Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 99 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 99 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 03/01/2024
OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 25808/2022 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, dal quale è rappresentato e difeso
-ricorrente –
contro
COGNOME NOME, IN PERSONA DELL’AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO COGNOME NOME, in difetto di domicilio eletto in ROMA, domiciliato per legge ivi presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO
-controricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE
Avverso la sentenza n. 346/2022 del TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE, depositata il 29 aprile 2022;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 dicembre 2023 dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che
la decisione in epigrafe indicata, pronunciando a seguito di rinvio dalla Cassazione, ha rigettato l’opposizione agli atti esecutivi proposta dall’RAGIONE_SOCIALE avverso l’ordinanza di approvazione del progetto di distribuzione del ricavato della espropriazione immobiliare promossa dalla RAGIONE_SOCIALE (poi RAGIONE_SOCIALE) in danno dell’RAGIONE_SOCIALE e con l’intervento, quali altri creditori, di NOME COGNOME, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE;
ricorre per cassazione l’RAGIONE_SOCIALE, affidandosi a quattro motivi, cui resiste, con controricorso, NOME COGNOME;
non svolgono difese in sede di legittimità le altre parti intimate, in epigrafe dettagliatamente indicate;
le parti costituite hanno depositato memoria illustrativa;
all’esito dell’adunanza camerale sopra indicata, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380 -bis. 1 cod. proc. civ.;
Considerato che
non vi è prova della notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio a RAGIONE_SOCIALE, litisconsorte necessario in giudizio quale creditore concorrente alla distribuzione (interessato pertanto all’esito della controversia distributiva: Cass. 11/04/2003, n. 5754) : il tentativo di notifica mediante consegna a mani dell’atto si è rivelato negativo (cfr. relazione di notifica dell’ufficiale giudiziario del 28 ottobre 2022), mentre del successivo tentativo a mezzo spedizione
postale (con atto inviato il 31 ottobre 2022) è ignoto l’esito, mancando la produzione dell’avviso di ricevimento del plico raccomandato;
mancata la costituzione nel presente grado di detta parte, va ordinata , ai sensi dell’art. 291 cod. proc. civ., la rinnovazione della notificazione del ricorso, nei modi e nei tempi in dispositivo precisati;
inoltre, la particolare rilevanza delle questioni sollevate con l’impugnazione (ammissibilità nella espropriazione immobiliare di interventi per crediti illiquidi, rapporto tra titoli esecutivi costituiti da sentenza non definitiva con provvisionale e successiva sentenza con liquidazione definitiva del danno) rende di estrema opportunità la trattazione in pubblica udienza;
p. q. m.
ordina a parte ricorrente la rinnovazione della notificazione del ricorso per cassazione nei confronti della RAGIONE_SOCIALE, assegnando per l’incombente termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza; rinvia la trattazione della causa a nuovo ruolo e in pubblica udienza.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione