Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 1410 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 1410 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 15/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 34041/2018 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE PROVINCIALE DI CATANZARO, in persona del Direttore generale p.t., rappresentata e difesa dall’Avv. NOME COGNOME con domicilio eletto in Roma, INDIRIZZO;
-ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE
-intimato – avverso la sentenza della Corte d’appello di Catanzaro n. 770/18, depositata il 19 aprile 2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4 ottobre 2023 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
L’Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro convenne in giudizio il RAGIONE_SOCIALE per sentir dichiarare la nullità o pronunciare l’annullamento del lodo depositato l’8 ottobre 2010, con cui il collegio arbitrale nominato per la risoluzione di una controversia insorta in sede di esecuzione di un contratto sottoscritto il 5 dicembre 2007, per l’erogazione di prestazioni di assistenza specialistica in regime di accreditamento, aveva accolto la domanda proposta dal Poliambulatorio, accertando il corrispettivo dovuto a quest’ultimo, nonché per sentir accertare il proprio obbligo di provvedere al pagamento delle prestazioni entro i limiti del tetto di spesa previsto dal contratto.
Si costituì il Poliambulatorio, ed eccepì la cessazione della materia del contendere, chiedendo, in via riconvenzionale, l’accertamento dell’intervenuta definizione della vertenza, in conseguenza di un accordo transattivo stipulato il 13 settembre 2011, con cui l’Asp aveva assunto l’obbligo di corrispondere l’importo di Euro 629.843,97, contro la rinuncia di esso convenuto agl’interessi di mora.
1.1. Con ordinanza del 21 ottobre 2013, il Tribunale di Catanzaro dichiarò inammissibile, per difetto d’interesse, la domanda principale ed accolse parzialmente la domanda riconvenzionale, individuando nell’accordo transattivo la fonte della disciplina del rapporto.
L’impugnazione proposta dall’Asp è stata rigettata dalla Corte d’appello di Catanzaro con sentenza del 19 aprile 2018.
Premesso che l’accordo stipulato il 13 settembre 2011 aveva natura transattiva, avendo l’Asp rinunciato all’impugnazione del lodo arbitrale e a resistere alla pretesa di pagamento del Poliambulatorio, il quale aveva a sua volta rinunciato al pagamento degl’interessi, la Corte ha escluso che la transazione costituisse atto esecutivo del lodo, rilevando che quest’ultimo non recava alcuna statuizione di condanna, ma si limitava ad accertare l’inadempimento da parte dell’Asp dell’obbligo di verificare l’avvenuto superamento del tetto di spesa, e l’Asp aveva ritenuto meritevoli di accoglimento le pretese del Poliambulatorio, impegnandosi al pagamento: ha quindi confermato il difetto d’interesse all’impugnazione del lodo, ritenendo che lo stesso fosse stato su-
perato dall’accordo transattivo, con il quale le parti avevano definitivamente regolato i loro rapporti. Ha escluso che l’interesse all’impugnazione potesse derivare dall’idoneità dell’annullamento del lodo a determinare la caducazione della transazione ai sensi dell’art. 1972 cod. civ. o dal regolamento delle spese dell’arbitrato, osservando che il lodo non era stato impugnato per illiceità della causa o dei motivi comuni ad entrambe le parti, e l’Asp aveva rinunciato ad impugnarlo anche sotto il profilo delle spese. Ha ritenuto inammissibile la questione riguardante la nullità della transazione per difetto di autorizzazione e copertura finanziaria, in quanto estranea al thema decidendum , limitato alla domanda di annullamento del lodo, giacché la transazione era stata allegata dal Poliambulatorio allo scopo di paralizzare l’impugnazione e di ottenere l’accertamento della validità dell’accordo, il Tribunale non si era pronunciato al riguardo, e la relativa statuizione non aveva costituito oggetto d’impugnazione.
Avverso la predetta sentenza l’Asp ha proposto ricorso per cassazione, articolato in tre motivi, illustrati anche con memoria. Il Poliambulatorio non ha svolto attività difensiva.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo d’impugnazione, la ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione dell’art. 1421 cod. civ., nonché l’illogicità della motivazione, osservando che, nell’escludere la rilevabilità d’ufficio della nullità dell’accordo transattivo, la Corte territoriale ha fatto ricorso a una motivazione meramente apparente, essendosi limitata ad affermare l’autonomia dell’accordo rispetto al lodo, senza considerare che la validità e l’efficacia della transazione costituivano il presupposto non solo della domanda riconvenzionale, ma anche dell’eccezione di cessazione della materia del contendere.
Con il secondo motivo, la ricorrente deduce la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., rilevando che la Corte territoriale ha omesso di pronunciarsi in ordine alla questione di nullità dell’accordo transattivo per violazione dello art. 49, quarto comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, espressamente sollevata con l’atto di appello.
Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, osservando che, nel rilevare la carenza
d’interesse ad agire, in conseguenza dell’accordo transattivo, la sentenza impugnata non ha considerato che nel frattempo lo stesso era stato dichiarato nullo dal Tribunale di Catanzaro in un altro giudizio pendente tra le medesime parti.
4. Il primo motivo è parzialmente fondato.
Benvero, nel confermare la carenza d’interesse dell’appellante ad agire per l’impugnazione del lodo arbitrale, la Corte territoriale ha ampiamente e coerentemente illustrato le relative ragioni, osservando che l’accordo transattivo stipulato successivamente tra le parti aveva comportato il superamento delle statuizioni adottate dagli arbitri, non essendosi i contraenti limitati a dare esecuzione alle stesse, ma avendo definitivamente regolato i loro rapporti in maniera autonoma, attraverso la previsione del pagamento integrale della sorta capitale da parte dell’Asp, con la rinuncia del Poliambulatorio agl’interessi moratori maturati.
In quanto perfettamente idonea a consentire la ricostruzione del percorso logico-giuridico seguito per giungere alla decisione, nonché priva d’incongruenze, tale motivazione si sottrae alla censura di apparenza sollevata dalla ricorrente, la quale, nel lamentare l’illogicità del predetto ragionamento, si limita a prendere in considerazione uno solo degli argomenti utilizzati, ovverosia l’autonomia della transazione rispetto al lodo arbitrale, senza inquadrarlo nel discorso complessivamente svolto dalla Corte territoriale. Può quindi escludersi, nella specie, la sussistenza del vizio lamentato, ai fini del quale è necessario che la motivazione, benché graficamente esistente, non renda tuttavia percepibile il fondamento della decisione, in quanto recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, e quindi tale da lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche, congetture (cfr., Cass., Sez. Un., 3/11/2016, n. 22232; Cass., Sez. VI, 1/03/2022, n. 6758; 23/05/2019, n. 13977).
Nel dare atto dell’intervenuto superamento del lodo arbitrale per effetto dell’accordo transattivo successivamente stipulato tra le parti, individuato come fonte esclusiva delle obbligazioni dell’Asp, la Corte territoriale ha peraltro escluso la possibilità di dichiarare la nullità dell’accordo transattivo per
difetto dell’indicazione dell’impegno di spesa e della necessaria copertura finanziaria, in virtù dell’osservazione che tale questione risultava estranea alle domande reciprocamente proposte dalle parti.
Tale rilievo, fondato sulla considerazione che la domanda principale della Asp aveva ad oggetto esclusivamente l’impugnazione del lodo, senza alcun riferimento all’accordo transattivo, mentre quella riconvenzionale del RAGIONE_SOCIALE era volta ad ottenere soltanto l’accertamento della validità dell’accordo, costituisce tuttavia il frutto di una concezione eccessivamente limitata del thema decidendum , non tenendo conto della circostanza, emergente dalla stessa sentenza impugnata, che, attraverso la predetta dichiarazione, il convenuto mirava in definitiva ad ottenere l’accertamento dell’efficacia vincolante dell’accordo transattivo, la cui configurabilità come fonte esclusiva della disciplina del rapporto, sostitutiva delle statuizioni contenute nel lodo, costituiva la premessa logico-giuridica indispensabile per l’affermazione dell’intervenuta cessazione dell’interesse all’impugnazione di quest’ultimo.
Avendo la domanda riconvenzionale ad oggetto l’adempimento dell’accordo transattivo, la cui stipulazione, secondo la prospettazione del convenuto, aveva comportato il superamento del lodo impugnato, la questione riguardante la nullità dell’accordo stesso per violazione dell’art. 49, quarto comma, della legge n. 833 del 1978 non poteva ritenersi estranea all’oggetto del giudizio, incidendo sia sulla configurabilità dell’interesse ad agire per l’impugnazione del lodo che sull’individuazione delle obbligazioni gravanti a carico delle parti: conseguentemente, la Corte d’appello non avrebbe potuto escluderne la rilevabilità d’ufficio, che deve ritenersi consentita, conformemente al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, sotto qualsiasi profilo ed anche ove sia configurabile una nullità c.d. speciale o di protezione, e sempre che la pretesa azionata non venga rigettata in base ad un’individuata «ragione più liquida», sia nell’ipotesi in cui venga chiesto l’adempimento del contratto che in tutte quelle d’impugnativa negoziale (annullamento, risoluzione o rescissione), indipendentemente dalla diversità strutturale delle stesse sul piano sostanziale, giacché tali azioni sono disciplinate da un complesso normativo autonomo ed omogeneo, affatto incompatibile, strutturalmente e funzionalmente, con la diversa dimensione della nullità con-
trattuale (cfr. Cass., Sez. Un., 12/12/2014, nn. 26242 e 26243; Cass., Sez. II, 30/08/2018, n. 21418).
Nessun rilievo può assumere, in contrario, la circostanza che la questione di nullità sia stata sollevata dall’Asp nel corso del giudizio di primo grado e non presa in esame da parte del Tribunale, giacché, in assenza di un’espressa decisione del giudice di primo grado, il potere di rilievo officioso della nullità del contratto spetta anche a quello investito del gravame relativo ad una controversia avente ad oggetto una pretesa che presupponga la validità ed efficacia del rapporto contrattuale oggetto di allegazione, trattandosi di una questione afferente ai fatti costitutivi della domanda, ed integrante perciò un’eccezione in senso lato, rilevabile d’ufficio anche in appello, ai sensi dell’art. 345 cod. proc. civ. (cfr. Cass., Sez. Un., 12/12/2014, n. 26242; Cass., Sez. VI, 15/09/2020, n. 19161; Cass., Sez. II, 17/10/2019, n. 26495).
5. La sentenza impugnata va pertanto cassata, restando assorbiti gli altri motivi, con il conseguente rinvio della causa alla Corte d’appello di Catanzaro, che provvederà, in diversa composizione, anche al regolamento delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti gli altri motivi, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Catanzaro, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma il 4/10/2023