Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 3312 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 3 Num. 3312 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 14/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 25253/2023 R.G. proposto da:
NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall ‘ avvocato NOME COGNOME, presso il cui indirizzo di posta elettronica certificata è domiciliato per legge;
-ricorrente-
contro
SOCIETÀ RAGIONE_SOCIALE (SO.GE.R.T.) e COMUNE DI CASTEL VOLTURNO;
-intimati- avverso la SENTENZA del GIUDICE DI PACE di SANTA MARIA CAPUA VETERE n. 6250/2023, depositata il 17/05/2023;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/02/2026 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1. NOME COGNOME proponeva opposizione innanzi al Giudice di pace di Santa Maria Capua Vetere avverso l’ingiunzione fiscale n. 2020/14, emessa dalla RAGIONE_SOCIALE, quale concessionaria del servizio di riscossione per il Comune di Castel Volturno, con la quale gli era stato intimato il pagamento della somma di euro 2.323,48, dovuta, a titolo di spese processuali, in forza della sentenza del TAR Campania n. 2962/2013. In particolare, l’opponente deduceva il difetto di legittimazione della società concessionaria a procedere mediante l’ingiunzione fiscale prevista dal R.D. n. 639 del 1910, nonché la nullità e/o inesistenza della notificazione dell’ingiunzione e vizi di legittimità formale dell’atto.
Si costituiva in giudizio la RAGIONE_SOCIALE, la quale: in via preliminare, eccepiva la tardività dell’opposizione, in quanto le censure dedotte integravano un’opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c., soggetta al termine decadenziale di venti giorni dalla notificazione dell’ingiunzione; nel merito, chiedeva il rigetto dell’opposizione.
Disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti del Comune di Castel Volturno, quale ente impositore, quest’ultimo si costituiva, aderendo alle difese della concessionaria e chiedendo il rigetto dell’opposizione.
Il Giudice di pace di Santa Maria Capua Vetere, con sentenza n. 6250/2023, dichiarava l’opposizione inammissibile, qualificandola come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. e ritenendola tardiva, in quanto proposta oltre il termine di venti giorni decorrente dalla notificazione dell’ingiunzione fiscale. In punto di regolamentazione delle spese processuali, le compensava tra le parti.
Avverso tale sentenza il COGNOME ha proposto ricorso per cassazione.
Non hanno volto difese gli intimati RAGIONE_SOCIALE e Comune di Castel Volturno.
Per l’odierna adunanza camerale il Procuratore Generale non ha rassegnato conclusioni scritte.
Il Difensore di parte ricorrente non ha depositato memoria.
La Corte si è riservata il deposito della motivazione entro il termine di giorni sessanta dalla decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
NOME COGNOME articola in ricorso un unico motivo con il quale denuncia: <>, nella parte in cui la corte territoriale ha erroneamente dichiarato l’opposizione tardiva, avendo riguardo alla data di ricezione dell’atto da parte della RAGIONE_SOCIALE (16 luglio 2020), mentre, rispetto alla data risultante dal timbro dell’ufficiale giudiziario, attestante la consegna dell’atto (8 luglio 2020), avrebbe dovuto ritenerla proposta nel termine di venti giorni dalla notificazione (e, quindi, tempestivamente). Sostiene che, in applicazione del principio di scissione soggettiva degli effetti della notificazione, sancito dall’art. 149 c.p.c., come interpretato dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità, la notificazione si perfeziona per il notificante al momento della consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario.
Va dato preliminarmente atto del fatto che il ricorso, introduttivo del presente giudizio di legittimità, è ammissibile.
Infatti, in applicazione del principio dell’apparenza, il mezzo di impugnazione va identificato in quello previsto per il tipo di provvedimento come qualificato dal giudice che lo pronuncia: e, quindi, correttamente il soccombente, nella specie, propone il ricorso per cassazione, per quanto singolare sia la qualificazione dell’azione operata dal giudice di pace come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., neppure impugnata da alcuna delle parti.
Sotto altro profilo, il ricorso, pur non contenendo la trascrizione integrale dell’atto notificato e non recando un’espressa localizzazione del documento nel fascicolo di legittimità, supera comunque la soglia dell’ammissibilità. La giurisprudenza di questa Corte ha più volte chiarito che il requisito dell’autosufficienza deve essere inteso in senso funzionale e non formalistico, essendo richiesto solo che il ricorso contenga gli elementi necessari a consentire alla Corte la valutazione del motivo, senza necessità di ricorrere ad atti esterni ( ex multis , Cass. SU 8077/2012). Nel caso di specie, il ricorrente ha descritto con sufficiente precisione la sequenza notificatoria ed ha indicato specificamente la presenza, sull’originale dell’atto di opposizione, del timbro RAGIONE_SOCIALE recante la data dell’8.7.2020, elemento centrale e decisivo della doglianza: la descrizione della documentazione e l’indicazione degli estremi del timbro RAGIONE_SOCIALE permettono alla Corte di svolgere il controllo richiesto, sì che eventuali carenze formali possono ritenersi superabili.
Nel merito, il ricorso è fondato.
Il giudice di pace, nell’affermare la tardività dell’opposizione, ha fatto decorrere il termine di venti giorni ex art. 617 c.p.c. dalla data di ricezione dell’atto da parte della destinataria concessionaria (16.7.2020), trascurando che, per il notificante, il procedimento notificatorio si perfeziona al momento della consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario, come stabilito dall’art. 149, ult. comma, c.p.c. e dalla consolidata giurisprudenza costituzionale (Corte cost. n. 447/2002, n. 132/2004 e n. 3/2010) e di legittimità (Cass. Sez. Un. 14294/2007; Cass. n. 13640/2013).
Nel caso di specie, la tempestiva consegna all’RAGIONE_SOCIALE risulta attestata dal timbro recante la data dell’8.7.2020, da cui discende che l’opposizione, notificata entro i venti giorni, non poteva essere dichiarata inammissibile.
L’errore del giudice di merito integra dunque violazione di legge, ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.: e comporta la cassazione della sentenza impugnata.
Per le ragioni che precedono, dell’impugnata sentenza, assorbita ogni altra e diversa questione, s’impone la cassazione in relazione, con rinvio al Giudice di Pace di Santa Maria Capua Vetere, che nella persona di altro magistrato, ritenuta ammissibile l’opposizione, procederà ad esaminarla sotto ogni altro profilo di rito e, se del caso, nel merito, provvedendo pure in ordine alle spese del giudizio di cassazione.
Stante l’accoglimento del ricorso, non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello eventualmente dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
P. Q. M.
La Corte:
accoglie il ricorso e, per l’effetto:
cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e
rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, al Giudice di Pace di Santa Maria Capua Vetere, in persona di diverso magistrato.
Così deciso in Roma, il 6 febbraio 2026, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile.
Il Presidente NOME COGNOME