Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 831 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 831 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/01/2023
sul ricorso RG n. 1998 anno 2021 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE , rappresentati e difesi dall’avvocato AVV_NOTAIO;
ricorrente
contro
Eredità giacente di COGNOME NOME, in persona del curatore NOME COGNOME , rappresentata e difesa dall’avvocato NOME AVV_NOTAIO;
contro
ricorrente e ricorrente incidentale avverso la sentenza n. 1312/2019 della Corte di appello di Salerno, depositata il giorno 26 settembre 2019
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 5 dicembre 2022 dal AVV_NOTAIO
NOME.
FATTI DI CAUSA
1. -Con citazione notificata il 10 novembre 2004 NOME COGNOME in proprio e quale legale rappresentante di RAGIONE_SOCIALE ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo con cui, su ricorso di RAGIONE_SOCIALE, era stato intimato il pagamento della somma di euro 450.000,00, maggiorato di interessi e spese, quale parte del corrispettivo dovuto per la costruzione di un centro sportivo polifunzionale costituito da un campo di calcetto e da una piscina. Parte opponente ha eccepito l’incompetenza del Tribunale di Salerno per essere compet ente quello di Velletri e l’improponibilità della domanda, per essere la controversia deferita agli arbitri in virtù della scrittura privata del 28 marzo 2000, da ritenersi l’unica che regolamentava il rapporto tra le parti, giacché con controdichiarazione del 7 novembre 2002 si era dato atto della natura simulata di altri accordi che l’ingiungente ha affermato essere intervenuti successivamente. Nella citazione in opposizione si è sostenuto che la società intimata era debitrice della minor somma di lire 500.000.000, da rimborsarsi con un piano rateale venticinquennale, non avendo effetto tra le parti la lettera di intenti del 5 febbraio 2002 e il contratto di appalto del 30 luglio dello stesso anno: atti, questi, dichiarati espressamente inefficaci nella richiamata controdichiarazione del 7 novembre 2002, la quale aveva chiarito che il rapporto risultava essere regolato, in tutto e per tutto, dall’accordo del 28 marzo 2000.
RAGIONE_SOCIALE si è costituita in giudizio e all’udienza del 4 maggio 2005 ha proposto querela di falso con riguardo alla scrittura privata del 7 novembre 2002.
Il Tribunale, dopo aver rigettato l’eccezione di incompetenza con sentenza parziale impugnata con un regolamento di competenza, poi respinto da questa Corte, ha dichiarato inammissibile la querela di falso
e quindi accolto l’eccezione di compromesso, ritenendo che la controversia dovesse essere deferita ad arbitri per effetto della controdichiarazione del 7 novembre 2002, intercorsa tra NOME COGNOME, quale legale rappresentante di RAGIONE_SOCIALE, e NOME COGNOME, quale legale rappresentante di RAGIONE_SOCIALE. Ha dunque revocato il decreto ingiuntivo opposto.
RAGIONE_SOCIALE, qualificatasi come società avente causa di RAGIONE_SOCIALE, ha proposto appello. A questo ha resistito il curatore dell’eredità giacente di NOME COGNOME e la società RAGIONE_SOCIALE. Sono intervenuti in giudizio NOME COGNOME e NOME COGNOME, soci di RAGIONE_SOCIALE, nel frattempo cancellata dal registro RAGIONE_SOCIALE imprese.
La Corte di appello di Salerno, con sentenza pubblicata il 26 settembre 2019, ha respinto il gravame.
Ricorre per cassazione, con tre motivi, la società RAGIONE_SOCIALE. Resiste con controricorso il curatore della nominata eredità giacente, la quale ha svolto una impugnazione incidentale condizionata basata su di un mezzo di censura. Sono state depositate memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
-Col primo motivo viene denunciata la violazione degli artt. 132 e 115 c.p.c., nonché dell’art. 1230 c.c.. I ricorrenti lamentano che la Corte di appello abbia trascurato di considerare il verbale di consegna del 16 aprile 2003, il quale dim ostrava che l’originario rapporto disciplinato dalla scrittura privata del 28 marzo 2000, avente ad oggetto una piscina scoperta, doveva tenersi distinto dai successivi accordi verbali, con il quale le parti sostituirono il primo contratto, addivenendo a una nuova pattuizione, relativa a una piscina coperta. Si deduce essere inverosimile che RAGIONE_SOCIALE avesse abbuonato a COGNOME la differenza tra il costo della piscina scoperta di euro 258.228,45 e quello della piscina coperta, pari a euro 769.220,66. Ad avviso di chi impugna risulterebbe ben più verosimile che i contraenti avessero
novato l’originario rapporto. La Corte di merito av rebbe inoltre omesso di dare atto della firma di COGNOME in calce al richiamato verbale del 16 aprile 2003. Tale scritto documenterebbe una vera e propria novazione, avendo le parti sostituito l’oggetto dell’obbligazione (non più una piscina scoperta, ma una coperta), con estinzione del rapporto originario. Applicando l’art. 1230 c.c. «si sarebbe dovuto stabilire come minimo che la dichiarazione del 7 dicembre 2002 ─ salvo l’accertamento della sua falsità ─ andava integrata con il successivo ‘verbale di consegna’ ».
Il motivo appare fondato.
Va anzitutto disattesa l’eccezione della parte controricorrente quanto all’autosufficienza del motivo. Anzitutto, per quanto si dirà, viene in questione il difetto di motivazione su uno dei motivi di appello: difetto che si configura in ragione del mancato esame di una RAGIONE_SOCIALE censure articolate dall’odierna istante all’interno del mezzo di gravame: è indubbio, sotto tale profilo, che ai fini della decisione del ricorso per cassazione non rilevi, in sé il contenuto del documento. Infatti, la verifica dell’osservanza di quanto prescritto dall’art. 366, comma 1, n. 6), c.p.c. deve compiersi con riguardo ad ogni singolo motivo di impugnazione e la mancata specifica indicazione (ed allegazione) dei documenti sui quali ciascuno di essi, eventualmente, si fondi può comportarne la declaratoria di inammissibilità solo quando si tratti di censure rispetto alle quali uno o più specifici atti o documenti fungano da fondamento, e cioè quando, senza l’esame di quell’atto o di quel documento, la comprensione del motivo di doglianza e degli indispensabili presupposti fattuali sui quali esso si basa, nonché la valutazione della sua decisività, risulterebbero impossibili (Cass. Sez. U. 5 luglio 2013, n. 16887). Va peraltro osservato che del verbale di consegna del 16 aprile 2003, menzionato nel motivo di impugnazione, la ricorrente ha operato la trascrizione e indicato la localizzazione all’interno del fascicolo di causa (cfr. pag. 8 del ricorso): sicché , anche a prescindere da quanto appena osservato, devono ritenersi comunque
soddisfatte le condizioni richieste dalla giurisprudenza di questa Corte (condizioni date, appunto, dalla riproduzione del documento nel ricorso e dall’ indicazione di puntuali indicazioni necessarie alla sua individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione: Cass. Sez. U. 27 dicembre 2019, n. 34469).
Ciò posto, la ricostruzione dell’odierna parte ricorrente è incentrata su di una modificazione dell’originario accordo contrattuale: modificazione intervenuta in forma verbale – quindi senza l’adozione di alcuna valida clausola compromissoria – consistente nella novazione dell’obbligazione originaria, avente ad oggetto il rimborso RAGIONE_SOCIALE spese dell’edificazione, a cura di RAGIONE_SOCIALE, di una piscina scoperta, stimato in lire 500.000.000 (secondo quanto pattuito nel contratto del 28 marzo 2000); il nuovo assetto regolatorio prevedeva, secondo gli attuali istanti, il rimborso della spesa funzionale alla realizzazione, sempre da parte della detta società, di un diverso manufatto, vale a dire una piscina coperta, il cui onere finanziario era risultato essere ben superiore (euro 769.220,66).
La Corte di appello ha esaminato il motivo di appello vertente sulla dedotta ammissibilità della querela di falso e ha ritenuto, conformemente al Giudice di prime cure, che, con riferimento una scrittura privata del 7 novembre 2002, si era fatta questione di un riempimento contra pacta , insuscettibile, come tale, di essere impugnato con lo strumento di cui agli artt. 221 ss. c.p.c.. Mette conto qui di rammentare che a mezzo dell’atto sopraindicato erano stati dichiarati privi di effetti la lettera di intenti del 5 febbraio 2002 e il contratto di appalto al 30 luglio 2002 ed era stato riconosciuto che il rapporto tra le parti risultava integralmente disciplinato dall’ accordo intervenuto il 28 marzo 2000, il quale conteneva la clausola compromissoria.
E’ , tuttavia, la stessa sentenza impugnata a dar conto (pag. 6) di
come l’appellante avesse dedotto, col secondo motivo di appello, che il verbale di consegna del 16 aprile 2003, ove si conveniva, tra l’altro, che il prezzo dell’impianto sarebbe stato pagato «come da accordi verbali», recava la sottoscrizione di COGNOME, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, e che esso costituiva la dimostrazione del fatto che l’originario rapporto regolamentato dalla scrittu ra privata del 28 marzo 2000, relativo alla costruzione di una piscina scoperta, era diverso dal patto verbale con il quale le parti avevano concordato la costruzione di una piscina coperta. Ed è sempre la pronuncia oggetto dell’odierna impugnazione (pag. 7) a rilevare che RAGIONE_SOCIALE aveva lamentato l’omessa statu i zione sulla natura novativa dell’accordo per la costruzione della piscina coperta in luogo di quella scoperta.
Ora, la Corte di merito mostra di esaminare questo secondo motivo di appello con esclusivo riguardo al sunnominato profilo dell’ammissibilità della querela di falso della controdichiarazione del 7 novembre 2002: ma è indubbio che essa era tenuta a prendere posizione anche sul successivo verbale di consegna del 16 aprile 2003 in cui – va qui osservato per mera completezza non si faceva più menzione dell’originario accordo del 28 marzo 2000, ma del «prezzo, al costo, dell’impianto», che avrebbe dovuto «essere pagato entro centoventi giorni dalla sua quantificazione, così come convenuto degli accordi verbali» (cfr. ricorso, pag. 8, ove trascrizione del documento). L’esito di un tale scrutinio era del resto in grado di riflettersi sulla decisione degli altri temi di cui la Corte di appello era stata pure investita: infatti, in tanto poteva dirsi decisiva la querela di falso, in quanto non fosse risultata provata, attraverso il richiamato verbale di consegna, l’esistenza di accordi verbali prevalenti sull’assetto definito dalla controdichiarazione del 7 novembre 2000; e in tanto poteva conferirsi centralità alla clausola compromissoria, in quanto non fosse emerso che le parti intesero novare l’ac cordo che la conteneva.
In conclusione, sul punto che interessa la sentenza risulta affetta
da un’ anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante (secondo la ben nota formula di Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, nn. 8053 e 8054).
Col secondo mezzo ci si duole della violazione dell’art. 221 c.p.c.. Ad avviso dei ricorrenti sarebbe palese l’«utilizzazione assolutamente abnorme» del foglio in bianco da parte di COGNOME, non potendosi dubitare che lo stesso diede luogo a un riempimento absque pactis. Si deduce, inoltre, sia mancata alcuna argomentazione sul motivo di appello fondato sul rilievo per cui l’accordo relativo alla costruzione della piscina coperta fu concluso oralmente, onde lo stesso non poteva contenere alcuna valida clausola compromissoria: clausola che doveva invece essere pattuita per iscritto.
Il terzo mezzo oppone la violazione degli artt. 819 ter e 42 c.p.c.. L a Corte di appello avrebbe errato nell’escludere che quella relativa alla competenza arbitrale integrasse una questione di rito e ad escludere, in conseguenza, che sulla stessa si fosse formato il giudicato, a seguito della pronuncia con cui questa Corte aveva deciso il ricorso per regolamento di competenza.
Per le ragioni che precedono i due motivi possono ritenersi assorbiti.
3 . – Col ricorso incidentale condizionato è dedotta la violazione degli artt. 279 e 2909 c.c.. Viene affermato che l’ordinanza del 5 febbraio 2015 conterrebbe un accertamento meramente sommario riferito, in ogni caso, alla sola legittimazione processuale di NOME, in raffronto alla lettera di cessione di credito, unico documento prodotto a tal fine della controparte e mai trasmesso agli opponenti. Si contesta, in conseguenza, che si sia formato alcun giudicato interno al riguardo, come invece ritenuto dalla Corte di merito, tanto più in considerazione del fatto che la legittimazione attiva non era stata negata. Si osserva, poi, che, nella fattispecie, non era stata fornita alcuna prova dell’asserita cessione del credito alla società RAGIONE_SOCIALE.
Il motivo è inammissibile.
La Corte di appello ha affermato che sul punto della legittimazione processuale della società appellante si era formato il giudicato, visto che l’ordinanza del 5 febbraio 2015, con cui era stata motivatamente rigettata la relativa eccezione sollevata dagli appellati, aveva natura decisoria e avrebbe dovuto essere perciò impugnata con l’appello, salva riserva di gravame differito. Ha aggiunto che, in ogni caso, la società RAGIONE_SOCIALE era avente causa di RAGIONE_SOCIALE, oramai cancellata nel registro RAGIONE_SOCIALE imprese e che l’intervento in giudizio dei due unici soci di quest’ultima società, in adesione all’impug nazione di NOME, consentiva di ritenere correttamente instaurato il contraddittorio.
La prima ratio decidendi , incentrata sul giudicato interno, non è stata efficacemente censurata, e tanto preclude la cassazione della sentenza. Il ricorrente incidentale contesta che la statuizione assunta dalla Corte di merito sulla legittimazione ad impugnare di NOME avesse i connotati della decisorietà e definitività , sostenendo, tra l’altro, che solo un accertamento negativo al riguardo avrebbe potuto essere oggetto di gravame, o di riserva di gravame. Ebbene, per stabilire se un provvedimento costituisca sentenza o ordinanza endoprocessuale, è necessario avere riguardo non alla sua forma esteriore o all’intestazione adottata, bensì al suo contenuto e, conseguentemente, all’effetto giuridico che esso è destinato a produrre, sicché hanno natura di sentenze -soggette agli ordinari mezzi di impugnazione e suscettibili, in mancanza, di passare in giudicato -i provvedimenti che, ai sensi dell’art. 279 c.p.c., contengono una statuizione di natura decisoria (sulla giurisdizione, sulla competenza, ovvero su questioni pregiudiziali del processo o preliminari di merito), anche quando non definiscono il giudizio (Cass. 19 febbraio 2018, n. 3945; Cass. 19 dicembre 2014, n. 27127). Spettava al ricorrente incidentale fornire indicazioni, quanto al contenuto del provvedimento in discussione, idonee a dar ragione della fallacia del rilievo formulato dalla Corte di appello sottoposto a censura.
Di contro, il motivo di ricorso si mostra, al riguardo, del tutto carente di specificità.
4. – In conclusione, va accolto il ricorso principale, con riguardo al primo motivo, e dichiarato inammissibile quello incidentale. La sentenza è cassata, con rinvio della causa alla Corte di appello di Salerno, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo e dichiara assorbiti i restanti motivi del ricorso principale; dichiara inammissibile il ricorso incidentale condizionato; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di appello di Salerno, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità; ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente incidentale , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 1ª Sezione