Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 31603 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 31603 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 03/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso n. RG 21956/2020 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato e domiciliata per legge in INDIRIZZO;
-ricorrente-
contro
LA TERZA NOME, in proprio e quale legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE, rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO e elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso l’AVV_NOTAIO;
-controricorrente-
avverso la SENTENZA della Corte d’appello di Firenze n. 740 del 2020 , pubblicata il 6 aprile 2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/11/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Firenze, con sentenza n. 993/2016, accoglieva l’opposizione avverso l’ordinanza ingiunzione n. 32659 del 2014 emessa dall’RAGIONE_SOCIALE nei confronti di NOME COGNOME, in qualità di legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE e, in solido, della società medesima, con la quale era stato intimato il pagamento di € 6.000,00 per la violazione dell’art. 110, comma 9, lett. d), TULPS, per avere il COGNOME collocato in un pubblico esercizio due apparecchi elettronici per il gio co lecito di cui all’art. 110, comma 7, lett. c) del medesimo TULPS, sprovvisti del nulla osta alla messa in esercizio da parte dell’autorità competente.
RAGIONE_SOCIALE proponeva appello, argomentando che anche con riferimento ai giochi di abilità che non davano premi in denaro sussistessero le stesse ragioni di ordine pubblico e di tutela della salute dei consumatori che giustificavano la deroga ai principi comunitari in tema di libertà di stabilimento e di libera prestazione di servizi.
La Corte d’appello di Firenze, nel contraddittorio RAGIONE_SOCIALE parti, con sentenza n. 740/2020, rigettava l’impugnazione.
La P.A. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un motivo.
Parte intimata ha resistito con controricorso e ha depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con un unico motivo la P.A. ricorrente denuncia -in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. la violazione e falsa applicazione dell’art. 38, commi 3 e 4, legge n. 388 del 2000, nel testo sostituito dall’art. 22, comma 2, legge n. 289 del 2002, a decorrere dal 1° gennaio 2003, dell’art. 22, comma 1, legge n. 289 del 2002, dell’art. 110, comma 9, lett. d), TULPS e della direttiva 123/2006/CE.
La ricorrente critica la decisione impugnata perché avrebbe ritenuto che, nel caso di apparecchi da divertimento e intrattenimento senza vincita in denaro, non fosse esigibile il nulla osta di esercizio, non essendovi motivi di ordine pubblico idonei a superare le prescrizioni della Direttiva Servizi. Si aggiunge che la Corte territoriale avrebbe errato avendo affermato che il
nulla osta per la messa in esercizio fosse una duplicazione del nulla osta per la messa in distribuzione e che l’uso di apparecchi come quelli in esame, rientranti nella categoria prevista dall’art. 110, comma 7, lett. c), TULPS, basato su abilità fisica, mentale o strategica, senza vincite in denaro, godesse di una piena liberalizzazione, non essendo assimilabile agli apparecchi di gioco d’azzardo.
1.1) La censura è infondata.
Questa Corte , con l’ordinanza della Sez. II n. 3997 del 13 febbraio 2024 , ha statuito il principio secondo cui, in materia di adempimenti connessi al funzionamento di apparecchi e congegni di intrattenimento da gioco leciti, il rilascio del nulla osta preventivo previsto dall’art. 38 della legge n. 388 del 2000, come modificato dall’art. 22 della legge n. 289 del 2002, è in contrasto con la normativa eurounitaria, in quanto costituisce un ingiustificato vincolo alla libertà di stabilimento all’interno dell’Unione Europea, che non trova giustificazione in un motivo di interesse generale; diversamente, una volta che tali apparecchi siano stati messi in esercizio, sono compatibili con il diritto eurounitario i controlli dello Stato sull’osservanza RAGIONE_SOCIALE prescrizioni tecniche, in quanto giustificati da motivi di interesse generale o di ordine pubblico, individuabili nella necessità di tutelare la salute dei consumatori, potendo tali apparecchi essere modificati per riprodurre giochi d’azzardo.
La giurisprudenza di questa Corte ha chiarito, innanzitutto, quali fossero i limiti di applicabilità della Direttiva ‘liberalizzazione’.
Lo scopo della Direttiva 2006/123/CE era di creare un quadro giuridico per assicurare la libertà di stabilimento e la libera circolazione dei servizi tra gli Stati membri, eliminando gli ostacoli all’esercizio di tali libertà attraverso un coordinamento RAGIONE_SOCIALE legislazioni nazionali.
L’art. 9, par. 1 della Direttiva disponeva che gli Stati membri potevano subordinare l’accesso ad un’attività di servizio ad un regime di autorizzazione soltanto se il regime di autorizzazione non era discriminatorio e se la necessità di un’autorizzazione era giustificata da un motivo di interesse generale, sempre che l’obiettivo non po tesse essere raggiunto con una misura meno restrittiva.
In materia di videogiochi, l’art. 2, lett. g), della Direttiva ne escludeva l’applicabilità limitatamente ‘alle attività di azzardo che implicano una posta di valore pecuniario in giochi di fortuna, comprese le lotterie, i giochi d’azzardo nei casinò e le scommesse’. Ne deriva va che, come correttamente affermato dalla Corte d’appello, la Direttiva si applic ava con riguardo ai giochi leciti, in relazione ad i quali non sussisteva un interesse generale dello Stato al controllo del libero esercizio di un’attività economica.
Del resto, l’art. 4 definiva i ‘motivi di interesse generale’ – che escludevano l’applicazione della Direttiva -i motivi ‘riconosciuti come tali dalla Corte di Giustizia, tra i quali l’ordine pubblico, la sicurezza pubblica, l’incolumità pubblica, la sanità pubblica, il mantenimento dell’equilibrio finanziario del sistema di sicurezza sociale, la tutela dei consumatori e dei destinatari dei servizi…’ .
La natura lecita del gioco non consentiva di enucleare un interesse generale per rendere necessario un controllo per la messa in esercizio degli apparecchi, essendo sufficiente il controllo che investiva il produttore ed il distributore, i quali verificavano la conformità dell’apparecchio alle categorie che ne permetteva l’inquadramento nella categoria del gioco lecito.
Al riguardo, questa Corte ha precisato che il comma 502 dell’art. 1 della legge n. 111 del 2004 , come sostituito dall’art. 7, comma 3 , del d.l. n. 35 del 2005, convertito dalla legge n. 80 del 2005, aveva previsto, anche per gli apparecchi senza vincite di denaro di cui all’art. 110, comma 7, del TUPLS, la verifica tecnica e la certificazione di conformità alle regole del gioco lecito.
Ne conseguiva che la prescrizione del nulla osta per i giochi leciti, prevista dall’art. 38 della legge n. 388 del 2000, come modificato dall’art. 22 della legge n. 289 del 2002, era in contrasto con la normativa eurounitaria in quanto costituiva una duplicazione del controllo da parte del produttore e non rispondeva ad un interesse di carattere generale, dal momento che detti apparecchi non erano contrari all’ordine pubblico e non erano pericolosi per la salute dei consumatori.
Trattandosi di giochi leciti, nella fase della messa in esercizio non era necessaria alcuna verifica tecnica, al fine di constatare che la manomissione
dei dispositivi ovvero dei programmi o RAGIONE_SOCIALE schede, anche solo tentata, risultava automaticamente indicata sullo schermo video dell ‘ apparecchio.
Anche le verifiche tecniche volte a constatare la rispondenza RAGIONE_SOCIALE caratteristiche tecniche, quelle relative alla memoria, alle modalità di funzionamento e di distribuzione dei premi ed ai dispositivi di sicurezza non erano richieste per gli apparecchi che non erogavano denaro sotto forma di vincita o simulava no giochi d’azzardo.
Il rilascio di un nulla osta preventivo sarebbe stato un ingiustificato limite alla circolazione della prestazione dei servizi all’interno dell’Unione Europea, che non trovava giustificazione in un motivo di interesse generale, comportando un vincolo alla libertà di stabilimento per i prestatori di servizi e un ostacolo all’esercizio di tale libertà.
La prestazione del servizio era, quindi, assicurata dalla mera comunicazione da parte dell’esercente, come avv eniva per tutte le attività economiche oggetto di liberalizzazione.
Diversamente, una volta immessi nel mercato, i controlli dello Stato sull’osservanza RAGIONE_SOCIALE prescrizioni tecniche erano giustificati da motivi di interesse generale, individuabili nella necessità di tutelare la salute dei consumatori, potendo tali apparecchi essere modificati per riprodurre il gioco del poker e altri giochi d’azzardo, incidendo negativamente sul fenomeno della ludopatia che tali giochi potevano determinare, soprattutto tra i minori.
Il ricorso deve dunque essere rigettato, in applicazione del seguente principio di diritto:
‘ In materia di adempimenti connessi al funzionamento di apparecchi e congegni di intrattenimento da gioco leciti, il rilascio del nulla osta preventivo previsto dall’art. 38 della legge n. 388 del 2000, come modificato dall’art. 22 della legge n. 289 del 2002, è in contrasto con la normativa eurounitaria, in quanto costituisce un ingiustificato vincolo alla libertà di stabilimento all’interno dell’Unione Europea che non trova giustificazione in un motivo di interesse generale; diversamente, una volta che tali apparecchi siano stati messi in esercizio, sono compatibili con il diritto eurounitario i controlli dello Stato sull’osservanza RAGIONE_SOCIALE prescrizioni tecniche, in quanto giustificati da
motivi di interesse generale o di ordine pubblico, individuabili nella necessità di tutelare la salute dei consumatori, potendo siffatti apparecchi essere modificati per riprodurre giochi d’azzardo ‘.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Infine, bisogna dare atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della P.A. ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto, trattandosi di soggetto ammesso al meccanismo della prenotazione a debito.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio, liquidate in € 2.500,00 per compensi professionali e in € 200,00 per esborsi, oltre agli accessori di legge e alle spese generali nella misura del 15%.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della II Sezione Civile, il 19 novembre 2025.
Il Presidente
NOME COGNOME