Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 5429 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 1 Num. 5429 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 11/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n° NUMERO_DOCUMENTO del ruolo generale dell’anno 2023
, proposto da
RAGIONE_SOCIALE NOME COGNOME (partita Lv.a.: P_IVA), in persona della titolare Sig.ra NOME COGNOME, con sede in INDIRIZZO INDIRIZZO, elettivamente domiciliata in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO (codice fiscale: CODICE_FISCALE EMAIL – fax NUMERO_TELEFONO), rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO (codice fiscale: CODICE_FISCALE), sia unitamente che separatamente all’AVV_NOTAIO (codice fiscale: CODICE_FISCALE), entrambi del Foro di Catania, i quali dichiarano di voler ricevere le comunicazioni inerenti il giudizio a mezzo fax al n. NUMERO_TELEFONO e/o agli indirizzi di posta elettronica certificata EMAIL e EMAIL, giusta procura speciale in foglio separato da intendersi allegato al ricorso.
Ricorrente
contro
Comune di Busto Arsizio (CODICE_FISCALE), in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso, giusta delibera di incarico G.M. n. 283
del 7.06.23 e determina dirigenziale n. 861 del 27.06.23, come da procura speciale unita al controricorso dall’AVV_NOTAIO (C.F. CODICE_FISCALE) del foro di Milano ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Milano, INDIRIZZO, dichiarando di voler ricevere le comunicazioni al numero di fax NUMERO_TELEFONO e all’indirizzo pec EMAIL.
Controricorrente
avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano n° 1026 depositata il 24 marzo 2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27 novembre 2025 dal consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1 .- Negli anni 19791984 l’impresa individuale RAGIONE_SOCIALE di NOME COGNOME rimaneva aggiudicataria in numerose gare di appalto bandite dal Comune di Busto Arsizio.
Nel 1985, a seguito di indagine penale, l’imprenditrice veniva tratta a giudizio per i reati di associazione a delinquere, turbata libertà degli incanti, truffa e corruzione di pubblico ufficiale, riportando condanna per il solo delitto associativo (venivano dichiarati prescritti i reati di turbata libertà degli incanti e corruzione, mentre la COGNOME era assolta dal delitto di truffa).
Dopo che il Comune ebbe ottenuto nel 1985 la restituzione degli atti amministrativi sequestrati nel corso del procedimento penale, con delibera n° 454 del 27 settembre 2010 liquidava, per i contratti n° 6238/1983, n° 6981/1983 e n° 7888/1984 non oggetto del procedimento penale, la complessiva somma di euro 214.322,08, pagata con mandati n° 772/776 del 16 febbraio 2011, negando gli interessi.
2 .- Con ricorso ex art. 702bis cod. proc. civ. l’imprenditrice agiva davanti al Tribunale di Busto Arsizio e -premesso che sulle somme dovute erano maturati gli interessi ex art. 36 del d.P.R. n° 1063/1962 per complessivi
euro 523.907,88 -chiedeva al giudice di condannare il Comune convenuto a pagarle euro 288.053,22 per interessi residui (previa imputazione della somma già ricevuta secondo quanto previsto dall’art. 1194 cod. civ.) ed euro 214.322,08 per il capitale ancora dovuto, oltre interessi ex art. 36 cit. e dal 17 febbraio 2011.
Il Comune contestava l’imputazione fatta dalla attrice, eccepiva la prescrizione degli interessi e formulava domanda riconvenzionale di condanna della COGNOME a restituire euro 36.244,31, pari alla differenza tra quanto pagato col mandato n° NUMERO_DOCUMENTO del 16 febbraio 2011 (euro 47.820,25) e la minor somma dovuta (euro 11.575,94) a causa della inadeguatezza dei lavori svolti nell’appalto concluso con contratto n° 6238/1983.
Istruita la causa con c.t.u., in sede di precisazione delle conclusioni il Comune eccepiva la nullità dei contratti posti a base della pretesa attorea per violazione dell’art. 68 del r.d. 23 maggio 1924 n° 827.
3 .- Il Tribunale bustocco dichiarava la nullità dei contratti n° 6238/1983 e n° 6981/1983, essendo stati stipulati in esecuzione del programma criminoso, mentre rigettava l’eccezione di nullità del contratto n° 7888/NUMERO_DOCUMENTO, concluso successivamente al periodo incriminato.
Accertava il tardivo pagamento della rata di saldo e la correttezza dell’imputazione delle somme effettuata dalla creditrice.
Dichiarava che la Delibera comunale n° 454 del 2010 e le missive 3 febbraio 1987, 19 settembre 1990 e 10 dicembre 1998 non erano idonee ad interrompere la prescrizione decennale degli interessi.
Pronunciava quindi la prescrizione del credito per interessi sino al 5 dicembre 2013, data della ricezione della prima missiva valida ai fini dell’interruzione della prescrizione.
Accertava poi che, della complessiva somma di euro 94.553,29 (capitale ed iva) pagata dal Comune per il contratto n° NUMERO_DOCUMENTO, euro 37.671,20
andavano imputati agli interessi ed euro 56.882,09 al capitale, con la conseguenza che il debito residuo ammontava ad euro 37.671,20.
Tuttavia, poiché a seguito della dichiarazione di nullità del NUMERO_DOCUMENTO il Comune aveva un controcredito restitutorio di euro 36.244,31 (per i difetti nelle opere eseguite), l’Ente locale andava condannato a pagare alla RAGIONE_SOCIALE la residua differenza di euro 1.426,89 (37.671,20 -36.244,31), oltre agli interessi ex art. 36 cit. a far tempo dal 17 febbraio 2011 ed oltre agli interessi anatocistici ex art. 1283 cod. civ. dalla domanda.
L’impugnazione principale della COGNOME e quella incidentale del Comune venivano respinte dalla Corte d’appello di Milano con la sentenza indicata in intestazione.
4 .-Contro quest’ultima decisione ricorre per cassazione l’imprenditrice individuale, affidando il gravame a tre mezzi illustrati pure da memoria. Resiste il Comune con controricorso illustrato pure da memoria, nel quale conclude per l’inammissibilità e comunque per l’infondatezza dei motivi. Il ricorso è stato assegnato per la trattazione in Adunanza Camerale ai sensi dell’art. 380 -bis cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
5 .- Col primo motivo l’imprenditrice lamenta la violazione e la falsa applicazione degli artt. 654 del cod. proc. pen., 1418, 2729 e 2697 del cod. civ.
Contrariamente a quanto osservato dalla Corte territoriale -che aveva ritenuto non essersi formato alcun giudicato sui tre contratti d’appalto, in quanto rimasti estranei al giudizio penale -la decisione qui impugnata violerebbe l’art. 654 cod. proc. pen. che sancisce il divieto di rivalutare i fatti che siano stati oggetto del giudicato penale.
Nella sentenza penale del Tribunale di Busto Arsizio, infatti, erano elencate le gare di appalto oggetto di indagine, tra le quali non figuravano quelle dei contratti n° 6238/1983 (‘ lavori di sistemazione esterna all’edificio della
scuola Media in INDIRIZZO ‘) e n° 6981/1983 (‘ lavori di pavimentazione e tombinatura di INDIRIZZO‘ ‘), in relazione alle quali il Tribunale aveva accertato che non fossero emersi elementi di responsabilità.
Pur essendo sceso il giudicato su tale questione, il Tribunale civile e quindi la Corte d’appello avevano illegittimamente pronunciato la nullità di tali contratti.
In ogni caso, anche a ritenere che non vi fosse alcun giudicato sulla validità dei tre contratti, il giudice civile avrebbe dovuto accertare autonomamente il collegamento tra l’accordo associativo e l’esito delle gare, mentre il Tribunale e la Corte si erano affidati ad un giudizio presuntivo fondato, tuttavia, su elementi privi di gravità, precisione e concordanza (art. 2729 cod. civ.), come, del resto, emergerebbe dalla stessa Delibera n° 454 del 2010, con la quale il Comune aveva disposto il pagamento del residuo dovuto in relazione ai contratti estranei all’oggetto del processo penale.
6 .- Il motivo è in parte inammissibile ed in parte infondato.
È inammissibile nella parte in cui lamenta la violazione dell’art. 654 del cod. proc. pen.
La Corte territoriale, infatti, ha ritenuto (sentenza pagina 8) che i contratti per cui era causa non erano stati oggetto del procedimento penale ed ha correttamente aggiunto che il mancato esercizio dell’azione penale non era elemento sufficiente per ritenere che fossero stati legittimamente conclusi.
Col mezzo in esame la ricorrente intende rimettere in discussione l’interpretazione data dalla Corte agli atti penali e, in particolare, l’oggetto di quel processo.
Sennonché, da un lato tale censura viene svolta senza enunciare la violazione degli artt. 1362 e seguenti del cod. civ., applicabili (sebbene con alcuni adattamenti) anche all’interpretazione degli atti processuali ( ex multis : Cass., sez. I, 2 agosto 2016, n° 16057, con menzione di altri
precedenti); dall’altro, il mezzo appare comunque privo di autosufficienza (art. 366 n° 6 cod. proc. civ.), essendo privo della trascrizione o, almeno, di una sufficiente descrizione del contenuto di tali atti.
Il motivo è, invece, infondato nella parte in cui deduce la violazione dell’art. 2729 cod. civ.
È noto, infatti, che la valutazione delle prove raccolte, anche se si tratta di presunzioni, costituisce un’attività riservata in via esclusiva all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità e che la violazione degli artt. 2727 e 2729 cod. civ., ricorre solo quando il giudice di merito, dopo avere qualificato come gravi, precisi e concordanti gli indizi raccolti, li ritenga, però, inidonei a fornire la prova presuntiva, oppure qualora, pur avendoli considerati non gravi, non precisi e non concordanti, li reputi, tuttavia, sufficienti a dimostrare il fatto controverso (per tutte: Cass., sez. trib., 22 novembre 2023, n° 32505, con menzione di altri precedenti).
Ora, la Corte, esercitando la discrezionalità sopra accennata, ha ritenuto (sentenza pagina 8) che « la irregolare aggiudicazione degli appalti alla RAGIONE_SOCIALE, nel periodo considerato, non costituiva esito di episodici e isolati illeciti, sia pure ripetuti, ma costituiva l’obiettivo perseguito da una complessa associazione criminosa, fondata su un accordo definito ‘stabile’ e duraturo’, articolata nella partecipazione decisiva di funzionari pubblici al vertice dell’amministrazione comunale e caratterizzata da un’assegnazione di ruoli precisi a ciascuno dei numerosi partecipanti, nonché, dalla capacità di replicare indefinitamente le condotte criminose al punto di assicurare un controllo ‘totale’ (così il capo d’imputazione) dell’intero settore degli appalti di manutenzione stradale a favore della sola RAGIONE_SOCIALE beneficiaria ».
Così facendo, la Corte ha tratto dal fatto noto (la sussistenza di una associazione a delinquere finalizzata alla turbativa di gare d’appalto) un fatto ignoto (la turbativa avvenuta anche nelle gare d’appalto culminate
con i contratti n° 6238 e 6981 del 1983), predicando l’inferenza (non in base ad una regola scientifica, inesistente nella fattispecie, ma) in base ad una regola d’esperienza perfettamente plausibile, ossia che la presenza di un accordo stabile e duraturo, al quale partecipavano anche funzionari pubblici del ramo appalti, avesse permesso l’irregolare aggiudicazione delle gare in modo non episodico ed isolato, ma pervasivo ed idoneo ad assicurare agli associati un controllo totale del settore, dunque comprensivo anche degli appalti esterni al perimetro del giudizio penale.
Ne deriva -secondo l’indirizzo di questa Corte (per tutte: Cass., sez. II, 29 gennaio 2019, n° 2482) -che sussistevano tutti i requisiti previsti dall’art. 2729 cod. civ., ossia: (a) la precisione degli indizi, che, riferita al fatto noto, postula che esso non sia vago ma ben determinato nella sua realtà storica (requisito sicuramente presente grazie al giudicato penale sull’associazione a delinquere); (b) la loro gravità, intesa come grado di probabilità del fatto ignoto desumibile dal fatto noto (anch’essa pienamente presente in ragione della predicata pervasività dell’azione illecita).
Quanto alla concordanza, essa richiede che il fatto ignoto sia, di regola, desunto da una pluralità di indizi gravi e precisi, ma è noto che tale elemento è menzionato dall’art. 2729 cod. civ. per il solo caso di un eventuale, ma non necessario, concorso di più elementi presuntivi (che qui, infatti, mancano).
In conclusione, il mezzo va respinto.
7 .- Col secondo motivo la RAGIONE_SOCIALE si duole, in base all’art. 360 n° 4 cod. proc. civ., della violazione e della falsa applicazione dell’art. 115 del codice di rito, e, in base all’art. 360 n° 3 dello stesso codice, della violazione e falsa applicazione degli artt. 2943, quarto comma, 1219, 1335 del cod. civ.
Con un primo profilo (ricorso pagina 20, lettera A) la RAGIONE_SOCIALE deduce che la Corte d’appello avrebbe erroneamente confermato la decisione di primo
grado nella parte in cui era stata negata efficacia al riconoscimento, fatto dall’RAGIONE_SOCIALE Pubblica nella Delibera comunale n° 454/2010, di aver ricevuto più lettere di richiesta del pagamento.
Al contrario, le lettere indicate nella Delibera erano state richiamate proprio per escludere che i crediti pretesi dall’impresa fossero prescritti, non solo quanto al capitale, ma anche in relazione agli interessi, che, infatti, il Comune riteneva non dovuti per mancanza di imputabilità del ritardo (e non per prescrizione): da qui la violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. e degli art. 2943, quarto comma, e 1219 cod. civ.
Con un secondo profilo (ricorso pagina 23, lettera B), la ricorrente censura la sentenza gravata nel punto in cui ha ritenuto priva di efficacia interruttiva la raccomandata 3 febbraio 1987, non essendone dimostrata la ricezione; irrilevante, in quanto generico, il richiamo di tale raccomandata nella successiva lettera del 10 ( recte : 19) settembre 1990; e del pari irrilevante la raccomandata 10 dicembre 1998, in quanto generica e priva di riferimento al contratto ritenuto valido.
Per contro, la raccomandata 3 febbraio 1997 era stata versata in atti completa del cedolino di spedizione, donde la presunzione di sua ricezione da parte del destinatario: dal che conseguirebbe l’infondatezza del giudizio di genericità della seconda raccomandata del 19 settembre 1990.
Infine, la raccomandata 10 dicembre 1998 manifestava l’inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto nei confronti del debitore.
8 .- Il motivo è infondato sotto tutti i profili.
Il primo involge una valutazione discrezionale della Corte, che -nel suo prudente apprezzamento del materiale istruttorio (art. 116 cod. proc. civ.) -ha ritenuto che la delibera comunale, contenente la menzione di aver ricevuto più lettere finalizzate ad ottenere il pagamento di somme di denaro per capitale ed interessi (sentenza pagina 11), contenesse ‘ un
richiamo del tutto generico che impedisce di stabilire in che termini e per quanto tempo sia stata interrotta la prescrizione ‘.
Il secondo profilo è del pari privo di pregio.
Secondo la più recente e condivisibile giurisprudenza di questa Corte (ci si riferisce a Cass., sez. III, 27 ottobre 2022, n° 31845, seguita più recentemente da Cass., sez. lav., 6 novembre 2024, n° 28580), la presunzione di cui all’art. 1335 c.c. richiede sempre la dimostrazione che l’atto sia giunto nella sfera di conoscibilità del destinatario e la relativa prova è a carico del mittente, il quale, di conseguenza, nel caso di contestazione della ricezione da parte del destinatario (come avvenuto nella presente fattispecie: si veda il controricorso a pagina 20), non può limitarsi a documentare di avere spedito la raccomandata, ma deve anche provare che la stessa sia stata correttamente recapitata, a meno che non sia adeguatamente giustificata l’omessa produzione dell’avviso di ricevimento oppure che non sussistano altri elementi di prova che attestino l’avvenuta ricezione della missiva.
Sulla scorta di tali precedenti, appare corretta la decisione della Corte secondo la quale la lettera del 3 febbraio 1987 non poteva considerarsi interruttiva della prescrizione.
Infine, la Corte ha ritenuto che anche le successive lettere del 19 settembre 1990 e del 10 dicembre 1998 non avessero interrotto il termine prescrizionale, osservando che la prima conteneva un mero richiamo alla precedente missiva del 3 febbraio 1987, mentre la seconda aveva contenuto generico, in quanto il mittente richiedeva il ‘ pagamento di lavori svolti a vostro favore ‘, senza alcun riferimento al contratto per cui era lite: tali conclusioni, essendo fondate sul prudente apprezzamento del materiale istruttorio, non sono ovviamente contestabili nella presente sede.
9 .-Col terzo mezzo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ.
Nell’appalto n° 6238 il Comune aveva formulato domanda di compensazione del credito dell’impresa col suo controcredito di euro 36.244,31, fatto valere a titolo di riduzione del corrispettivo d’appalto per la presenza di difetti.
Il Comune aveva, dunque, agito per ottenere la riduzione del prezzo, e non la risoluzione o l’annullamento del contratto, dunque facendone valere la sua validità.
Al contrario, il Tribunale e la Corte avevano illegittimamente detratto dal credito della RAGIONE_SOCIALE la somma predetta, ma a titolo di indebito oggettivo derivante dalla nullità del contratto.
10 .-Anche questo motivo è inammissibile, non cogliendo appieno l’esatta ratio decidendi della sentenza.
La Corte, infatti, ha interpretato la domanda dell’Ente locale ed ha quindi ritenuto che la stessa consistesse in una ‘ richiesta restitutoria in conseguenza del rilievo di ufficio della nullità del contratto ‘ (sentenza pagine 12-13).
Ora, l’impresa ricorrente non censura tale interpretazione, ma si limita a dedurre la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., che, per contro, non può ritenersi verificata, mancando la deduzione (come pure la dimostrazione) dell’erroneità dell’interpretazione della domanda del Comune.
11 .- Alla reiezione del ricorso segue la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese in favore del resistente, per la cui liquidazione -fatta in base al d.m. n° 55 del 2014, come modificato dal d.m. n° 147 del 2022, ed al valore della lite -si rimanda al dispositivo che segue.
Va, inoltre, dato atto della sussistenza dei presupposti di cui all’articolo 13, comma 1-quater, del decreto del presidente della repubblica 30 maggio 2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente, ove dovuto.
p.q.m.
la Corte respinge il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione dele spese in favore del resistente, che liquida in euro 10.000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario delle spese in ragione del 15%, oltre al cp ed all’iva, se dovuti. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all’articolo 13, comma 1 -quater, del decreto del presidente della repubblica 30 maggio 2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente, ove dovuto.
Così deciso in Roma il 27 novembre 2025, nella camera di consiglio della prima sezione civile.
Il presidente NOME COGNOME