Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 7025 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 7025 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 16/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 18723/2022 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, in persona del legale rappresentante NOME COGNOME elettivamente domiciliata agli indicati indirizzi PEC degli avv. NOME COGNOME e NOME COGNOME che la rappresentano e difendono
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in liquidazione
intimati –
avverso la sentenza n. 780/2022 del la Corte d’Appello di Brescia, depositata il 28.6.2022;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12.2.2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Brescia dichiarò il fallimento di RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, su richiesta del Pubblico Ministero.
RAGIONE_SOCIALE propose reclamo, lamentando l’omessa notifica zione dell’istanza di fallimento e del pedissequo decreto di fissazione dell’udienza e contestando, nel merito, la sussistenza dei presupposti per l’apertura del fallimento.
La Corte d’Appello accolse il primo motivo di ricorso e rimise gli atti al Tribunale per provvedere nuovamente sulla richiesta del Pubblico Ministero, previa rinnovazione degli atti nulli, nel regolare contraddittorio tra le parti.
Contro la sentenza della Corte territoriale RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi.
La curatela fallimentare è rimasta intimata. Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni.
Il ricorso è trattato in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 -bis .1 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso si censura «violazione e falsa applicazione degli artt. 353, 354 e 291 c.p.c., 12 preleggi e 18 e ss. legge fall.».
La ricorrente sostiene che, a fronte di quella che considera un ‘ipotesi di inesistenza della notificazione della richiesta di fallimento, la Corte territoriale non avrebbe dovuto rimettere gli atti al Tribunale, ma limitarsi a dichiarare la nullità insanabile del procedimento prefallimentare e della relativa sentenza.
1.1. Il motivo è inammissibile, perché «il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo conforme
alla giurisprudenza della Corte e l’esame dei motivi non offre elementi per confermare o mutare l ‘ orientamento della stessa» (art. 360 -bis , n. 1, c.p.c.).
È infatti sufficiente ribadire che:
« Secondo la giurisprudenza di questa Corte in ogni ipotesi di revoca del fallimento che non precluda la rinnovazione della dichiarazione medesima, come nel caso di meri vizi procedurali, il giudice del reclamo deve rimettere la causa al primo giudice, il quale, rinnovati gli atti nulli, provvede sulla corrispondente istanza (Cass. n. 18339/2015, Cass. n. 25218/2013).
Non osta a una simile statuizione il fatto che nel caso di specie, secondo l’accertamento della corte territoriale, la notifica dell’atto introduttivo del giudizio prefallimentare fosse non nulla ma addirittura inesistente (ipotesi in cui nei procedimenti introdotti con rito ordinario il giudice d’appello deve dichiarare, anche d’ufficio, l’insanabile nullità della relativa sentenza, senza poter rimettere la causa al primo giudice, non ricorrendo alcuna delle ipotesi tassativamente previste dagli artt. 353 e 354 c.p.c.; cfr. Cass. n. 21219/2016), in considerazione delle peculiari modalità con cui il giudizio prefallimentare ha avvio.
In questo caso infatti non assume rilievo il fatto che l ‘ inesistenza della notificazione dell ‘ atto introduttivo non sia (a differenza della nullità della notificazione) contemplata dall ‘ art. 354 cod. proc. civ., norma che fa riferimento ai procedimenti introdotti con citazione e non tiene conto della scissione tra edictio actionis e vocatio in jus tipica dei giudizi iniziati con ricorso (si vedano in questo senso Cass. n. 20757/2014, Cass. n. 12353/2014).
Occorre perciò valorizzare la pendenza del giudizio di primo grado, che nei giudizi introdotti con ricorso si verifica con il deposito dello stesso in cancelleria, mentre nei procedimenti iniziati con citazione si verifica con la notifica della stessa.
Il collegio del reclamo, ove ravvisi l ‘ inesistenza della notificazione del ricorso e il perfezionamento della fase dell ‘ edictio actionis con il deposito dello stesso, ben può quindi dichiarare la nullità della sentenza impugnata e, in applicazione analogica dell’art. 354 cod. proc. civ., rimettere la causa al primo giudice » (Cass. n. 3861/2019).
Lungi dal confrontarsi con questo orientamento, più volte ripetuto, la ricorrente si è limitata a richiamare il diverso orientamento, altrettanto consolidato, che riguarda, però, il diverso caso del rito ordinario e gli appelli proposti con atto di citazione e non con ricorso.
Il secondo motivo denuncia «violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e dell’art. 112 c.p.c. ».
Oggetto di censura è l’omissione, da parte della Corte territoriale, di una decisione sulle spese di lite, ritenendo di avere diritto alla rifusione delle stesse, in quanto parte vittoriosa nel processo.
2.1. Anche questo motivo è inammissibile, perché, pur essendoci stata effettivamente l’omessa pronuncia sulle spese (v. la stessa Cass. n. 3861/2019, ora citata, e Cass. n. 32933/2024), essa risulta, nel caso di specie, irrilevante.
Infatti, l’unico richiedente il fallimento era stato il Pubblico Ministero, come risulta chiaramente dalla sentenza impugnata e dallo stesso ricorso per cassazione.
Deve pertanto essere ribadito che « La funzione di garantire la corretta applicazione della legge, spettante al Pubblico Ministero in qualità di organo propulsore dell’attività giurisdizionale, comportando l’attribuzione di poteri meramente processuali, diversi da quelli svolti dalle parti ed esercitati per dovere di ufficio e nell’interesse pubblico, ne esclude la condanna al pagamento delle spese processuali. nonostante la soccombenza » (Cass. n. 19711/2015, che cita a sua volta, quali ulteriori precedenti in termini, Cass. S.U. n. 5079/2005 e Cass. n. 3834/2010; adde Cass. S.U. n. 5165/2004; sulla stessa linea, più recentemente, Cass. n. 35513/2021).
È vero che nel giudizio di reclamo contro la dichiarazione di fallimento è controparte necessaria e naturale del reclamante anche la stessa procedura fallimentare, rappresentata dal curatore. Ma, anche se si volesse ipotizzare, in astratto, una responsabilità personale del curatore che resista, senza la normale prudenza, a un reclamo palesemente fondato (art. 94 c.p.c.), in concreto, nel caso di specie, il curatore non ha svolto difese, essendo rimasto contumace. E certamente non può essergli attribuita alcuna responsabilità per la nullità del procedimento prefallimentare, svoltosi interamente prima che egli fosse nominato e assumesse le sue funzioni.
Dichiarato inammissibile il ricorso, non occorre provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, non essendosi costituita la parte intimata.
Si dà atto che, in base al l’esito del giudizio, sussiste il presupposto per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; dà atto, ai sensi dell ‘ art.13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell ‘ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del