Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 99 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 99 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 03/01/2024
OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 25808/2022 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO presso lo studio dell’Avv. NOME COGNOME dal quale è rappresentato e difeso
-ricorrente –
contro
NOME IN PERSONA DELL’AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO COGNOME NOME in difetto di domicilio eletto in ROMA, domiciliato per legge ivi presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’Avv. NOME COGNOME
-controricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE
Avverso la sentenza n. 346/2022 del TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE, depositata il 29 aprile 2022;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 dicembre 2023 dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che
la decisione in epigrafe indicata, pronunciando a seguito di rinvio dalla Cassazione, ha rigettato l’opposizione agli atti esecutivi proposta dall’Automobile Club d’Italia avverso l’ordinanza di approvazione del progetto di distribuzione del ricavato della espropriazione immobiliare promossa dalla RAGIONE_SOCIALE (poi RAGIONE_SOCIALE in danno dell’Automobile Club Palermo e con l’intervento, quali altri creditori, di NOME COGNOME, RAGIONE_SOCIALE e Fondazione Targa Florio RAGIONE_SOCIALE;
ricorre per cassazione l’Automobile Club d’Italia, affidandosi a quattro motivi, cui resiste, con controricorso, NOME COGNOME;
non svolgono difese in sede di legittimità le altre parti intimate, in epigrafe dettagliatamente indicate;
le parti costituite hanno depositato memoria illustrativa;
all’esito dell’adunanza camerale sopra indicata, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380 -bis. 1 cod. proc. civ.;
Considerato che
non vi è prova della notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio a RAGIONE_SOCIALE litisconsorte necessario in giudizio quale creditore concorrente alla distribuzione (interessato pertanto all’esito della controversia distributiva: Cass. 11/04/2003, n. 5754) : il tentativo di notifica mediante consegna a mani dell’atto si è rivelato negativo (cfr. relazione di notifica dell’ufficiale giudiziario del 28 ottobre 2022), mentre del successivo tentativo a mezzo spedizione
postale (con atto inviato il 31 ottobre 2022) è ignoto l’esito, mancando la produzione dell’avviso di ricevimento del plico raccomandato;
mancata la costituzione nel presente grado di detta parte, va ordinata , ai sensi dell’art. 291 cod. proc. civ., la rinnovazione della notificazione del ricorso, nei modi e nei tempi in dispositivo precisati;
inoltre, la particolare rilevanza delle questioni sollevate con l’impugnazione (ammissibilità nella espropriazione immobiliare di interventi per crediti illiquidi, rapporto tra titoli esecutivi costituiti da sentenza non definitiva con provvisionale e successiva sentenza con liquidazione definitiva del danno) rende di estrema opportunità la trattazione in pubblica udienza;
p. q. m.
ordina a parte ricorrente la rinnovazione della notificazione del ricorso per cassazione nei confronti della RAGIONE_SOCIALE assegnando per l’incombente termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza; rinvia la trattazione della causa a nuovo ruolo e in pubblica udienza.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione