della forma dei contratti bancari, l’art. 3, comma 3, della l. n. 154 del 1992 e, successivamente, l’art. 117, comma 2, t.u.b., abilitano la Banca d’Italia, su conforma delibera del C.I.C.R., a stabilire che ‘particolari contratti’ possono essere stipulati in forma diversa da quella scritta, sicché quanto da queste autorità stabilito circa la non necessità della forma scritta, ‘in esecuzione di previsioni contenute in contratti redatti per iscritto’, va interpretato nel senso che l’intento di agevolare particolari modalità della contrattazione non comporta una radicale soppressione della forma scritta ma solo una relativa attenuazione della stessa che salvaguardi l’indicazione nel ‘contratto madre’ delle condizioni economiche cui andrà assoggettato il ‘contratto figlio’ (nel caso esaminato da Cass. n. 27836/2017, la RAGIONE_SOCIALE ha respinto il ricorso della banca che chiedeva di considerare valido il contratto di apertura di credito, sulla base della sola menzione di condizioni quadro contenute nel contratto di conto corrente, senza previsione delle regole relative alla parte economica). Nella stessa direzione questa Corte ha respinto il ricorso incidentale della banca avverso la sentenza di merito che aveva rilevato la carenza di una sostanziale regolamentazione del contratto accessorio desumibile da quello formato per iscritto (Cass. n. 7763/2017) e ha escluso la possibilità di esonerare l’apertura di credito dalla redazione per iscritto, a meno che essa non sia già prevista e disciplinata nel contratto di conto corrente, stipulato per iscritto, come stabilito dalla delibera C.I.C.R. del 4 marzo 2003, non potendosi ricostruirne il contenuto attraverso l’esame del ‘regolamento di portafoglio’ (Cass. n. 926/2022).
Nella specie, la Corte salernitana per esonerare i ‘conti anticipi su fatture’ dal requisito della forma scritta ha valorizzato esclusivamente la loro connessione funzionale ed operativa con i contratti ordinari di conto corrente, senza argomentare alcunché in
ordine alla previsione nei contratti di conto ordinari della possibilità di accendere ‘conti anticipi’ e del loro contenuto con riferimento alle specifiche condizioni economiche.
Il terzo motivo, deducente violazione e falsa applicazione degli artt. 117, comma 4, e 127 t.u.b. e 1418 c.c., è assorbito in conseguenza dell’accoglimento del secondo e del quarto motivo, riguardando la disciplina degli interessi convenzionali relativi ai conti anticipi n. 282209 e 281804.
Il quinto motivo riguarda il rigetto della domanda risarcitoria per effetto del contestato riaddebito delle cambiali smarrite, effettuato dalla banca in mancanza di prova (sulla stessa incombente) dell’inadempimento del debitore ceduto, sull’erroneo presupposto che l’art. 11 delle condizioni generali di contratto contenesse una esimente sufficiente ad escludere la responsabilità della banca.
Il motivo è infondato quanto alla censura di omessa pronuncia sulla censura di invalidità del richiamato art. 11, avendo la Corte d’appello implicitamente pronunciato rigettandola, e inammissibile quanto alla censura di omesso esame di fatto decisivo, per difetto di specificità ex art. 366 n. 4 c.p.c., non avendo i ricorrenti trascritto nel ricorso il contenuto della richiamata clausola contrattuale. Il motivo consiste, in definitiva, nella critica impropria in questa sede del modo in cui è stata risolta la questione di fatto concernente la prova dell’inadempimento del debitore ceduto.
Il sesto motivo, in relazione all’art. 112 c.p.c., è fondato quanto alla denuncia di omessa pronuncia sulla domanda di inefficacia delle garanzie fideiussorie connesse a contratti nulli (conto corrente ordinario n. 34123 e conto ‘sovvenzione’ n. 202090) e sul relativo motivo di appello (di cui si dà conto nella sentenza impugnata a pag. 8 -9, lett. e). L’autonomia che caratterizza (anche nel contratto autonomo di garanzia) il rapporto tra garante e creditore beneficiario, infatti, non può spingersi fino a realizzare un risultato vietato dall’ordinamento. Carattere fondamentale del
contratto autonomo di garanzia, che vale a distinguerlo dalla fideiussione, è l’assenza dell’elemento dell’accessorietà della garanzia, consistente nel fatto che il garante non può opporre al creditore le eccezioni che spettano al debitore principale, salva la facoltà di eccepire l’avvenuto soddisfacimento del creditore ovvero la mancanza di causa in quanto l’obbligazione principale, appunto, non è sorta o è nulla (cfr. Cass. n. 2464/2004, n. 10652/2008, n. 371/2018, n. 9071 /2023 ).
Il settimo motivo, riguardante il raddoppio del contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , dPR n. 115 del 2002, è assorbito.
In conclusione, in accoglimento del primo, secondo, quarto e sesto motivo, la sentenza impugnata è cassata con rinvio alla Corte territoriale anche per le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo, il secondo, il quarto e il sesto motivo di ricorso, rigetta il quinto motivo e dichiara assorbiti il terzo e settimo motivo; in relazione ai motivi accolti, cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte territoriale anche per le spese.
Così deciso in Roma, il 30/01/2024.