Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 19219 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 19219 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 13/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 14356/2022 R.G. proposto da NOME COGNOME elettivamente domiciliato all’indicato indirizzo PEC dell ‘ avv. NOME COGNOME che lo rappresenta e difende
– ricorrente –
contro
Fallimento RAGIONE_SOCIALE COGNOME RAGIONE_SOCIALE e dei soci NOME COGNOME e NOME COGNOME
– intimato – e contro
RAGIONE_SOCIALE -Istituto Nazionale della RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO presso gli avv. NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME ed NOME COGNOME
– resistente –
avverso la sentenza n. 531/2022, depositata dalla Corte d’Appello di Ancona il 28.4.2022;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12.6.2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Ancona, su istanza dell’RAGIONE_SOCIALE, dichiarò il fallimento di RAGIONE_SOCIALE di COGNOME Andrea RAGIONE_SOCIALE e dei soci illimitatamente responsabili NOME COGNOME e NOME COGNOME previa risoluzione del concordato preventivo cui la società era stata ammessa e che era stato omologato.
NOME COGNOME propose reclamo contro la decisione adottata dal Tribunale nei suoi confronti, rilevando che l’istanza del creditore non gli era stata notificata e chiedendo, quindi, che la sentenza fosse dichiarata nulla, senza rinvio del processo al primo giudice.
La Corte d’Appello di Ancona, in accoglimento del reclamo, dichiarò la nullità della sentenza nella parte in cui aveva dichiarato il fallimento dei soci illimitatamente responsabili (analogo ricorso era stato presentato, infatti, anche dall’altro socio accomandatario NOME COGNOME ma rinviando la causa al Tribunale per una nuova pronuncia nel rispetto del principio del contraddittorio.
Contro la sentenza della Corte d’Appello NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione affidato a un unico motivo.
Il fallimento è rimasto intimat o, mentre l’IRAGIONE_SOCIALE si è limitato a depositare una copia del ricorso notificatogli e una procura alle liti, senza svolgere difese.
Il ricorso è trattato in camera di consiglio ai sensi dell ‘ art. 380 -bis .1 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unic o motivo di ricorso NOME COGNOME denuncia, ai sensi dell’ art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., «violazione e falsa applicazione degli artt. 353 e 354 c.p.c., 18 e 147 legge fall.».
Il ricorrente sostiene che, versandosi in un’ipotesi di inesistenza -e non di mera nullità -della notificazione dell’atto introduttivo, la Corte d’Appello avrebbe dovuto limitarsi a dichiarare la nullità della sentenza reclamata, senza provvedere a rimettere la causa al Tribunale per una nuova pronuncia sull’istanza di fallimento .
Il ricorso è inammissibile, ai sensi dell’art. 360 -bis , n. 1, c.p.c. , avendo la Corte d’Appello di Ancona deciso la questione di diritto «in modo conforme alla giurisprudenza della Corte» di cassazione e posto che l’esame de l motivo «non offre elementi per confermare o mutare» tale orientamento.
La giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere, con riferimento al rito ordinario di cognizione avviato con atto di citazione, che l’omessa notifica dell’atto introduttivo rappresenta un ‘anomalia insanabile che, a differenza della mera nullità della notificazione, non è prevista dall’art. 354 c.p.c. e non consente quindi la rimessione della causa al primo giudice, dovendo il giudice dell’appello limitarsi a dichiarare la nullità della sentenza impugnata (Cass. nn. 21219/2016; 19358/2007; 8608/2006; adde , implicitamente, Cass. n. 8645/2020).
Tale regola non è tuttavia estensibile al caso del reclamo contro la sentenza che dichiara il fallimento, posto che il relativo procedimento inizia con ricorso, sicché l’instaurazione del giudizio si verifica già con il deposito dell’atto in cancelleria ( editio actionis ), ancor prima della notificazione alla controparte ( vocatio in ius ), che segue in un secondo momento, dopo il decreto con cui il giudice fissa l’udienza di comparizione .
Pertanto, nel processo che inizia con ricorso, alla inesistenza della notificazione dell’atto introduttivo non corrisponde quella radicale inesistenza dello stesso giudizio di primo grado che impedisce la rinnovazione della notificazione inesistente . Con l’ulteriore conseguenza che nulla osta , in questo ambito, alla piena operatività della regola generale della rinnovazione degli atti nulli, con regressione del processo alla fase in cui la nullità si è verificata, in applicazione analogica dell’art. 354 c.p.c .
Per questo è stato più volte affermato -come riportato nella motivazione della sentenza qui impugnata -che « quando la revoca del fallimento non preclude la rinnovazione della dichiarazione di fallimento (come nel caso qui ricorrente di meri vizi processuali) il giudice del reclamo deve sempre rimettere la causa al primo giudice, poiché non può discendere dalla natura di reclamo del procedimento di gravame l’inapplicabilità dell’art. 354 c.p.c. » (Cass. n. 18339/2015, relativa a un caso di notificazione inesistente, posto che i tentativi di notificare l’atto introduttivo « si erano rivelati infruttuosi essendo le missive state restituite per irreperibilità della sede sociale e del legale rappresentante »; in precedenza conforme, sia pure decidendo in un caso di nullità della notificazione, Cass. n. 25218/2013, che afferma anch’essa il generale principio per cui « in ogni ipotesi di revoca del fallimento che non precluda la rinnovazione della dichiarazione di fallimento (come nel caso di meri vizi procedurali) il giudice del reclamo deve sempre rimettere la causa al primo giudice »; successivamente conformi, v. Cass. nn. 3861/2019 e 2462/2022).
È rimasto del tutto isolato un contrario arresto di questa Corte (Cass. n. 11219/2021), al quale non può essere dato seguito, non solo perché difforme dal consolidato orientamento
sopra riportato, ma soprattutto perché motivato con il mero richiamo ad altro precedente, che però non era pertinente, perché pronunciato in un processo ordinario di cognizione, quindi avviato con atto di citazione (Cass. n. 21219/2016).
Viceversa, il principio della possibilità di rinnovare la notificazione, anche se inesistente, è stato affermato -proprio in ragione dell’introduzione del giudizio con ricorso e non con atto di citazione -anche in altri ambiti e, in particolare, con riguardo al rito del lavoro (Cass. nn. 12353/2014; 18081/2004; 5358/2004) e al procedimento di opposizion e all’ordinanza -ingiunzione (Cass. n. 20757/2014).
Dichiarato inammissibile il ricorso, non occorre provvedere sulle spese del presente giudizio di legittimità, non avendo svolto difese le parti intimate.
4 . Si dà atto che, in base all’esito del giudizio, sussiste il presupposto per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte:
dichiara inammissibile il ricorso;
dà atto, ai sensi dell’art.13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del