Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 34219 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 34219 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 23/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7106/2020 R.G. proposto da : RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso l ‘Avvocatura centrale, rappresentato e difeso da ll’avvocato COGNOME unitamente agli avvocati COGNOME COGNOME e COGNOME NOME
-ricorrente-
contro
COGNOME NOMECOGNOME NOME COGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME COGNOME NOMECOGNOME COGNOME NOMECOGNOME COGNOME, elettivamente domiciliati in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME che li rappresenta e difende
– controricorrenti –
nonchè
NOME COGNOME NOMECOGNOME NOME COGNOME NOMECOGNOME
-intimati- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO TORINO n. 665/2019 pubblicata il 09/08/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/11/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
La Corte d’appello di Torino, con la sentenza n.665/2019 pubblicata il 9 agosto 2019, ha rigettato il gravame principale proposto da RAGIONE_SOCIALE nella controversia con RAGIONE_SOCIALE ed altri. Al tempo stesso ha accolto l’appello incidentale degli appellati, ed ha condannato l’istituto previdenziale al rimborso delle spese del primo grado di giudizio.
La controversia ha per oggetto il diritto alla indennità NASpI, negata dall’IRAGIONE_SOCIALE. per la asserita insussistenza del requisito delle trenta giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi precedenti l’inizio della disoccupazione, ex art.3 comma 1 lettera c) del d.lgs. n.22/2015.
Il Tribunale di Vercelli accoglieva le domande dei ricorrenti.
La corte territoriale ha richiamato il precedente in un caso analogo, ed ha ritenuto che alla maturazione del requisito
temporale concorrano tutte le giornate per le quali è stata versata la contribuzione, comprese quelle non effettivamente lavorate per una causa che legittima la sospensione del rapporto di lavoro dando comunque diritto ad un trattamento retributivo su quale sono versati i contributi.
Per la cassazione della sentenza ricorre l’IRAGIONE_SOCIALE, con ricorso affidato ad un unico motivo. COGNOME COGNOME COGNOME hanno depositato un atto di costituzione, senza svolgere difese, non notificato al ricorrente. Le altre parti appellate sono rimaste intimate.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo l’istituto previdenziale lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell’art.3 comma 1 lettera c) del d.lgs. n.22/2015, anche in relazione all’art.12 disp. prel. al cod. civ., con riferimento all’art.360 comma primo n.3 cod. proc. civ.
In via pregiudiziale deve dichiararsi la inammissibilità del ricorso, siccome mai notificato.
Il ricorso per cassazione è stato presentato all’UNEP Roma per la notificazione ex art.149 cod. proc. civ..
L’avviso di ricevimento allegato al ricorso è privo di sottoscrizione da parte dell’addetto al recapito, e non reca alcuna attestazione delle attività di consegna o di mancata consegna del plico a domicilio.
Secondo il costante orientamento di questa Corte, al quale si intende dare continuità, «in tema di notificazione a mezzo posta, che non si esaurisce con la spedizione dell’atto, ma si perfeziona con la consegna del relativo plico al destinatario da parte dell’agente postale, l’avviso di ricevimento, prescritto dall’art. 149, comma 2, c.p.c., è il solo documento idoneo a provare sia la consegna, sia la data di questa, sia l’identità della persona a mani della quale è stata eseguita la consegna; ne consegue che la
mancanza di firma dell’agente postale sull’avviso di ricevimento del piego raccomandato rende inesistente, e non soltanto nulla, la notificazione, rappresentando la sottoscrizione l’unico elemento valido a riferire la paternità dell’atto all’agente notificante» (Cass. Sez. V 19/08/2020 n.17373).
6. Dall’«atto di costituzione» depositato da COGNOME ed altri non sono desumibili elementi dai quali ritenere il compimento di attività riconducibili al procedimento di notificazione del ricorso per cassazione, ancorchè viziate, poiché essi non hanno dichiarato di aver ricevuto il ricorso, ma di esserne «venuti a conoscenza solo casualmente, nel novembre 2021, allorquando il termine per la notifica del ricorso era longe et ultra decorso». 7. Facendo applicazione del principio di diritto sopra richiamato al caso in esame deve concludersi per la inesistenza della notificazione, perché non risulta il compimento di alcuna attività di consegna del plico imputabile all’agente notificante.
8. Per questi motivi deve dichiararsi la inammissibilità del ricorso per cassazione. Nulla sulle spese, non essendo state svolte attività difensive.
P.Q.M.
dichiara l’inammissibilità del ricorso. Ai sensi dell’art.13 comma 1 quater del d.P.R. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 14/11/2024.