Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 22934 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 22934 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 19/08/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 451/2019 R.G. proposto da
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t. NOME COGNOME, rappresentato e difeso dai Prof. AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO e NOME COGNOME, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, INDIRIZZO;
-ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore generale p.t., rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, con domicilio eletto in Roma, INDIRIZZO;
-controricorrente – avverso la sentenza della Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE n. 930/18, depositata l’11 maggio 2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27 giugno 2024 dal
Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE convenne in giudizio l’RAGIONE_SOCIALE, per sentir accertare la nullità del recesso di quest’ultima da una transazione stipulata il 25 ottobre 2011, avente ad oggetto la definizione di una controversia già risolta con lodo arbitrale del 14 dicembre 2010, e la validità ed efficacia della transazione, nonché l’obbligo dell’RAGIONE_SOCIALE di pagare l’importo di Euro 105.984,11.
A sostegno della domanda, l’attrice dedusse l’invalidità della deliberazione del 30 dicembre 2011, con cui era stato esercitato il diritto di recesso, contestando l’applicabilità di tale istituto al contratto di transazione, e negando inoltre la riconducibilità dell’atto al potere di autotutela dell’Amministrazione, in quanto non esercitabile in riferimento ai contratti di diritto privato.
Si costituì l’RAGIONE_SOCIALE, ed eccepì la nullità della transazione, per difetto della delibera di autorizzazione e dell’impegno di spesa, chiedendo il rigetto della domanda.
1.1. Con ordinanza del 12 febbraio 2013, il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE rigettò la domanda, dichiarando la nullità della transazione e disponendo la compensazione delle spese processuali.
Sul gravame interposto dallo RAGIONE_SOCIALE, la Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE, con sentenza dell’11 maggio 2018, ha dichiarato cessata la materia del contendere, condannando l’appellante al pagamento delle spese del giudizio di secondo grado, in applicazione del principio della soccombenza virtuale.
Premesso che, a seguito della sentenza emessa dal Tribunale amministrativo regionale per la Calabria il 4 settembre 2014, con cui era stato accolto il ricorso per ottemperanza al lodo arbitrale, l’RAGIONE_SOCIALE aveva provveduto, in data 26 novembre 2014, al pagamento della somma dovuta, la Corte ha ritenuto che, in quanto sopravvenuta alla proposizione della domanda e dell’impugnazione, l’estinzione del debito non potesse giustificarne la dichiarazione d’inammissibilità, osservando comunque che essa aveva comportato l’integrale
soddisfazione dell’interesse patrimoniale dell’appellante.
Ai soli fini del regolamento delle spese processuali, la Corte ha poi rilevato l’inammissibilità dei primi due motivi d’appello, con cui l’attrice aveva contestato la legittimità dell’esercizio del potere di autotutela ed invocato il principio dell’affidamento, affermando la novità del primo e il difetto di pertinenza del secondo. Precisato che l’ordinanza di primo grado aveva dichiarato la nullità della transazione per difetto dell’autorizzazione a contrarre e della copertura finanziaria, ha rilevato che tale conclusione trovava giustificazione nello art. 49 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, il quale detta una regola recepita anche dall’abrogato art. 55, comma quinto, della legge 8 giugno 1990, n. 142 e poi trasfusa nell’art. 191 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Ha aggiunto che, poiché l’esercizio della facoltà di recesso presuppone la validità del contratto, l’accertamento della nullità e dell’inefficacia dello stesso esclude il diritto di sciogliersi unilateralmente dal vincolo negoziale.
Avverso la predetta sentenza lo RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione, articolato in quattro motivi, illustrati anche con memoria. L’RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso, anch’esso illustrato con memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo d’impugnazione, la ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione degli artt. 342 e 345 cod. proc. civ., censurando la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto nuove le censure riguardanti l’ammissibilità dell’esercizio del potere di autotutela e la configurabilità del difetto di autorizzazione a contrarre come un’ipotesi di rappresentanza apparente, senza considerare che la prima costituiva un’argomentazione già svolta in primo grado ed avente natura di mera difesa, in quanto volta a rafforzare la domanda di accertamento della nullità del recesso, mentre la seconda costituiva una mera critica all’ordinanza di primo grado, che non comportava l’introduzione di un nuovo petitum o di una nuova causa petendi .
Con il secondo motivo, la ricorrente deduce la violazione e la falsa applicazione dell’art. 49 della legge n. 833 del 1978 e dell’art. 191 del d.lgs. n. 267 del 2000, nonché l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, censurando la sentenza impugnata per aver ritenuto nullo il
contratto di transazione, in quanto non recante l’indicazione della copertura finanziaria, senza considerare che, a seguito della modificazione dell’art. 3, comma 1bis , del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, le asl non costituiscono più enti strumentali della regione, ma enti pubblici economici, cui non si applica l’art. 191 del d.lgs. n. 267 del 2000, con la conseguenza che l’inosservanza dei vincoli di bilancio non è più opponibile al contraente privato, ma comporta soltanto la responsabilità dell’organo che ha agito in violazione delle norme finanziarie. Aggiunge che, essendo il contratto volto a disciplinare le modalità di adempimento di un debito già accertato, anche nel quantum , dal lodo arbitrale, il quale conteneva un puntuale riferimento ai mezzi per la copertura della spesa, l’indicazione dell’impegno di spesa era chiaramente desumibile dal richiamo del lodo.
3. Con il terzo motivo, la ricorrente lamenta la violazione e la falsa applicazione dell’art. 1373 cod. civ., censurando la sentenza impugnata per aver ritenuto ammissibile il recesso dalla transazione, senza considerare che, al di fuori dei contratti di durata, l’esercizio di tale facoltà è consentito soltanto nei casi tassativamente previsti dalla legge, tra i quali non è inclusa la transazione, ovvero nel caso, nella specie non ricorrente, in cui le parti se la siano espressamente riservata. Premesso infatti che la transazione non ha ad oggetto il rapporto cui si riferisce la res dubia , ma la lite cui la stessa ha dato o può dar luogo, che le parti intendono definire mediante reciproche concessioni, osserva che tale contratto, oltre ad impedire alle parti di rimettere in discussione il rapporto mediante il ricorso all’autorità giudiziaria, non tollera neppure l’attribuzione alle parti di uno ius poenitendi , nemmeno nell’ipotesi in cui le prestazioni non siano state ancora eseguite, non potendo la predetta definizione essere rimessa alla mutevole volontà delle parti. Aggiunge che, in riferimento ai contratti di diritto privato della Pubblica Amministrazione, la mancanza o l’invalidità degli atti del procedimento ad evidenza pubblica non consente all’Amministrazione di sciogliersi unilateralmente dal vincolo negoziale, potendo essere fatta valere soltanto mediante un’azione di nullità, annullamento o risoluzione, alla cui definizione è subordinato l’esercizio dello ius poenitendi da parte dell’Amministrazione, giacché il recesso può essere esercitato solo in relazione a un contratto valido.
Con il quarto motivo, la ricorrente denuncia l’illogicità della motivazione della sentenza impugnata, in quanto caratterizzata da argomentazioni tra loro inconciliabili, consistenti nell’affermazione per un verso della validità del recesso, in conseguenza della nullità del contratto, e per altro verso dell’inammissibilità del recesso, in presenza di un contratto nullo.
Il primo motivo, riguardante la novità delle questioni sollevate in sede di gravame, è inammissibile, per difetto di specificità, non essendo accompagnato dalla trascrizione dei passi salienti dell’atto di citazione in primo grado e dell’atto di appello, indispensabili per poter verificare, attraverso il confronto delle rispettive deduzioni, l’effettiva inerenza delle censure mosse alla ordinanza di primo grado al thema decidendum sottoposto all’esame del Tribunale, e quindi la loro compatibilità con il dettato dell’art. 345 cod. proc. civ. Il potere di procedere all’esame diretto degli atti di causa, riconosciuto a questa Corte nel caso in cui, come nella specie, con il ricorso per cassazione venga denunciato un error in procedendo , non dispensa infatti la parte ricorrente dall’onere di riportare, a corredo delle proprie censure, gli elementi ed i riferimenti necessari per poter individuare, nei suoi termini esatti e non genericamente, il vizio dedotto, in modo tale da permettere al Giudice di legittimità di effettuare il controllo sul corretto svolgimento dell’ iter processuale, senza dover compiere generali verifiche degli atti (cfr. Cass., Sez. I, 25/09/ 2019, n. 23834; Cass., Sez. lav., 8/06/2016, n. 11738; Cass., Sez. V, 30/09/ 2015, n. 19410). Nella parte riflettente l’ammissibilità della questione concernente la configurabilità di un’ipotesi di rappresentanza apparente, il motivo non attinge peraltro la ratio decidendi della sentenza impugnata, la quale non ha affatto rilevato la novità della questione, ma, diversamente da quanto accaduto per quella riguardante l’ammissibilità dell’esercizio del potere di autotutela da parte dell’RAGIONE_SOCIALE, l’ha ritenuta non pertinente alla decisione impugnata, escludendo la possibilità d’invocare il principio dell’affidamento, a fronte del dato preliminare e dirimente costituito dalla nullità della transazione per mancanza dell’autorizzazione a contrarre.
È invece infondato il secondo motivo, avente ad oggetto la validità della transazione stipulata con l’RAGIONE_SOCIALE, pur in difetto della predetta autorizzazione.
Nell’affermare la necessità di tale requisito, la sentenza impugnata ha richiamato l’art. 49 della legge n. 833 del 1978, il quale prevede, al quarto comma, che «gli atti delle unità sanitarie locali sono nulli di diritto se per la relativa spesa non è indicata idonea copertura finanziaria», osservando che tale principio è stato recepito, in materia di autonomie locali, dall’abrogato art. 55, comma quinto, della legge n. 142 del 1990 e poi trasfuso nell’art. 191 del d.lgs. n. 267 del 2000, e riportando un precedente del Giudice amministrativo, che ha affermato la nullità degli atti delle USL non recanti l’indicazione della copertura della spesa, ove dal relativo testo non sia possibile desumere, neppure per relationem ad atti allegati o richiamati, che la spesa trovi copertura (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 7/08/1991, n. 1094; v. anche Tar Lazio, Roma, Sez. III, 3/06/2005, n. 4353; Tar Calabria, RAGIONE_SOCIALE, 2/11/ 1998, n. 948).
Tale conclusione viene contestata dalla ricorrente sulla base della duplice considerazione che la legge n. 142 del 1990 ed il d.lgs. n. 267 del 2000 non sono riferibili alle ASL, autonomamente disciplinate dapprima dalla legge n. 833 del 1978 ed in seguito dal d.lgs. n. 502 del 1992, e che per effetto della disciplina introdotta da quest’ultimo decreto, le RAGIONE_SOCIALE si configurano come enti pubblici economici, la cui autonomia imprenditoriale esclude l’operatività della regola dettata dall’art. 49, quarto comma, cit. In proposito, vengono richiamate alcune pronunce della Corte costituzionale, del Giudice amministrativo e di questa stessa Corte, che hanno posto in risalto la predetta autonomia imprenditoriale, desumendone la natura privatistica degli atti delle ASL, ai fini dell’inapplicabilità dell’art. 1, comma 217, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (cfr. Corte cost., ord. n. 49 del 2013) e del riparto di giurisdizione in ordine all’impugnazione degli atti di macro-organizzazione (cfr. Cass., Sez. Un., 30/01/2008, n. 2031).
In effetti, la natura di enti pubblici economici delle RAGIONE_SOCIALE ha trovato riconoscimento anche in altri precedenti di legittimità, i quali, pur desumendone la facoltà delle stesse di ricorrere a strumenti di diritto privato per il raggiungimento delle loro finalità istituzionali, hanno affermato che ciò non esclude la configurabilità delle RAGIONE_SOCIALE come organismi di diritto pubblico o amministrazioni aggiudicatrici, ai sensi del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, ed il conse-
guente assoggettamento alle relative disposizioni in tema di scelta del contraente e di forma del contratto (cfr. Cass., Sez. III, 27/06/2018, n. n. 16914; 2/12/ 2016, n. 24640). Si tratta peraltro di una qualificazione tutt’altro che indiscussa, avendo altri precedenti affermato che le ASL costituiscono enti pubblici non economici, con la conseguente esclusione per un verso dell’applicabilità dell’art. 14, comma primo, del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, nel testo modificato dall’art. 44 del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che subordina al decorso del termine di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo il diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata (cfr. Cass., Sez. VI, 26/11/2021, n. 36856), e con l’affermazione per altro verso dell’applicabilità dell’art. 16 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 503, richiamato dall’art. 15nonies , del d.lgs. n. 502 del 1992, poi sospeso dall’art. 6 del d.lgs. 28 luglio 2000, n. 254, che consentiva al personale medico convenzionato di chiedere la prosecuzione nel rapporto per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti di età previsti per la cessazione del rapporto convenzionale (cfr. Cass., Sez. lav., 8/03/2017, n. 5858).
La natura di enti pubblici economici delle RAGIONE_SOCIALE viene desunta dall’art. 3, comma 1bis , del d.lgs. n. 502 del 1992, aggiunto dall’art . 3, comma primo, del d.lgs. 19 giugno 1999, n. 229 e successivamente modificato dall’art . 1, comma primo, del d.lgs. 7 giugno 2000, n. 168, il quale prevede che «in funzione del perseguimento dei loro fini istituzionali, le unità sanitarie locali si costituiscono in aziende con personalità giuridica pubblica e autonomia imprenditoriale; la loro organizzazione ed il funzionamento sono disciplinati con atto aziendale di diritto privato, nel rispetto dei princìpi e criteri previsti da disposizioni regionali. L’atto aziendale individua le strutture operative dotate di autonomia gestionale o tecnico-professionale, soggette a rendicontazione analitica». Nonostante il risalto conferito da tale disposizione all’autonomia imprenditoriale delle ASL ed alla natura privatistica degli atti che ne disciplinano l’organizzazione e il funzionamento, non risulta peraltro agevole conciliare le caratteristiche di tali enti con i criteri che, secondo l’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, presiedono alla qualificazione
di un ente pubblico come ente pubblico economico: premesso infatti che a tal fine occorre fare riferimento alla disciplina legale e statutaria dell’ente, che ne determina gli scopi e i caratteri dell’attività in modo stabile e conoscibile dalla generalità dei soggetti che con esso entrano in rapporto, si è affermato che caratteri essenziali della figura in questione sono il fine pubblico e lo svolgimento di un’attività imprenditoriale secondo criteri di economicità, strumentale al fine pubblico e prevalente sull’attività di carattere autoritativo dell’ente, e si è negata la predetta qualifica ad enti caratterizzati da scopi e modi operativi che trascendono l’attività meramente imprenditoriale, e che derivano i propri mezzi finanziari dallo Stato o da altri enti pubblici, e quindi da entrate estranee ad una gestione puramente economica (cfr. Cass., Sez. Un., 11/07/2006, n. 15661; 24/03/2006, n. 6573; 17/12/2002, n. 18015; 2/ 03/2001, n. 75).
In relazione all’attività contrattuale delle RAGIONE_SOCIALE, va inoltre richiamato l’art. 5, comma quinto, il quale prevede che «qualora non vi abbiano già provveduto, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del d.lgs. 19 giugno 1999, n. 229, le regioni emanano norme per la gestione economico finanziaria e patrimoniale delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, informate ai princìpi di cui al codice civile, così come integrato e modificato con d.lgs. 9 aprile 1991, n. 127». Nell’ambito della Regione Calabria, la gestione finanziaria e contabile delle ASL è disciplinata dalla legge regionale 23 dicembre 1996, n. 43, che all’art. 58 stabilisce, tra l’altro, che «la Giunta Regionale disciplina, in apposito regolamento, le procedure dei contratti di forniture, di appalto e di concessione di lavori, sulla base dei principi stabiliti al comma successivo della presente legge. 2. Il regolamento dei contratti, di cui al comma precedente, da emanarsi entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, deve essere redatto sulla base dei seguenti criteri: a) nel provvedimento a contrattare deve essere indicato l’oggetto, l’importo presunto e le clausole essenziali del contratto, che motivi gli interessi pubblici».
Può quindi ritenersi che, a dispetto della qualificazione (tuttora discussa) desumibile dalla legge statale, la disciplina regionale abbia ribadito il principio sancito dalla normativa previgente in conformità dell’ordinamento degli enti locali, secondo cui la stipulazione dei contratti da parte dell’organo legittimato
a manifestare la volontà dell’azienda nei rapporti esterni dev’essere autorizzata dall’organo deliberativo dell’ente, con atto recante l’indicazione dell’impegno di spesa e dei mezzi economici necessari per farvi fronte, in mancanza della quale il contratto deve considerarsi nullo per contrarietà a norme imperative. L’operatività di tale principio non può essere esclusa, nella specie, in virtù della considerazione che la controversia definita in via transattiva fosse stata già risolta con lodo divenuto definitivo, recante le predette indicazioni, giacché l’indicazione dell’impegno di spesa e della copertura finanziaria risponde all’esigenza di garantire non già la certezza del rapporto controverso, ma l’equilibrio economico-finanziario dell’ente pubblico.
Il terzo motivo, riguardante la legittimità del recesso unilaterale dalla transazione, è inammissibile, per difetto di pertinenza, in quanto, riflettendo l’inammissibilità dell’esercizio della relativa facoltà, al di fuori delle ipotesi espressamente previste dalla legge e comunque in riferimento ai contratti di diritto privato stipulati dalle Pubbliche Amministrazioni, non attinge la ratio decidendi della sentenza impugnata, la quale non si è pronunciata in ordine alla predetta questione, ma si è limitata a confermare la nullità della transazione per difetto di autorizzazione a contrarre, escludendo conseguentemente la possibilità di ipotizzare uno scioglimento unilaterale del vincolo contrattuale.
Non merita infine accoglimento neppure il quarto motivo, riflettente la contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata, per aver affermato contemporaneamente la validità e l’inammissibilità del recesso.
Nel ritenere condivisibile l’ordinanza di primo grado, che aveva rigettato la domanda di accertamento dell’illegittimità del recesso proposta dalla ricorrente, in virtù della ritenuta nullità della transazione, la Corte territoriale ha correttamente affermato che l’esercizio della facoltà di recesso presuppone necessariamente la validità del contratto cui lo stesso si riferisce, concludendo che, una volta accertata la nullità genetica e l’inefficacia del negozio, non è ontologicamente possibile immaginare nessun diritto di scioglimento del vincolo in via unilaterale. L’affermazione della nullità del contratto non si pone in alcun modo in contraddizione con il rigetto della domanda di accertamento dell’illegittimità del recesso, il quale non implica affatto l’affermazione della
validità di tale atto, essendone stato ritenuto insussistente il presupposto logico-giuridico, costituito dalla validità e dall’efficacia del contratto, la cui esclusione doveva considerarsi idonea a travolgere i diritti e gli obblighi dallo stesso emergenti, ivi compresa l’attribuzione della predetta facoltà.
Il ricorso va pertanto rigettato, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano come dal dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso dal comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma il 27/06/2024 nella camera di consiglio della prima