Notificazione per Pubblici Proclami: L’Autorizzazione del Tribunale
Quando una causa coinvolge un numero elevato di persone o soggetti difficili da identificare, come eredi sconosciuti, la giustizia rischia di bloccarsi. In questi casi, la legge prevede uno strumento eccezionale: la notificazione per pubblici proclami. Un recente decreto del Tribunale di Ancona illustra perfettamente i presupposti e le modalità di applicazione di questa procedura, autorizzandola in una complessa causa di affrancazione immobiliare. Analizziamo insieme questo interessante provvedimento.
I Fatti del Caso: Una Richiesta di Affrancazione Complessa
All’origine della vicenda vi è un’azione legale finalizzata a ottenere la dichiarazione di affrancazione di alcune porzioni immobiliari. L’attore, tuttavia, si è trovato di fronte a un ostacolo quasi insormontabile: l’impossibilità di identificare e notificare l’atto di citazione a tutti i soggetti convenuti. La difficoltà non riguardava solo le controparti originarie, ma si estendeva ai loro potenziali eredi o aventi causa, rendendo di fatto impraticabile la notifica secondo le forme ordinarie (consegna a mano, posta raccomandata, PEC).
Di fronte a questa paralisi procedurale, la parte attrice, tramite il proprio legale, ha presentato un’istanza al giudice per essere autorizzata a procedere con la notificazione per pubblici proclami, come previsto dall’articolo 150 del codice di procedura civile.
La Decisione del Giudice e la Notificazione per Pubblici Proclami
Il Giudice delegato del Tribunale di Ancona ha accolto la richiesta. Dopo aver esaminato l’istanza e aver constatato l’effettiva e oggettiva difficoltà di identificazione di tutti i soggetti da convenire in giudizio, ha emesso un decreto di autorizzazione.
Un elemento cruciale, come richiesto dalla legge, è stato l’acquisizione del parere del Pubblico Ministero. In questo caso, il parere è stato favorevole, confermando la sussistenza dei presupposti per ricorrere a tale strumento eccezionale. Di conseguenza, il giudice ha autorizzato la notificazione dell’atto introduttivo, della domanda di mediazione obbligatoria e del relativo provvedimento di convocazione attraverso la pubblicazione di un estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Ha inoltre precisato che, per i convenuti di cui invece sono note le generalità, la notifica dovrà comunque avvenire nelle forme ordinarie.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione del provvedimento risiede interamente nella ratio dell’art. 150 c.p.c. La norma è concepita per superare situazioni di stallo processuale causate da una ‘somma difficoltà’ nella notificazione, dovuta al rilevante numero dei destinatari o alla difficoltà di identificarli tutti. Nel caso di specie, il giudice ha riconosciuto che l’impossibilità di rintracciare un numero indefinito di eredi e aventi causa integrava pienamente tale presupposto. La decisione si fonda sull’equilibrio tra due principi fondamentali: da un lato, il diritto della parte attrice di agire in giudizio per tutelare i propri interessi (diritto di azione, art. 24 Cost.); dall’altro, il diritto dei convenuti a essere informati del processo (diritto di difesa e al contraddittorio). L’autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami, supportata dal parere positivo del Pubblico Ministero, rappresenta il giusto compromesso, consentendo al processo di proseguire pur utilizzando una forma di conoscenza dell’atto che è legale, sebbene presuntiva.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche del Provvedimento
Questo decreto del Tribunale di Ancona ribadisce l’importanza della notificazione per pubblici proclami come strumento indispensabile per garantire l’effettività della tutela giurisdizionale in contesti complessi. Senza questa possibilità, cause come quelle relative a usucapioni, divisioni ereditarie o, come in questo caso, affrancazioni, che coinvolgono diritti reali su immobili con molti titolari o eredi sconosciuti, sarebbero destinate a non iniziare mai. Il provvedimento chiarisce che l’oggettiva difficoltà di identificazione è un presupposto sufficiente e che la procedura, con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, assicura il massimo grado di pubblicità legalmente possibile, permettendo alla giustizia di fare il suo corso.
Quando si può richiedere la notificazione per pubblici proclami?
Secondo il provvedimento, la notificazione per pubblici proclami può essere richiesta quando la notifica con mezzi ordinari è estremamente difficile a causa dell’oggettiva difficoltà nell’identificare tutti i destinatari, come in questo caso riguardante numerosi convenuti e i loro potenziali eredi o aventi causa.
Qual è il ruolo del Pubblico Ministero in questa procedura?
Il provvedimento evidenzia che il parere del Pubblico Ministero è un passaggio necessario. In questo caso, il parere favorevole ha supportato la richiesta della parte attrice, confermando al giudice la sussistenza dei presupposti per autorizzare la notificazione speciale.
Quale modalità ha autorizzato il Giudice per la notificazione?
Il Giudice ha autorizzato la notificazione dell’atto introduttivo, della domanda di mediazione e del provvedimento di convocazione tramite la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, fermo restando l’obbligo di notificare nelle forme ordinarie ai convenuti di cui sono note le generalità.
Testo del provvedimento
DECRETO TRIBUNALE DI ANCONA – N. R.G. 00004131 2024 DEL 13 11 2024 PUBBLICATO IL 13 11 2024
TRIBUNALE DI ANCONA
Il Giudice delegato, letta l’istanza depositata dall’avv. COGNOME NOME quale procuratore di (C.F.: ) con la quale si richiede l’autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami ai sensi dell’art. 150 c.p.c. della citazione avente ad oggetto la dichiarazione di affrancazione di 1 porzioni immobiliari ai sensi dell’art. 971 c.c., nonché della domanda di mediazione obbligatoria e del conseguente provvedimento di convocazione; ritenuta la fondatezza dell’istanza attesa l’obbiettiva difficoltà d’identificazione C.F.
di tutti
i
soggetti convenuti,
ovvero di
e
e loro EREDI E/O AVENTI
CAUSA, nonché di esecuzione della notificazione nei loro confronti, che si desume dalle circostanze ivi indicate;
Visto il parere favorevole espresso dal Pubblico Ministero in data 29/10/2024;
AUTORIZZA
la notificazione dell’atto introduttivo , della domanda di mediazione obbligatoria e del provvedimento di convocazione per pubblici proclami, ferma la notificazione nelle forme ordinarie ai convenuti dei quali sono note generalità e residenza, domicilio o dimora, con le seguenti ulteriori modalità: pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Ancona, li 13/11/2024
Il Giudice delegato dott.ssa NOME COGNOME
1 ART. 150 cod. proc. civ. Notificazione per pubblici proclami .
Quando la notificazione nei modi ordinari è sommamente difficile per il rilevante numero dei destinatari o per la difficoltà di identificarli tutti, il capo dell’ufficio giudiziario davanti al quale si procede può autorizzare, su istanza della parte interessata e sentito il pubblico ministero, la notificazione per pubblici proclami.
L’autorizzazione è data con decreto steso in calce all’atto da notificarsi; in esso sono designati, quando occorre, i destinatari ai quali la notificazione deve farsi nelle forme ordinarie e sono indicati i modi che appaiono più opportuni per portare l’atto a conoscenza degli altri interessati.
In ogni caso, copia dell’atto è depositata nella casa comunale del luogo in cui ha sede l’ufficio giudiziario davanti al quale si promuove o si svolge il processo, e un estratto di esso è inserito nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica La notificazione si ha per avvenuta quando, eseguito ciò che è prescritto nel presente articolo, l’ufficiale giudiziario deposita una copia dell’atto, con la relazione e i documenti giustificativi dell’attività svolta, nella cancelleria del giudice davanti al quale si procede.