Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 34628 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 34628 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME NOME
Data pubblicazione: 29/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 24364/2021 R.G. proposto da
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA difeso dall’avvocato NOME COGNOME
Oggetto: bancari
Contratti
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
Ud. 18/12/2025 CC
, rappresentato e
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE , rappresentata e difesa dall’avvocato NOME
CASERTANO
-controricorrente – avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO NAPOLI n. 2190/2021 depositata il 14/06/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 18/12/2025 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza n. 2190/2021, pubblicata in data 14 giugno 2021, la Corte d’appello di Napoli, decidendo sugli appelli – principale ed incidentale – proposti, rispettivamente, da BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. e da RAGIONE_SOCIALE, avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n. 965/2018, pubblicata in data 19 marzo 2018, ha respinto l’appello principale e in accoglimento dell’appello incidentale, ha rideterminato il saldo alla data del 30 dicembre 2013 del conto corrente n. 10518/76 intestato alla RAGIONE_SOCIALE in € 276.331,32 a credito della correntista.
La società RAGIONE_SOCIALE aveva agito chiedendo di accertare in relazione al rapporto di conto corrente ad essa intestato l’assenza di valide pattuizioni scritte in relazione a interessi superiori al tasso legale, anatocismo, spese e commissioni anche di massimo scoperto, interessi superiori al tasso-soglia, chiedendo la rideterminazione del saldo del rapporto di conto corrente e la condanna dell’odierna ricorrente principale alla ripetizione di quanto indebitamente percepito.
Costituitasi regolarmente BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. ed istruita la controversia mediante consulenza tecnica d’ufficio, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere aveva dichiarato improponibile la domanda di ripetizione ma aveva rideterminato il saldo creditore del rapporto in € 248.599,28.
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA RAGIONE_SOCIALE aveva quindi proposto appello e -per quanto ancora rileva nella presente sede, aveva censurato la decisione impugnata nella parte in cui quest’ultima aveva: I) dichiarato illegittima la capitalizzazione degli interessi ‘a far
data dal mese di luglio 2000 ‘ – o quantomeno in epoca successiva al 16 febbraio 2006 – II) escluso totalmente gli addebiti per commissione di massimo scoperto.
Al riguardo, l’odierna ricorrente aveva richiamato sia la comunicazione effettuata in Gazzetta ufficiale ai sensi dell’ art. 25, D. Lgs. n. 342/99 e della delibera CICR del 9 febbraio 2000 – con la quale si rendeva nota la previsione della medesima cadenza dell’applicazione degli interessi creditori e debitori sui conti correnti in essere -sia un contratto tra le parti datato 16 febbraio 2006 – contemplante la capitalizzazione trimestrale, con pari cadenza temporale, degli interessi ad un saggio determinato, l’ammontare della CMS e le relative modalità di calcolo in ordine al quale l’odierna ricorrente deduceva non essersi pronunciato il giudice di prime cure.
Aveva proposto appello incidentale RAGIONE_SOCIALE censurando la decisione impugnata nella parte in cui la stessa aveva rideterminato il saldo del conto corrente escludendo la capitalizzazione trimestrale solo sino alla data del 1° luglio 2000, osservando che poteva presumersi che la Banca ‘soggetta ai controlli di legge, si sia adeguata, non dovendosi applicare alcuna capitalizzazione’ .
4. In relazione all’appello principale, la Corte d’appello per quanto ancora rileva nella presente sede – ha, in primo luogo, disatteso le deduzioni dell’odierna ricorrente in ordine al mancato riconoscimento dell’anatocismo, rilevando che contrariamente a quanto asserito nel gravame -la decisione di prime cure aveva fatto proprio un conteggio del consulente tecnico che applicava la capitalizzazione a far tempo dal 1° luglio 2000 e quindi si era espresso sul punto in senso favorevole all’appellante, al punto da dare luogo all’appello incidentale dell’odierna controricorrente.
Sono state, poi, disattese le deduzioni relative alla legittimità degli addebiti per commissione di massimo scoperto ed interessi calcolati mediante rinvio agli usi sulla piazza, avendo la Corte d’appello osservato che:
-l’originario contratto di conto corrente bancario contemplava sia per la commissione di massimo scoperto sia per la determinazione degli interessi -una clausola nulla per indeterminatezza;
-la successiva lettera 16 febbraio 2006 -peraltro non sottoscritta dalla correntista – richiamando al proprio art. 2, ai fini della determinazione dei tassi di interesse, ‘le condizioni economiche previste dai singoli contratti che il cliente abbia stipulato in precedenza’ , e quindi le condizioni del precedente contratto di conto corrente, risultava parimenti viziata per indeterminatezza.
La Corte territoriale ha invece accolto l’appello incidentale, osservando che, appunto, la decisione di prime cure aveva riconosciuto la capitalizzazione degli interessi a far tempo dal 1° luglio 2000, ma che la capitalizzazione medesima non poteva dirsi legittima, non essendo a tal fine sufficiente la comunicazione ai sensi dell’ art. 25, D. Lgs. n. 342/99 e della delibera CICR del 9 febbraio 2000 ed essendo invece necessaria una specifica pattuizione scritta tra le parti, ‘mai chiesta e mai intervenuta’ .
Conseguentemente, la Corte territoriale ha rideterminato il saldo del conto corrente adottando l’ipotesi di calcolo della consulenza tecnica d’ufficio svolta in prime cure che aveva operato l’espunzione di tutti gli addebiti per anatocismo, spese, commissione di massimo scoperto ed aveva sostituito il tasso convenzionale di interesse con il tasso ex art. 117 T.U.B.
Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Napoli ricorre BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A.
Resiste con controricorso RAGIONE_SOCIALE
La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380bis .1, c.p.c.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è affidato a tre motivi.
1.1. Con il primo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza ex art. 132, secondo comma, n. 4), c.p.c. per violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato ex art. 112 c.p.c. e dell’art. 324 c.p.c.
Come sintetizzato nello stesso ricorso, ‘ La sentenza è viziata per violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato ex art. 112 c.p.c. e per violazione del ‘giudicato interno’, laddove rigettando l’appello principale della Banca sull’erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui non aveva preso in considerazione la lettera contratto di credito del 16/2/2006, ove erano pattuiti tassi e CMS in misura determinata, ha accolto l’appello incidentale rideterminando il credito della correntista in € 276.331,71, secon do il ricalcolo offerto dal CTU nel giudizio di primo grado alla tabella ‘C’ (pag. 11 CTU depositata nel fascicolo d’ufficio del giudizio di primo grado), così decidendo su questione (quella relativa alla legittimità della lettera contratto di credito e alla sua idoneità a valere come idoneo regolamento contrattuale) coperta da ‘giudicato’ e non oggetto di impugnazione ad opera di controparte ‘ .
La ricorrente, in particolare, censura la statuizione adottata dalla Corte d’appello, in quanto quest’ultima :
-avrebbe fatto proprio un conteggio che prevedeva l’espunzione non solo della capitalizzazione, ma anche di ogni voce di spesa e commissione e l’applicazione dei tassi ex art. 117 TUB, sulla base del presupposto della nullità di tutti i contratti, laddove l’appello dell’odierna controricorrente investiva il solo profilo del riconoscimento della capitalizzazione degli interessi per il periodo successivo al 1° luglio 2000;
-avrebbe omesso di rilevare che non era stata impugnata la decisione del Tribunale sia nella parte in cui aveva disatteso l’eccezione di nullità della lettera datata 16 febbraio 2006 per assenza di sottoscrizione della Banca -essendo quindi sceso il giudicato sulla ‘legittimità’ di tale lettera ‘e sulla sua idoneità a costituire un valido regolamento contrattuale’ -sia nella parte in cui aveva fatto propri i conteggi della CTU ‘che considerava i tassi pattuiti’ , in tal modo violando il giudicato.
1.2. Con il secondo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363, 1367 c.c.; 115, 116 e 324 c.p.c.; 117 TUB ‘per avere la Corte territoriale erroneamente interpretato le clausole di cui alla lettera contratto di credito del 16/2/2006, ritenendo che la stessa non contenesse espressa pattuizione dei tassi contrattuali, così facendo applicazione dei tassi ex art. 117 TUB e per avere la Corte territoriale deciso su questione coperta da ‘giudicato interno’, non impugnata dall’appellante principale’ .
Come sintetizzato nello stesso ricorso, ‘ Si impugna la sentenza della Corte d’Appello n. 2190/2021 per avere la Corte territoriale, da un lato, fatto erronea applicazione delle regole ermeneutiche in materia di clausole contrattuali, riformando la sentenza di primo grado sulla base dell’erroneo p resupposto che la lettera contratto di credito del
16/2/2006 non contenesse idonee pattuizioni di tassi e condizioni economiche, poiché l’art. 2 avrebbe fatto rinvio al cd. uso piazza; dall’altro, per avere erroneamente accolto l’appello incidentale della RAGIONE_SOCIALE, omettendo di considerare che sulla legittimità dei tassi e delle condizioni pattuiti con lettera contratto di credito del 16/2/2006, accertata dal Tribunale, era intervenuto il giudicato, non avendo controparte impugnato la sentenza di primo grado sul punto, così accogliendo l’impugnazion e incidentale della RAGIONE_SOCIALE quanto alla rideterminazione del saldo del conto corrente n. 2 10518,76 in € 276.331,32, anziché disporre un’integrazione di CTU volta alla sola espunzione degli interessi anatocistici ‘ .
La ricorrente censura la decisione impugnata nella parte in cui ha ritenuto nulla per indeterminatezza la clausola n. 2 della 16 febbraio 2006 e, dopo aver riprodotto la clausola medesima nel suo tenore integrale, deduce che la Corte d’appello:
-avrebbe operato una lettura parziale della clausola, limitandosi ad un solo passaggio della medesima, senza procedere ad una lettura ed interpretazione complessiva, omettendo in particolare di rilevare l’espressa determinazione di tassi di interesse nella clausola medesima contenuti;
-avrebbe omesso di considerare che l’odierna controricorrente non aveva ‘ espressamente impugnato la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva riconosciuto la legittima pattuizione dei tassi contrattuali di cui alla lettera contratto di credito del 16/2/2006 con accoglimento dell’ipotesi ricostruttiva del saldo del c/c n. 10518,76 che prevedeva il ricalcolo con applicazione dal 16/2/2006 dei tassi contrattualmente pattuiti ‘ .
1.3. Con il terzo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1346 c.c.; 115 e 116 c.p.c.; 117 TUB nonché della Legge n. 2/2009, ‘per avere la Corte territoriale dichiarato la nullità della CMS pattuita con l’indicazione dell’aliquota percentuale, rigettando il secondo motivo di appello della Banca’ .
Come sintetizzato nello stesso ricorso, ‘ La sentenza della Corte d’Appello di Napoli è erronea nella parte in cui ha ritenuto illegittima la CMS applicata al c/c n. 10518,76 perché l’art. 7 del contratto di conto corrente bancario avrebbe rinviato alla clausola ‘uso piazza’ anche per la determinazione della CMS, ragion per cui essa risultava nulla ai sensi dell’art. 1346 c.c., per indeterminatezza e indeterminabilità dell’oggetto e per violazione degli obblighi informativi della Banca nonché ove afferma che la Banca non avrebbe censurato la decisione del Tribunale per omessa applicazione della CMS, sebbene l’istituto di credito avesse espressamente impugnato la sentenza di primo grado sul punto, dolendosi della mancata valutazione delle condizioni economiche contrattualmente previste dalla lettera contratto di credito del 16/2/2006 ‘ .
I motivi di ricorso sono, nel loro complesso, privi di pregio.
2.1. Il primo motivo di ricorso è infondato, in quanto -come evidenziato dalla stessa decisione impugnata -il giudice di prime cure aveva già proceduto alla espunzione sia dell’anatocismo per il periodo anteriore al 1° luglio 2000 sia di ogni altra voce di spese e di c.m.s. e del tasso di interesse ultralegale, sulla scorta della inesistenza di idonea pattuizione scritta.
Alla luce delle statuizioni del giudice di prime cure, quindi, l’odierna controricorrente non era gravata dell’onere di impugnazione se non in relazione al profilo che la stessa controricorrente ha reso oggetto di
uno specifico motivo di appello, e cioè il riconoscimento della capitalizzazione per il periodo successivo al 1° luglio 2000.
È stata, semmai, proprio l’odierna ricorrente ad invocare a proprio favore il profilo della ‘determinatezza’ della lettera del 16 febbraio 2006 quale argomento a sostegno del proprio gravame ed al fine di conseguire la riforma della decisione di prime cure.
Ove si consideri, poi, che è la stessa ricorrente a chiarire che il giudice di prime cure aveva escluso la nullità della lettera in questione in relazione al solo profilo dell’assenza di sottoscrizione della Banca, senza tuttavia occuparsi di altri profili di validità di nullità della medesima lettera, appare evidente che, sul profilo della validità della lettera del 16 febbraio 2006, non si era formato alcun giudicato per effetto della decisione del Tribunale e che, pertanto, la nullità per mancata specifica approvazione delle condizioni del rapporto da parte della correntista ben poteva essere rileva ta d’ufficio dalla Corte d’appello senza incorrere in preclusione alcuna.
2.2. L’inammissibilità del secondo mezzo discende, in primo luogo, dalla constatazione che lo stesso individua, quale regolamento negoziale da interpretare, proprio quella lettera del 16 febbraio 2006 la cui valenza, come visto anche in relazione al precedente motivo, è stata radicalmente esclusa dalla Corte territoriale, per effetto della mancata sottoscrizione della correntista, senza che tale ratio decidendi sia stata impugnata nella presente sede, non rilevando, a tal fine l’affermazione della ricorrent e per cui il correntista aveva sottoscritto la lettera, in quanto a venire in rilievo era -ed è -il tema della specifica approvazione delle condizioni.
Richiamato quanto già osservato sempre in sede di esame del primo motivo , allora, emerge l’inammissibilità anche del secondo profilo dedotto nel mezzo -e cioè la censura per avere la Corte territoriale
accolto l’appello incidentale dell’odierna controricorrente nonostante non fosse stato impugnato il riconoscimento di legittimità della lettera medesima -in quanto tale profilo è stato, appunto, già disatteso in sede di valutazione del primo mezzo, nel momento in cui si è rilevata la radicale assenza di un vincolo di giudicato sul punto.
2.3. Considerazioni non dissimili conducono alla declaratoria di inammissibilità anche del terzo mezzo, considerato che il perno anche di tale doglianza è costituito ancora una volta dalla lettera del 16 febbraio 2006, in relazione alla quale, nuovamente, si deve richiamare la ratio non impugnata della decisione della Corte territoriale, costituita dall’assenza di specifica approvazione per iscritto da parte della correntista.
Il ricorso deve quindi essere respinto, con conseguente condanna della ricorrente alla rifusione in favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, liquidate direttamente in dispositivo, disponendo la distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della “sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto” , spettando all’amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez. U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020).
P. Q. M.
La Corte, rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese del giudizio di Cassazione, che liquida in € 6.200,00 , di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte Suprema di Cassazione, il giorno 18 dicembre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME