Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 12750 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 12750 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 09/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 17695/2019 R.G. proposto da:
NOME e COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in INDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE), che li rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente agli avvocati NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) e NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) per procura in calce al ricorso,
-ricorrenti- contro
COGNOME NOME e COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALE) che li rappresenta e difende per procura a margine del controricorso,
-controricorrenti-
avverso la SENTENZA ellai CORTE D’APPELLO di PALERMO n.804/2019 depositata il 10.4.2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del l’ 11.4.2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
i
ricorrenti lamentano, in relazione all’art. 360 comma primo n. 4) c.p.c., la nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 112 c.p.c., per avere omesso di pronunciarsi sull’eccezione d’inammissibilità di un motivo di appello (sollevata in comparsa di costituzione in appello), ed in relazione all’art. 360 comma primo n.
3), 4) e 5) c.p.c. per avere omesso di considerare il radicale difetto di deduzioni ed allegazioni degli attori nel giudizio di primo grado. Il primo motivo é infondato, in quanto l’impugnata sentenza ha implicitamente respinto l’eccezione d’inammissibilità della domanda sollevata dagli attuali ricorrenti, accogliendo parzialmente le domande di arretramento di alcuni manufatti realizzati dai ricorrenti sull’ex particella 60. In particolare la sentenza impugnata ha spiegato che la domanda volta ad ottenere la demolizione di detti manufatti per violazione delle distanze legali dell’art. 873 cod. civ., in assenza di costruzioni sul fondo degli attori confinante con l’ex particella 60, non poteva che essere riferita alla violazione della normativa edilizia subprimaria locale, integrativa appunto dell’art. 873 cod. civ. (in tal senso ha richiamato Cass. n. 5146/2019 e Cass. sez. un. n. 11320/2018), rappresentata dall’art. 22 delle norme tecniche di attuazione del PRG del Comune di Pantelleria, che impone la distanza di 5 metri dal confine. Del resto gli attuali ricorrenti, nel costituirsi nel giudizio di primo grado, hanno subito mostrato di avere perfettamente compreso quale fosse la domanda della controparte, avendo chiesto di rigettare sia la domanda di accertamento della violazione della distanza tra costruzioni, sia la domanda di accertamento della violazione della distanza minima dal confine imposta dalle norme tecniche di attuazione del PRG del Comune di Pantelleria, ed hanno anche individuato i manufatti ai quali si riferivano le doglianze avversarie, peraltro rappresentati nelle fotografie allegate all’atto di citazione di primo grado, avendo
12) Il terzo ed il quarto motivo, esaminabili congiuntamente in quanto l’accoglimento delle distinte domande di demolizione dei vari manufatti é stato sorretto dalla medesima motivazione dalla Corte d’Appello di Palermo, sono fondati e meritano accoglimento. La sentenza impugnata, infatti, ha fatto discendere in via automatica la violazione dell’art. 22 delle norme tecniche di attuazione del P.R.G. del Comune di Pantelleria, norma integrativa dell’art. 873 cod. civ., con riferimento alla struttura in legno coperta con strati di cannizzo, del forno/barbecue e della legnaia, dalla loro inclusione da parte dell’art. 74 delle norme tecniche di attuazione di quel PRG tra le pertinenze urbanistiche, che non sono considerate ai fini della volumetria autorizzata, omettendo di considerare, ai fini dell’applicazione della distanza legale dal confine, la nozione di costruzione elaborata dalla giurisprudenza della Suprema Corte, e di verificare se la stessa sulla base delle risultanze istruttorie acquisite, si attagliasse, o meno alle caratteristiche costruttive di ciascun manufatto oggetto di contestazione.
In tema di distanze legali, infatti, esiste, ai sensi dell’art. 873 cod. civ., una nozione unica di costruzione, consistente in qualsiasi
opera non completamente interrata avente i caratteri della solidità, stabilità ed immobilizzazione rispetto al suolo, indipendentemente dalla tecnica costruttiva adoperata. I regolamenti comunali, invero, essendo norme secondarie, non possono modificare tale nozione codicistica, sia pure al limitato fine del computo delle distanze legali, poiché il rinvio contenuto nella seconda parte dell’art. 873 cod. civ. ai regolamenti locali è circoscritto alla sola facoltà di stabilire una distanza maggiore (Cass. 5.1.2024 n. 345; Cass. n. 23843 del 2018; Cass. 29.1.2018 n. 2093; Cass. n.144/2016; Cass. n. 19530/2005; Cass. 26.1.2005 n. 1556; Cass. 22.7.2010 n. 17242), per cui la Corte d’Appello di Palermo deve giudicare in base alla nozione della normativa statale se i manufatti oggetto di contestazione rientrino nella nozione di costruzione e siano quindi soggetti alle distanze legali.
La sentenza impugnata va quindi cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio per nuovo esame, sulla base dei citati principi, alla Corte d’Appello di Palermo in diversa composizione, che provvederà anche per le spese di legittimità.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione accoglie il terzo ed il quarto motivo, rigetta i restanti, cassa l’impugnata sentenza in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte d’Appello di Palermo in diversa composizione, che provvederà anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso nella camera di consiglio dell’11.4.2024