Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 694 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 694 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 09/01/2024
ORDINANZA
OGGETTO: contratto di prestazione d’opera professionale
R.G. 6107/2022
C.C. 6-12-2023
sul ricorso n. 6107/2022 R.G. proposto da:
COGNOME c.f. RRGGPP71T21G856N, rappresentato e difeso dall’avv. NOME COGNOME dall’avv. NOME COGNOME e dall’avv. NOME COGNOME elettivamente domiciliato in Roma presso l’avv. COGNOME, nel suo studio in INDIRIZZOa
ricorrente
contro
COGNOME NOMECOGNOME c.f. CODICE_FISCALE, rappresentata e difesa dall’avv. NOME COGNOME elettivamente domiciliata in Roma presso l’avv. NOMECOGNOME nel suo studio in INDIRIZZO
contro
ricorrente avverso la sentenza n. 1411/2021 del Tribunale di Bergamo pubblicata il 22-7-2021
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6-122023 dal consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
1.La sentenza n. 1411 pubblicata il 22-7-2021 del Tribunale di Bergamo ha rigettato l’appello proposto da NOME COGNOME alla
sentenza n. 368/2019 del giudice di pace di Bergamo, che aveva dichiarato inammissibile l’opposizione da lui proposta al decreto ingiuntivo emesso a favore dell’avv. NOME COGNOME per il pagamento di compenso professionale di Euro 2.719,44.
La sentenza ha considerato che il decreto ingiuntivo era stato depositato il 22-2-2018, era stato notificato dalla ricorrente COGNOME all’ingiunto COGNOME il 7 -32018 e l’atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo era stato consegnato all’uff icio postale al fine della notificazione a NOME COGNOME elettivamente domiciliata nel ricorso per decreto ingiuntivo presso lo studio dell’avv. NOME COGNOME in Bergamo, INDIRIZZO in data 4 -5-2018, dopo il decorso del termine di quaranta giorni per proporre l’opposizione, ed era giunto a destinazione il 9-5-2018. A fronte di questi dati la sentenza ha dichiarato che la sentenza di primo grado aveva correttamente ritenuto l’opposizione inammissibile ex artt. 641 e 645 cod. proc. civ. e aveva correttamente escluso l’invocabilità dell’istituto dell’opposizione tardiva ex art. 650 cod. proc. civ., in quanto era incontestato che l’ingiunto COGNOME aveva ricevuto l’atto di pignoramento presso terzi il 6-4-2018 e che quindi il 16-4-2018 era decorso il termine di dieci giorni per la proposizione dell’opposizione tardiva.
2.Avverso la sentenza NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di due motivi.
Ha resistito con controricorso NOME COGNOME.
3.In data 6-3-2023 il consigliere delegato ha depositato proposta di definizione del ricorso ex art. 380bis cod. proc. civ. nella formulazione ex d.lgs. 149/2022 per manifesta infondatezza del ricorso e il ricorrente con istanza del difensore munito di nuova procura speciale depositata entro quaranta giorni dalla notificazione della proposta ha chiesto la decisione della causa.
Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ex artt. 375 e 380bis.1 cod. proc. civ. e in prossimità dell’adunanza in camera di consiglio il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
All’esito della camera di consiglio del 6-12-2023 la Corte ha riservato il deposito dell’ordinanza.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con il primo motivo rubricato ‘ omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti’ il ricorrente lamenta che la sentenza impugnata nulla deduca in ordine alla prima notifica dell’opposizione al decreto ingiuntivo, avvenuta in data 16-4-2018 e non giunta a destinazione per un mero errore materiale consistito nell’avere indicato l’indirizz o della parte anziché l’indirizzo del procuratore presso il quale era stato eletto il domicilio; lamenta altresì che nulla sia stato dedotto in ordine alle sue argomentazioni sul punto, in relazione al fatto che la notifica avvenuta in data 16-4-2018 avrebbe dovuto essere dichiarata nulla e non inesistente.
2.Con il secondo motivo rubricato ‘ violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto’, in relazione agli artt. 112, 153 e 156 cod. proc. civ., il ricorrente lamenta l’omessa pronuncia sulla sua domanda di dichiarazione di nullità della prima notifica avvenuta il 164-2018, con conseguente sanatoria con effetti ex tunc per raggiungimento dello scopo a seguito del secondo tentativo ex art. 153 cod. proc. civ., o quanto meno in applicazione del principio della rimessione in termini ex art. 153 cod. proc. civ.
3.Nella proposta di definizione anticipata si legge:
«ritenuto che il primo motivo di ricorso risulta inammissibile ex art. 348-ter ultimo comma c.p.c.;
rilevato che il secondo motivo di ricorso risulta connotato da evidente carenza di specificità in quanto assume la sola nullità della prima
notifica dell’atto di opposizione avvenuta in data 16 aprile 2018, e non anche la sua inesistenza, come invece opinato in maniera concorde dai giudici di merito nei due gradi, senza peraltro peritarsi di riprodurre ancorché per sintesi il contenuto dell’esito della notifica in questione; ritenuto che il ricorrente assume che tale prima notifica sarebbe appunto affetta da nullità per errore nell’individuazione dell’indirizzo del destinatario, ma non si perita di dimostrare o allegare che la stessa sia comunque giunta a destinazione, sia pure indirizzata ad un soggetto diverso;
rilevato che correttamente la difesa della controricorrente ha richiamato Cass. S.U. n. 14916/2016, secondo cui l’inesistenza della notificazione del ricorso per cassazione è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell’atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un’attività priva dei suoi elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità del modello legale nella categoria della nullità, così che deve reputarsi inesistente la notifica nei casi in cui l’atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa;
ritenuto che, a detta della difesa della controricorrente ciò è quanto si sarebbe verificato nella fattispecie, e che il ricorso non evidenzia quale sia stato l’effettivo esito della prima notifica;… ».
4.Il Collegio condivide e fa proprio tale contenuto della proposta ex art. 380bis cod. proc. civ., osservando che neppure nella memoria il ricorrente offre argomenti ulteriori rispetto a quelli contenuti nel ricorso e già confutati nella proposta.
In particolare, il ricorrente continua a sostenere che la prima notifica non fosse inesistente ma nulla, senza considerare che, al fine di supportare questa tesi e censurare la diversa conclusione della sentenza impugnata sull’inesistenza della notifica , avrebbe dovuto indicare in modo circostanziato il contenuto della relata di notifica.
Infatti, il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 366 co.1 n. 6 cod. proc. civ., quale corollario del requisito di specificità dei motivi, non deve essere interpretato in modo eccessivamente formalistico, ma comunque richiede che nel ricorso sia puntualmente richiamato il contenuto degli atti richiamati all’interno delle censure, e sia specificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito (Cass. Sez. U 18-3-2022 n. 8950 Rv. 66440901). Nella fattispecie, in mancanza di qualsiasi indicazione sul contenuto della relata di notifica e sulla sua presenza negli atti del giudizio di merito, non sussistono i requisiti richiesti da Cass. Sez. U 20-7-2016 n. 14916 Rv. 64060301 al fine di ritenere l’esistenza di un atto qualificabile come notificazione, seppure nulla; infatti a tal fine le Sezioni Unite, con specifico riferimento alla fase di consegna, richiedono il raggiungimento in senso lato di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall’ordinamento, in virtù dei quali, cioè, la notifica debba considerarsi eseguita, restando esclusi i casi nei quali l’atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, così da doversi reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta e quindi, in definitiva, omessa.
5.In applicazione del principio della soccombenza il ricorrente deve essere condannato alla rifusione a favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, in dispositivo liquidate.
Inoltre, poiché il ricorso è deciso in conformità alla proposta formulata ex art. 380bis cod. proc. civ., devono essere applicati, come previsto dal comma terzo dello stesso art. 380bis cod. proc. civ., il
terzo e il quarto comma dell’art. 96 cod. proc. civ., con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento a favore della controricorrente di somma equitativamente determinata nella misura di cui in dispositivo, nonché al pagamento di ulteriore somma a favore della cassa delle ammende.
Come evidenziato da Cass. Sez. U 27-9-2023 n. 27433 (Rv. 668909-01) e Cass. Sez. U 13-10-2023 n. 28540 (Rv. 669313-01), l’art. 380bis co.3 cod. proc. civ., richiamando, per i casi di conformità tra proposta e decisione finale, l’art. 96 co. 3 e 4 co. proc. civ., codifica, attraverso una valutazione legale tipica compiuta dal legislatore, una ipotesi di abuso del processo, giacché non attenersi alla delibazione del proponente che trovi conferma nella decisione finale fa ritenere una responsabilità aggravata.
In considerazione dell’esito del ricorso, ai sensi dell’art. 13 co . 1quater d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del co. 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso;
condanna il ricorrente alla rifusione a favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 1.400,00 per compenso, oltre 15% del compenso a titolo di rimborso forfettario delle spese, iva e cpa ex lege;
condanna il ricorrente ai sensi dell’art. 96 cod. proc. civ. al pagamento a favore della controricorrente di somma ulteriore pari a quella liquidata per compensi, nonché al pagamento di Euro 600,00 a favore della cassa delle ammende.
Sussistono ex art.13 co.1-quater d.P.R. 30 maggio 2002 n.115 i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di
ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del co.1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione