Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 5908 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 5908 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 16/03/2026
Rinnovazione della notifica -art. 330 ult. Co. -notificazioni nel domicilio eletto -art. 17 d.lgs. n. 546 del 1992
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 11755/2020 R.G. proposto da:
NOME COGNOME NOME, rappresentata e difesa dagli AVV_NOTAIO e NOME COGNOME
-ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE-RISCOSSIONE
-intimata – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. LOMBARDIA, n. 4796/2019, depositata in data 27 novembre 2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 4
febbraio 2026 dal consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME proponeva ricorso dinanzi alla C.t.p. di Milano avverso intimazione di pagamento (n. 09720170056142522000) su cartella di pagamento (n. NUMERO_CARTA) emessa per il recupero dell’ Irpef dovuta su ll’ indennità di fine rapporto di lavoro relativa all’ anno 2007; assumeva di non aver ricevuto la notifica della cartella e che il credito, relativo all’annualità 2007, e di cui era venuta a conoscenza solo nel 2017, era prescritto.
La CTP accoglieva il ricorso, nella contumacia della convenuta RAGIONE_SOCIALE, rilevando che non vi era prova della rituale notifica della cartella.
Contro tale sentenza proponeva appello, dinanzi alla C.t.r. della Lombardia, l’ RAGIONE_SOCIALE, la quale, con la sentenza di cui all’epigrafe, lo accoglieva, ritenendo che la cartella di pagamento fosse stata ritualmente notificata
Avverso detta sentenza la contribuente propone ricorso per cassazione affidato a quattro motiv i nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE, che non ha svolto attività difensiva.
Con ordinanza interlocutoria n. 13922 del 2025 questa Corte ha disposto ex art. 291 c.p.c., la rinnovazione della notificazione all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE –RAGIONE_SOCIALE in conformità all’art. 330 c.p.c.
La contribuente ha versato in atti il ricorso nuovamente notificato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La contribuente propone quattro motivi di ricorso.
1.1. Con il primo denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione di norme di diritto in relazione agli artt. 58, secondo comma, e 60, primo comma, lett. e), e terzo comma, d.P.R. n.600 del 1973, all’art. 26, d.P.R. n. 602 del 1973, all’art. art. 140 c.p.c. e censura la sentenza impugnata nella parte in
cui ha ritenuto la cartella di pagamento sottesa all’intimazione di pagamento ritualmente notificata.
1.2. Con il secondo denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 5, c.p.c., l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. In subordine la violazione o falsa applicazione di norme di diritto in relazione agli artt. 115 e 116 c.p.c. ed assume che la C.t.r., nel ritenere la cartella di pagamento ritualmente notificata, ha omesso di valutare la documentazione prodotta.
1.3. Con il terzo motivo denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c., la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. per aver omesso di pronunciarsi sull’eccezione di tardività dell’appello formulata dalla contribuente nella memoria difensiva.
1.4. Con il quarto motivo denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c., la nullità della sentenza o del procedimento in sensi dell’art. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. per aver reso motivazione apparente su tutte le questioni ulteriori rispetto all’unica questione trattata relativa alla notifica della cartella.
In via preliminare occorre verificare la corretta rinnovazione della notifica; sulla questione, tuttavia, non si ravvisa l’evidenza decisoria, in ragione del rapporto tra l’art. 330 ultimo comma c.p.c. e l’art. 17 d.lgs. n. 546 del 1992, sicché appare opportuno il rinvio a pubblica udienza.
2.1. Con precedente ordinanza interlocutoria, questa Corte, come detto, disponeva la rinnovazione della notifica del ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 330 c.p.c . Rilevava, infatti, che la notifica avvenuta presso il difensore del libero foro che aveva assistito l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE nel giudizio di appello era inesistente in quanto non era stata allegata la ricevuta di consegna; che, invece, la notifica presso
l’Avvocatura dello Stato era nulla in quanto l’ente nei giudizi di merito non era stato assistito dalla difesa erariale.
La ricorrente, in data 12 giugno 2025, ha provveduto tempestivamente alla rinotifica del ricorso a mezzo pec sia nei confronti dell’Avvocatura generale dello Stato sia nei confronti dell’Avv ocato del libero foro, NOME COGNOME, che aveva difeso l ‘RAGIONE_SOCIALE nel giudizio di appello
2.2. La rinnovazione della notifica, benchè eseguita oltre l’anno dalla pubblicazione della sentenza non è avvenuta in conformità all’art. 330, ultimo comma c.p.c. il quale prevede che, decorso l’anno , la notifica deve avvenire presso la parte personalmente. L’anno, pertanto, è il termine di perpetuatio dell’ufficio del difensore e della dichiarazione di residenza o di elezione del domicilio effettuate per il giudizio.
2.3. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno precisato che il disposto di cui all’art. 330, ultimo comma c.p.c., si applica anche in caso di rinnovazione della notificazione dell’impugnazione affetta da nul lità (Cass. Sez. U. n. 2197/2006).
2.4. Sotto diverso profilo, ove anche la rinnovazione della notifica sia a propria volta nulla, per giurisprudenza costante della Corte, resta esclusa un’ulteriore rinnovazione in quanto la natura perentoria del termine non consente che, per il compimento della medesima attività, cioè per il compimento di una notificazione valida, possa essere assegnato un nuovo termine (Cass. 20255/2018, Cass. n. 857/2015, Cass. 436/2006, Cass. 14042/2005).
2.5. Questa Corte ha già affermato che l’art. 330 c.p.c. si applica anche al processo tributario (Cass. Sez. U. n. 14916/2016). In molti precedenti, poi, si è ritenuto inammissibile il ricorso non notificato alla parte personalmente, in sede di rinnovazione della notifica oltre l’anno dalla pubblicazione della sentenza (Cass. 20255/2018, Cass. n. 8818/2022).
2.6. Nel processo tributario, tuttavia, l’art. 17 , comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992, prevede espressamente che l’indicazione della residenza o della sede e l’elezione di domicilio ha effetto anche per i successivi gradi del processo.
2.7. Le Sezioni Unite della Corte, chiamate ad occuparsi del rapporto tra il regime dettato dall’art. 330 c.p.c. e quello previsto, per il processo tributario, dall’art. 17 d.lgs. n. 546 del 1992, pur precisando che al ricorso per cassazione non si estende la disciplina del processo tributario, hanno evidenziato che detta ultima disposizione ha un effetto esterno che indubbiamente si riverbera sul disposto dell’art. 330 c.p.c. rendendolo, dunque, in parte qua, pienamente applicabile. Si è affermato, pertanto, che in tema di ricorso per cassazione avverso le sentenze RAGIONE_SOCIALE commissioni tributarie regionali, si applica, con riguardo al luogo della notificazione, la disciplina dettata dall’art. 330 c.p.c.; tuttavia, in ragione del principio di ultrattività dell’indicazione della residenza o della sede e dell’elezione di domicilio stabilito dall’art. 17, comma 2, d.igs. n. 546 del 1992, è valida la notificazione eseguita presso uno di tali luoghi in quanto la previsione di ultrattività dell’indicazione della residenza (o della sede) e dell’elezione di domicilio non può non riflettersi sull’individuazione del luogo di notificazione del ricorso per cassazione (Cass. Sez. U. n. 14916/2016).
Di recente, poi, proprio occupandosi dell’art. 17 d.lgs. n. 546 del 1992, si è evidenziato che ove l’elezione di domic ilio sia stata effettuata presso il difensore non viene meno con l’estinzione del rapporto professionale o con la cancellazione dall’albo del domiciliatario, il quale conserva i poteri e i doveri connessi alla funzione, salvo diverse determinazioni desumibili dall’atto di elezione (Cass. n. 24376/2025).
3. La decisione sulla questione prospettata, nonché, eventualmente sui motivi di ricorso, rende altresì, opportuna l’acquisizione dei fascicoli di merito
P.Q.M.
La Corte rinvia a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza e dispone l’acquisizione dei fascicoli di merito. Così deciso in Roma, il 04 febbraio 2026.
Il Presidente NOME COGNOME