SENTENZA CORTE DI APPELLO DI ROMA N. 4769 2025 – N. R.G. 00002638 2021 DEPOSITO MINUTA 03 08 2025 PUBBLICAZIONE 03 08 2025
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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LA CORTE DI APPELLO DI ROMA II SEZIONE CIVILE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
In persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa NOME COGNOME Presidente
Dott. NOME COGNOME Consigliere rel.
Dott.ssa NOME COGNOME Consigliere
ha pronunciato, sulle conclusioni delle parti, la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nel giudizio civile iscritto al n. 2638/2021 di Ruolo Generale degli affari contenziosi trattenuta in decisione sulle conclusioni scritte delle parti all’udienza a trattazione scritta del 4.2.2025 tra:
(C.F. ), elettivamente domiciliata presso l’Avv. NOME COGNOME( ) in Roma alla INDIRIZZO giusta procura in calce all’atto di opposizione a decreto ingiuntivo. C.F.
-APPELLANTE –
CONTRO
con sede legale in Venezia Mestre (VE), INDIRIZZO
Terraglio, n. 63 (C.F. P.IVA ), già a seguito di mero cambio di denominazione sociale, capitale sociale interamente versato Euro 22.000.000,00, autorizzata all’esercizio dell’attività finanziaria con provvedimento della Banca d’Italia in data 21/06/2018, protocollo n.0757078/18, iscritta nell’Albo degli Intermediari Finanziari tenuto dalla Banca d’Italia, società RAGIONE_SOCIALE
con socio unico appartenente al Gruppo Banca IFIS e soggetta all’attività di direzione e coordinamento di quale conferitaria del ramo di azienda relativo all’attività di acquisto e gestione di portafogli di crediti deteriorati di e per essa – giusta procura in data 09/12/2020 per atto Notaio di Venezia-Mestre, Rep. n. 42351 – Racc. n. 15678, registrato a Venezia il 11/12/2020 al n. 26080 Serie 1T -la mandataria
(già denominata cambio di denominazione avvenuto per assemblea in data 14/12/2020 Rep. n. 84145 -Racc. n. 17165: (C.F. e Partita IVA ), con sede legale in Venezia-Mestre (VE), INDIRIZZO, in persona della Dott.ssa , nata a Castelfranco Veneto (TV) il 21/11/1981 ( ), giusta procura rilasciata in data 05 agosto 2022 per atto a rogito Notaio di Mestre, rep. n. 44416 e racc. n.16819, registrato a Venezia il giorno 08.08.2022 al n. 22089 serie 1T, detta società interviene non in proprio ma nella sua qualità di procuratrice generale di nomina, in forza di mandato congiunto materialmente al presente atto mediante l’impiego di strumenti informatici ai sensi dell’art. 83, co. 3, c.p.c., l’Avv. NOME COGNOME -PEC – fax NUMERO_TELEFONO), quale nuovo procuratore, P. P. C.F. C.F.
in sostituzione del precedente legale
-APPELLATA –
Oggetto: impugnazione della sentenza del Tribunale di Roma n. 5836/21.
Conclusioni: come da conclusioni scritte delle parti.
MOTIVAZIONE
La presente sentenza non attiene alla materia della impresa.
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha impugnato la sentenza n. 5836/21 con cui il Tribunale di Roma ha respinto la opposizione al
decreto ingiuntivo n. 25731/2016 con cui le era stato ingiunto il pagamento in favore della della complessiva somma di € 18.046.47 oltre interessi e spese di procedura a fronte del debito vantato da quest’ultima nei confronti di essa appellante e derivante da due contratti di finanziamento rispettivamemte sottoscritti con la e la .
I crediti erano stati fatti poi oggetto di cessione in favore della detta RAGIONE_SOCIALE poi fusa con la
A sostegno del gravame ha posto i seguenti articolati motivi:
Violazione degli artt. 112, 115, 132, 183 co. 6 e succ. c.p.c., 117 TUB -omessa , apparente, illogica, insufficiente e contraddittoria motivazione , errato travisamento delle norme di diritto;
Violazione degli artt. 112, 115 c.p.c. 2697 c.c. -omessa, apparente, illogoca , insufficiente e contradditoria motivazione in ordine alla valutazione della prova , errore travisamento dei documenti -violazione onere probatorio. Violazione ex art. 23 TUF.
Errore di fatto, errore di diritto, contradddittoria -insufficiente motivazione -travisamento dei fatti -violazione e falsa applicazione dell’art. 2727 c.c.
Sulla base dei detti motivi ha rassegnato le seguenti conclusioni:
‘ Piaccia all’Onorevole Corte d’Appello, contrariis rejectis, in riforma della sentenza impugnata, per i motivi sopra esposti, accogliere l’appello proposto, in via principale e nel merito e per l’effetto:
In via preliminare dichiarare l’invalidità, illegittimità, nullità, indeterminatezza, del decreto ingiuntivo n. 25731/16, emesso dal Tribunale Civile di Roma, in data 05.11.16, stante la carenza di legittimazione attiva per il contratto di finanziamento
assenza di contratto per la carta revolving, prescrizione del credito relativa al contatto Agos, nonchè la nullità/ annullabilità, indeterminatezza, vessatorietà, violazione di legge, exceptio doli generalis, relative alle clausole contenute nei contratti di finanziamento, ed ai contratti di finanziamento per i motivi esposti nella presente opposizione, e per l’effetto revocare il decreto ingiuntivo emesso;
Sempre in via preliminare dichiarare la prescrizione del credito azionato nel decreto ingiuntivo relativamente al contratto di finanziamento stipulato con la
in data 19.07.01 e la nullità della carta revolving, per omessa sottoscrizione del contratto, e per l’effetto revocare il decreto ingiuntivo emesso; In caso di mancato accoglimento delle istanze preliminari in via principale e nel merito:
Accertare e dichiarare, senza alcun inversione dell’onere della prova e previa ogni necessaria declaratoria di nullità, l’insussistenza, e/o l’infondatezza e/o l’inesigibilità, illegittimità, indeterminatezza del credito ex adverso, inesistenza dei contratti sottesi al titolo e viziati con conseguente inesistenza del diritto di credito azionato e rivendicato dalla , nonché l’inderminatezza ed indeterminabilità dell’oggetto, conseguentemente nulla è dovuto alla società convenuta opposta per l’effetto revocare il decreto ingiuntivo azionato per i motivi sopra esposti; CP
Accertare e dichiarare, senza alcun inversione dell’onere della prova e previa ogni necessaria declaratoria di nullità, l’insussistenza, e/o l’infondatezza e/o l’inesigibilità, illegittimità, l’invalidità dei contratti di finanziamento ai sensi dell’art. 117 TUB per violazione di legge, per indeterminatezza del tasso di interesse convenuto ed applicato, inesistenza del contratto di finanziamento, anche ai sensi dell’art. 50 TUB, per carenza di prova scritta del credito azionato, ed indeterminatezza del credito ex adverso, per l’effetto revocare il decreto ingiuntivo azionato per i motivi sopra esposti per l’effetto e in ogni caso revocare il decreto ingiuntivo opposto in quanto nulla è dovuto all’opposta.
In subordine ricalcolare gli oneri relativi ai finanziamenti sulla base del tasso legale ex art. 117 TUB.
Per l’effetto e in ogni caso revocare il decreto ingiuntivo opposto.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario ed in subordine, ferma la statuizione del primo grado in punto spese, con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente grado.
L’appellante insiste per l’accoglimento di ogni domanda ed istanza istruttoria presentata giudizio di primo grado ‘ .
Si è costituita la appellata la quale, nel contestare l’avverso gravame e nell’eccepirne preliminarmente la improcedibilità e la inammissibilità, ha così concluso: In via pregiudiziale:
Dichiarare inammissibile l’appello proposto ex art. 348 bis c.p.c., per i motivi esposti.
Nel merito:
Ogni contraria istanza e/o eccezione e/o conclusione disattesa, voglia l’Ill.ma Corte d’Appello adita rigettare l’appello proposto dalla sig.ra in quanto infondato in fatto e in diritto per le ragioni espresse in narrativa e, per l’effetto, confermare la sentenza n. 5836/2021, pronunciata dal Tribunale di Roma il 06.04.2021 e, conseguentemente, confermare il decreto ingiuntivo n. 25731/2016 -R.G. 58435/2016.
In via gradata nel merito:
Nella denegata e non creduta ipotesi di riforma della sentenza impugnata, accertata e dichiarata la sussistenza del diritto di credito per i motivi esposti in narrativa, ritenere e dichiarare che l’appellante è debitrice della somma di € 18.046,47, oltre agli interessi come da domanda dal dovuto sino al saldo o, comunque, di quella maggiore o minor somma che risulterà nel corso del presente giudizio.
Conseguentemente, condannare l’odierna appellante al pagamento della somma di suindicata, oltre agli interessi come in decreto e spese.
In via istruttoria:
Nell’ipotesi di nuova istruzione del giudizio, si ribadiscono e richiamano integralmente le istanze, deduzioni ed eccezioni di cui alla comparsa di costituzione di primo grado e alle memorie ex art. 183, comma 6, nn. 2 e 3 c.p.c..
In ogni caso:
Spese, diritti ed onorari di lite di entrambi i gradi di giudizio integralmente rifusi ‘ . Alla udienza a trattazione scritta del 4.2.2025, sulle conclusioni delle parti, la Corte ha riservato la decisione previa concessione dei termini ex artt. 190 e 352 c.p.c.
Va premesso che l’appello è ammissibile essendo stato proposto nel pieno rispetto del dettato di cui all’art. 342 c.p.c., avendo la difesa appellante ben indicato le parti della sentenza a suo dire da riformarsi e le ragioni sottese all’atto impugnatorio.
Venendo al merito: con il pimo motivo la difesa appellante lamenta la erroneità della sentenza appellata nella parte in cui il Giudice di prime cure ha ritenuto inammissibili le domande proposte in sede di opposizione con la prima memoria ex art. 183 comma 5 c.p.c. in quanto tardive perché costituenti domande del tutto nuove rispetto agli originari motivi di opposizione.
L’appello sul punto è meritevole di accoglimento.
La opposizione è stata in prima battuta proposta sulla base della nullità per indeterminatezza del credito ex adverso vantato e, quindi, del decreto opposto, per nullità della fomrma scritta del contratto di finanziamento con per mancata indicazione dell’ , per usura, per intervenuta precrizione con specifico riferimento al contratto di finanziamento con Pa
Con la prima memoria sono state prospettate anche altre circostanze quali la nullità del contratto avente ad oggetto la apertura della linea di credito mediante carta ‘revolving’ ed altre ragioni relativ e sempre alla sostanziale indeterminatezza del credito portato nel decreto ingiuntivo.
Orbene, rileva la Corte che deve trovare applicazione nel caso di specie il principio enunciato dalla S.C. la quale, proprio occupoandosi della annosa questione della distinzione tra ‘mutatio libelli’ ed ‘emendatio libelli’, in ragione anche, tra l’altro, del principio della celerità ed unicità del processo, ha così statuito:
‘la modif i cazione della domanda ammessa a norma dell’art. 183 c.p.c. può riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa (petitum e causa petendi), sempre che la domanda così modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che per ciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità dofensive della controparte, ovvero l’allungamento dei tempi processuali’ (Cass. SS.UU. 15.6.2015 n. 12310).
Sulla scorta di detto principio, la stessa RAGIONE_SOCIALE, anche di recente, ha ulteriormente così precisato: ‘N el gudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la proppsizione da parte dell’opposto nella comparsa di risposta di domande alternative a quella introdotta in via monitoria è ammissibile se tali domande trovano il loro fondamento nel medesimo interesse che aveva sostenuto la proposizione della
originaria domanda nel ricorso diretto all’ingiunzionie’ (Cass. SS.UU. 15.10.2024 n. 26727).
In sostanza, si è ampliata la portata estensiva dell’art. 183 c.p.c. con specifico riferimento alla possibilità della introduzione di modifiche e precisazione delle originarie domande e tale portata deve intendersi, ovviamente, riferita ad entrambe le parti del processo e, quindi, anche all’opponente ad un decreto ingiuntivo.
Ciò che rileva, evidentemente, è solo che la vicenda sostanziale dedotta in giudizio sia la stessa o che vi sia comunque una stretta connessione tra la nuova domanda e quella originaria.
Nel caso di specie, è evidente che la vicenda sospstanziale alla base del giudizio in questione è rimasta sempre la stessa, in quanto rappresentata dal credito portato dal decreto ingiuntivo e dalla sua determinatezza a fonte anche delle eccezioni di nullità comuque rilevabili d’ufficio dal Giudice in ogni stato e grado del proceesso e che, nella fattispecie in oggetto, sono quelle poste a tutela del consumatore in relazione alla dedotta violazione della specifica disciplina prevista dal Legislatore.
Ne consegue, che non possono ritenersi inammissibili le altre doglianze poste dalla a sostegno della opposizione al decreto ingiuntivo, tanto più che la parte avversaria ha comunque pienamente esercitato la propria difesa in modo compiuto. Ciò detto, e venendo in prima battuta all’esame della eccepita nullità della ‘carta revolving’, alla stregua della documentazione già in atti per come prodotta dalla ricorrente, emerge che il contratto ad essa relativo risulta essere inserito nel contesto di un diverso contratto di finaiziamento e le relative clausole contenute in una allegata informativa non risultane neanche sottoscritta.
Orbene, sul punto è pacifico, alla stregua della stessa pronuncia dell’ABF, che sono nulli i contratti di carte di credito revolving che siano stati inclusi in altri e differenti contratti di finanziamento, atteso che la ‘mera sottoscrizione di una clausola scritta in caratteri minuti e contenuta in un modulo avente ad oggetto la richiesta di un prodotto bancario e/o finanziario del tutto diverso da una carta revolving, le cui condizioni sono riportate in documenti separati e nemmeno sottoscritti dal ricorrente, non può in alcun modo soddisfare il requisito della forma scritta imposta dal TUB, che è finalizzato a soddisfare le esigenze informative del cliente’ (CAF
Collegio di Roma n. 6183/2013; C.d.S. in Adunanza Plenaria Sent. 14/2012; Corte Appello L’Aquila Sent. 6.12.2023)
Né assume rilievo, come pure affermato dalla difesa della cessionaria appellata, il comportmaneto successivo tenuto dal consumatore il quale ha utilizzato comunque la detta carta. Lo afferma, infatti, la stessa S.C. al riguardo, sebbene in relazione alla carta revolving rilasciata da soggetto non iscritto all’UIC, vertendosi comunque in una chiara fattispecie di nullità assoluta (Cass. Sez. 1^ n. 12838/2025).
La conseguenza della nullità del citato contratto, impone la ricostruzione dell’intero rapporto intercorso tra la previo ricalcolo dei soli interessi legali in sostituzione di quelli applicati e, dunque, la esatta rideterminazione del credito ingiunto nel suo complesso e ciò attraverso una espletanda ctu contabile.
Ogni altra questione sarà oggetto della sentenza definitiva ivi compresa la statuizione sulle spese.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, non definitivamente pronunciando su ll’appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 5836/2021, così provvede:
dichiara la nullità del contratto di carta apertura di credito mediante carta di credito revolving;
riserva sugli altri motivi e sulle spese dei due giudizi;
rimette sul ruolo la causa disponendo ctu. come da separata ordinanza.
Così deciso alla camera di consiglio del 13.5.2025.
Il Presidente
Dott.ssa NOME COGNOME
Il Consigliere Relatore Dott. NOME COGNOME