Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 14906 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 14906 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 04/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 14689/2023 R.G. proposto da :
COGNOME rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME
-ricorrente-
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;
-intimato- avverso il DECRETO della CORTE D’APPELLO di BARI n. 131/2023 depositata il 17/01/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/01/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
PREMESSO CHE
NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso il decreto della Corte d’appello di Bari n. 131/2023, che ha dichiarato inammissibile l’opposizione proposta dal ricorrente avverso il decreto che aveva rigettato la sua domanda di equa riparazione per l’irragionevole durata di un processo. La Corte d’appello ha rilevato che il ricorrente ha depositato nel fascicolo telematico copia del procedimento notificatorio effettuato dall’ufficiale giudiziario, che ha attestato di avere notificato copia conforme del ricorso in opposizione con allegato il decreto di fissazione dell’udienza al Ministero della giustizia presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato; ha poi osservato di avere invitato l’opponente a fornire la prova della regolare notifica del ricorso in opposizione e di tutti gli altri atti al Ministero, precisando che ‘in difetto l’opposizione sarà dichiarata inammissibile’; ha affermato che ‘la modalità cartacea di notifica non è più ammessa, salvo difficoltà, disservizi o malfunzionamenti di carattere tecnico, in questa fattispecie neppure adombrati, soprattutto quando il destinatario è l’Avvocatura dello Stato’. Considerato che l’opponente non aveva provveduto alla notificazione con le predette modalità telematiche, la Corte d’appello ha dichiarato inammissibile l’opposizione e per l’effetto ha confermato il decreto opposto.
L’intimato Ministero della giustizia non si è costituito.
CONSIDERATO CHE
Il ricorso è articolato in due motivi.
Il primo motivo contesta violazione e/o falsa applicazione degli artt. 137, 138 e 144 c.p.c., 3bis , commi 1bis e 1ter della legge 53/1994, 35 d.lgs. 149/2022, 22 e 23 d.lgs. 82/2005: l’obbligatorietà delle notificazioni telematiche è entrata in vigore con la riforma Cartabia solo a fare data dal 18 ottobre 2022, con effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023; sia il comma 1bis dell’art. 3 -bis della legge 53/1994 sia l’art. 3 -ter della medesima
legge risultano applicabili ai soli giudizi instaurati dopo il 28 febbraio 2023, così come i nuovi commi 6 e 7 dell’art. 137 c.p.c.; pertanto il procedimento notificatorio utilizzato dal ricorrente, che ha proceduto con una notificazione a mani è rispettoso della normativa in vigore nel periodo compreso tra il 4 luglio 2009 e il 17 ottobre 2022.
Il motivo è fondato. Ad avviso della Corte d’appello di Bari, nel momento in cui è stata posta in essere la notificazione, ossia nel mese di febbraio del 2022, non era più ammessa la modalità cartacea di notificazione degli atti all’Avvocatura dello Stato. Al riguardo la Corte d’appello richiama l’art. 16 -bis comma 1 del d.l. 179/2012, disposizione in effetti in vigore dal 30 giugno 2015 che riguarda però il deposito telematico degli atti e non la loro notificazione. L’obbligo di notificazione degli atti alle pubbliche amministrazioni in via telematica, per il quale, ove il destinatario sia un soggetto per il quale la legge prevede l’onere di munirsi di un domicilio digitale risultante dai pubblici elenchi, l’avvocato deve esegue la notificazione a mezzo di posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato, è invece stato introdotto dal d.lgs. 149/2022 con effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023.
La notificazione in esame del ricorso e del decreto di fissazione della data dell’udienza, effettuata con modalità analogica dall’ufficiale giudiziario all’Avvocatura dello Stato, è pertanto notificazione da considerarsi valida. D’altro canto, come ha recentemente sottolineato la Corte europea dei diritti dell’uomo (sentenza 23 maggio 2024, NOME c. Italia) ‘i tribunali nazionali devono evitare il formalismo eccessivo che è contrario all’obbligo di assicurare il diritto concreto ed effettivo di accesso a un tribunale previsto dall’articolo 6, § 1 della convenzione’ e ‘le nuove tecnologie dovrebbero essere utilizzate come strumenti per migliorare l’accesso effettivo e concreto alla giustizia e dovrebbe
esservi la supervisione dei giudici sulla loro messa in opera in modo da garantire i diritti procedurali delle parti’.
L’accoglimento del primo motivo comporta l’assorbimento del secondo motivo che in via subordinata, in ipotesi di accertata nullità della notificazione, contesta alla Corte d’appello di non avere concesso un nuovo termine per rinnovarla.
Il provvedimento impugnato va pertanto cassato e la causa deve essere rinviata alla Corte d’appello di Bari, che deciderà l’opposizione proposta dal ricorrente; il giudice di rinvio provvederà anche in relazione alle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d’appello di Bari in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda