Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 27569 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 27569 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/10/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 30927/2020 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO COGNOME NOME (CODICE_FISCALE);
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), che la rappresenta e difende unitamente all’AVV_NOTAIO COGNOME NOME (CODICE_FISCALE);
-controricorrente-
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE
-intimata- avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di VENEZIA n. 2484/2020, depositata il 24/09/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/05/2025
dal Consigliere NOME COGNOME.
PREMESSO CHE
1. Nel 2010 la società RAGIONE_SOCIALE, dato atto di essere promissaria acquirente di dieci garages in corso di costruzione in base a un contratto preliminare di vendita del 30 marzo 2009, ha citato in giudizio la società promittente venditrice RAGIONE_SOCIALE, chiedendo al Tribunale di Padova di pronunciare la risoluzione del contratto per decorso del termine essenziale di cui all’art. 4 del contratto e di condannare la convenuta al pagamento del doppio della caparra. L’attrice ha dedotto che RAGIONE_SOCIALE, a sua volta, il 17 dicembre 2008 aveva stipulato un contratto preliminare di compravendita con la società RAGIONE_SOCIALE, con cui si era impegnata ad acquistare ventuno garages, tra i quali erano compresi i garages promessi in vendita all’attrice. Si è costituita RAGIONE_SOCIALE, che ha dedotto che il precedente contratto preliminare si era risolto per inadempimento di RAGIONE_SOCIALE che non aveva completato i garages, così che la mancata stipulazione del contratto definitivo con l’attrice era da attribuirsi all’inadempimento di RAGIONE_SOCIALE, che chiedeva di chiamare in causa e nei cui confronti faceva valere domanda di manleva e di risarcimento dei danni. RAGIONE_SOCIALE si è costituita, tra l’altro eccependo la mancanza di vincolo funzionale tra i due contratti preliminari e la lievità dei vizi denunciati dall’attrice, nei cui confronti proponeva domanda di risarcimento dei danni.
Con la sentenza n. 163/2018 il Tribunale di Padova ha accertato la risoluzione del contratto preliminare concluso tra l’attrice RAGIONE_SOCIALE e la convenuta RAGIONE_SOCIALE per decorso del termine essenziale previsto dal contratto, ha condannato RAGIONE_SOCIALE a pagare il doppio della caparra ricevuta (euro 400.000), ha condannato la terza chiamata RAGIONE_SOCIALE a tenere indenne RAGIONE_SOCIALE dalle conseguenze sfavorevoli della sentenza e ha pronunciato condanna generica nei confronti di RAGIONE_SOCIALE di risarcimento dei danni nei confronti di RAGIONE_SOCIALE.
La sentenza è stata appellata in via principale da RAGIONE_SOCIALE e in via incidentale da RAGIONE_SOCIALE, che hanno entrambe chiesto la riforma della sentenza impugnata; in via subordinata RAGIONE_SOCIALE ha domandato il rigetto dell’appello principale. Con la sentenza n. 2484/2020, la Corte d’appello di Venezia ha rigettato sia l’appello principale di RAGIONE_SOCIALE che quello incidentale di RAGIONE_SOCIALE.
Avverso la sentenza ricorre per cassazione RAGIONE_SOCIALE in liquidazione.
Resiste con controricorso RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE).
L’intimata RAGIONE_SOCIALE non ha proposto difese.
Memoria è stata depositata dalla ricorrente e dalla controricorrente.
CONSIDERATO CHE
Preliminarmente all’esame dei cinque motivi in cui è articolato il ricorso vi è la necessità di verificare la regolarità della instaurazione del contraddittorio nel presente giudizio.
Il ricorso per cassazione è stato notificato il 26 novembre 2020. La notificazione ad RAGIONE_SOCIALE, originaria attrice e appellata, è stata effettuata alla società in persona del legale rappresentante presso il suo difensore costituito e domiciliatario nel giudizio d’appello, l’AVV_NOTAIO . La società è rimasta intimata.
La controricorrente ha prodotto estratto della sentenza con la quale è stato dichiarato il fallimento della società RAGIONE_SOCIALE ed è
stato nominato curatore il dott. NOME COGNOME. La sentenza risulta pubblicata il 16 luglio 2020, due giorni dopo la decisione della sentenza d’appello impugnata, che appunto decisa il 14 luglio 2020 è stata poi depositata il 24 settembre 2020.
Il fallimento della società RAGIONE_SOCIALE è quindi intervenuto dopo la decisione d’appello , durante la pendenza del termine per la proposizione del ricorso per cassazione. In tale ipotesi -ha affermato più volte questa Corte -il ricorso per cassazione deve essere proposto e notificato nei confronti del fallimento, mentre ove sia proposto nei confronti del soggetto in bonis e notificato al procuratore domiciliatario nel giudizio d’appello, è nullo ai sensi degli artt. 163 e 164 c.p.c., ma la nullità è sanata dalla notifica effettuata, in rinnovazione, al curatore fallimentare (cfr. Cass. n. 16070/2014 e, da ultimo, Cass. n. 9719/2025).
Va pertanto disposta la rinnovazione della notificazione del ricorso al Fallimento della società in persona del curatore.
P.Q.M.
La Corte dispone la rinnovazione della notificazione del ricorso al Fallimento della società RAGIONE_SOCIALE, in persona del curatore, da effettuarsi nel termine perentorio di giorni trenta dalla comunicazione della presente ordinanza.
Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della sezione seconda civile, in data 13 maggio 2025.
Il Presidente NOME COGNOME