Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 33507 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 33507 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
AVV_NOTAIO: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 01/12/2023
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso nr. 24942-2018 proposto da:
PIZZICORI RITA
COGNOME NOME
elettivamente domiciliate in ROMA, presso l o studio dell’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, rappresentate e difese dall’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO giusta procura speciale estesa in calce al ricorso
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso l’RAGIONE_SOCIALE, che la rappresenta e difende ope legis
– controricorrente –
e
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore
– intimata – avverso la sentenza n. depositata il 26/1/2018;
1961/2018 della CORTE DI CASSAZIONE, udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/9/2023 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME
RILEVATO CHE
NOME COGNOME e NOME COGNOME propongono ricorso, affidato a due motivi, per la revocazione ex art. 395 n. 4 cod. proc. civ. della sentenza indicata in epigrafe, con cui questa Corte ha rigettato il ricorso avverso la sentenza n. 67/2011 della Commissione tributaria regionale della Toscana che, riformando la sentenza di primo grado, aveva respinto i ricorsi, riuniti, proposti dalle odierne ricorrenti e da RAGIONE_SOCIALE avverso avviso di rettifica e liquidazione di maggiori imposte di registro, ipotecarie e catastali in relazione ad atto di compravendita immobiliare stipulato tra le suddette parti in data 18.4.2007;
l’Agenzia delle entrate resiste con controricorso, RAGIONE_SOCIALE è rimasta intimata
CONSIDERATO CHE
1.1. non risulta dagli atti a disposizione che il ricorso sia stato ritualmente notificato, oltre che all’Agenzia delle entrate , a RAGIONE_SOCIALE, nonostante la suddetta società sia litisconsorte necessario processuale in quanto parte del giudizio in cui è stata emessa
la sentenza, oggetto della richiesta di revocazione ex art. 395 n. 4 cod. proc. civ.;
1.2. non è stata infatti depositata da parte delle ricorrenti prova della notifica alla suddetta società;
1.3. è necessario quindi ordinare la rinnovazione della notificazione del ricorso alla società RAGIONE_SOCIALE, rimasta intimata.
P.Q.M.
La Corte ordina il rinnovo della notifica del ricorso per cassazione a RAGIONE_SOCIALE, da eseguirsi a cura della parte ricorrente nel termine perentorio di giorni sessanta dalla comunicazione della presente ordinanza; rinvia la causa a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, in modalità da remoto,