Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 21781 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 21781 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 29/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15710/2022 R.G. proposto da
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore ed elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME COGNOME rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore
Oggetto:
Contratti
bancari – Forma – Nullità
R.G.N. 15710/2022
Ud. 08/07/2025 CC
COGNOME
elettivamente domiciliati in ROMA INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME COGNOME rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME
-controricorrenti –
avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO BARI n. 641/2022 depositata il 27/04/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 08/07/2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza n. 641/2022 pubblicata in data 27 aprile 2022, la Corte d’appello di Bari, nella regolare costituzione dell’appellata BANCA MONTE RAGIONE_SOCIALE ha parzialmente accolto l’appello proposto da RAGIONE_SOCIALE e NOME COGNOME avverso la sentenza del Tribunale di Bari n. 758/2018, pubblicata in data 19 febbraio 2018 e, per l’effetto, ha condannato l’odierna ricorrente al pagamento in favore di RAGIONE_SOCIALE, della somma di € 18.725,26.
Gli odierni controricorrenti -la società quale debitrice principale e COGNOME quale fideiussore – avevano adito il Tribunale di Bari, chiedendo, in via principale, che fosse dichiarata la nullità, per carenza della forma scritta, del contratto di conto corrente affidato n. 600069.11 e del collegato conto anticipi s.b.f. n. 6111-12, ovvero che fosse accertata l’invalidità parziale dei detti negozi con particolare riferimento alle clausole relative all’applicazione di interessi superiori al tasso usura ed alla capitalizzazione trimestrale, spese e commissioni di massimo scoperto, con conseguente rideterminazione
del saldo finale, a credito della correntista, e condanna della convenuta al pagamento delle somme indebitamente corrisposte in corso di rapporto.
Respinta integralmente in primo grado la domanda, la Corte d’appello, nel riformare la decisione di prime cure ha osservato che:
-la domanda di accertamento della nullità dei contratti risultava fondata in relazione al periodo dal 31 ottobre 1996 al 4 gennaio 1999, in quanto la società correntista aveva prodotto la serie completa degli estratti conto relativi al conto corrente con annotazione del saldo iniziale riferita alla prima di tali date mentre il contratto di conto corrente risultava concluso solo nella seconda, dovendosi quindi ritenere lo stesso valido per il periodo successivo ma dovendosi, a questo punto, dichiarare la nullità del rapporto nel periodo anteriore alla data del 4 gennaio 1999, con conseguente illegittimità di tutti gli addebiti precedentemente operati dalla Banca a titolo di interessi, spese e condizioni per tutto il suindicato periodo;
-per il periodo successivo al 4 gennaio 1999, la domanda di accertamento della illegittimità degli addebiti per interessi passivi superiori al tasso soglia, capitalizzazione trimestrale e commissioni di massimo scoperto risultava parimenti fondata ma in relazione al solo contratto di conto corrente, non avendo gli odierni controricorrenti prodotto gli estratti relativi al collegato conto anticipi in tal modo precludendo, quindi, ogni possibilità di verifica;
-risultava tuttavia fondata anche l’eccezione di prescrizione sollevata dall’Istituto di credito, non sussistendo prova adeguata del fatto che il contratto di conto corrente godesse di un’apertura di apertura di credito e dovendosi quindi
ritenere come solutori tutti i pagamenti operati dalla società correntista.
Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Bari ricorre RAGIONE_SOCIALE
Resistono con controricorso RAGIONE_SOCIALE e BELISARIO COGNOME
La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380bis .1, c.p.c.
Le parti hanno depositato memorie.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è affidato a due motivi.
1.1. Con il primo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c.
Il ricorso, dopo aver premesso che la ricorrente aveva regolarmente depositato in giudizio i contratti sottoscritti in data 4 gennaio 1999 e 18 novembre 2002, censura la decisione impugnata per aver dichiarato la nullità del contratto per difetto di forma scritta, nonostante la società odierna controricorrente avesse sempre ricevuto gli estratti conto a far tempo dal 1996.
Deduce, quindi, che la Corte territoriale avrebbe dovuto ritenere provata la conclusione del contratto sulla base delle prove documentali complessivamente prodotte.
1.2. Con il secondo motivo il ricorso deduce, testualmente, la ‘nullità del provvedimento impugnato e/o del procedimento ai sensi e per gli effetti dell’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.: mancata valutazione di prove documentali offerte e, quindi, errore di percezione che investe circostanze che hanno formato oggetto di discussione tra le parti’ .
Argomenta, in particolare, il ricorso che la Corte territoriale avrebbe omesso di considerare che le carenze documentali relative al conto anticipi risultavano decisive nella corretta ricostruzione dell’andamento del rapporto e che, conseguentemente, la mancata produzione degli estratti conto relativi al conto anticipi impediva il ricalcolo del conto ordinario.
Ne consegue, secondo il ricorso, che la Corte territoriale sarebbe incorsa in errore di percezione sul contenuto oggettivo della prova.
Entrambi i motivi sono privi di pregio.
2.1. Quanto al primo motivo, si deve in primo luogo rilevare il carattere non pienamente pertinente del richiamo operato in rubrica all’art. 2697 c.c., dal momento che la decisione della Corte territoriale si è basata non su un mero tema a carattere probatorio bensì sul ben più radicale profilo del mancato rispetto dell’obbligo di conclusione del contratto con l’adozione della forma scritta (non ad probationem bensì) ad substantiam e quindi sulla mancanza di uno degli elementi essenziali del contratto costituita dalla forma richiesta dalla legge ex artt. 1350 c.c. e 117 TUB.
Alla luce di tale considerazione preliminare, allora, risultano perfino non pertinenti i richiami ai precedenti con i quali questa Corte ha affermato la possibilità che il contratto assoggettato a requisito formale si perfezioni -peraltro con effetti meramente ex nunc e non ex tunc con la produzione in giudizio del documento privo della sottoscrizione della parte nei cui confronti viene fatto valere (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 2826 del 11/03/2000; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 22223 del 17/10/2006; Cass. Sez. 1 – , Sentenza n. 36 del 03/01/2017), per due -anche se non convergenti – ragioni.
Da un lato, infatti, emerge dagli atti che nel corso del giudizio erano stati prodotti in giudizio due contratti recanti la sottoscrizione dello
stesso correntista, sicché doveva ritenersi perfino esclusa la necessità di applicare il principio appena richiamato, essendo il requisito formale rispettato appunto con la presenza della sottoscrizione del cliente e non essendo invece necessaria la presenza della sottoscrizione da parte dell’istituto di credito , dal momento che il consenso di quest’ultimo ben può desumersi alla stregua dei comportamenti concludenti dallo stesso tenuti (Cass. Sez. 1 – Ordinanza n. 14646 del 06/06/2018; Cass. Sez. 1 – Ordinanza n. 16070 del 18/06/2018; Cass. Sez. 1 – Ordinanza n. 28500 del 12/10/2023).
Dall’altro lato, tuttavia, la non pertinenza del richiamo all’orientamento di questa Corte discende dalla risolutiva constatazione che le produzioni in questione -sulla cui base la Corte territoriale ha correttamente ritenuto essere intervenuta, seppur solo successivamente, la conclusione di un contratto rispettoso del requisito formale -concernevano i contratti conclusi in data 4 gennaio 1999, mentre non emerge in alcun modo -né la ricorrente lo ha dedotto con la necessaria specificità ex art. 366 c.p.c. -che nel corso del giudizio fossero state prodotte scritture anteriori alla suddetta data, come tali idonee a fa ritenere che il requisito formale fosse stato rispettato anche nell’esordio del rapporto, risalente all’ottobre 1996.
Ne consegue che le produzioni documentali -peraltro, si ripete, già recanti la sottoscrizione del cliente e quindi già idonee a far ritenere rispettato il dato formale -non interessavano in alcun modo il periodo anteriore al 4 gennaio 1999, in relazione al quale, invece, la Corte d’appello ha escluso con affermazione non impugnata nella presente sede -la presenza in atti di contratti stipulati in data anteriore, giungendo -conseguentemente e correttamente – alla conclusione della nullità del rapporto (non per assenza di prova bensì) per mancato rispetto della forma richiesta dall’art. 117 TUB .
Osservato, ulteriormente, che, a fronte dell’assenza del rispetto della forma scritta, correttamente la Corte territoriale ha escluso che gli estratti conto potessero svolgere funzione sostitutiva -valendo semmai gli stessi a confermare che per un periodo vi era stato un rapporto gestito in assenza di contratto scritto -non può che disattendersi la tesi della ricorrente, nel momento in cui quest’ultima , da un lato, viene a svolgere inammissibili e generiche censure sulla valutazione delle produzioni documentali e, dall’altro lato, sembra voler argomentare che la produzione dei contratti rispettosi del requisito della forma scritta potesse valere a sanare retroattivamente il pregresso svolgimento del rapporto in assenza di contratti validamente conclusi.
2.3. Quanto al secondo motivo, è sufficiente osservare che lo stesso, in realtà, non prospetta alcun concreto errore di percezione ma si limita a sindacare il merito della decisione della Corte territoriale, nel momento in cui la stessa ha ritenuto sussistenti sufficienti elementi per procedere alla rideterminazione del saldo del conto corrente.
Il ricorso deve quindi essere respinto, con conseguente condanna della ricorrente alla rifusione in favore dei controricorrenti delle spese del giudizio di legittimità, liquidate direttamente in dispositivo.
Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della “sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto” , spettando all’amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez. U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020).
P. Q. M.
La Corte, rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente a rifondere ai controricorrenti le spese del giudizio di Cassazione, che liquida in € 7.200,00 , di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge, disponendo la distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima