Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 19433 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 19433 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 15/07/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 05804/2024 R.G., proposto da
NOME COGNOME quale titolare dell’omonima impresa agricola individuale; rappresentato e difeso dall’Avv. NOME COGNOME in virtù di procura in calce al ricorso; con domiciliazione digitale ex lege ;
-ricorrente-
nei confronti di
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore ; rappresentata e difesa dall’Avv. NOME COGNOME in virtù di procura su foglio separato; con domiciliazione digitale ex lege ;
-controricorrente-
per la cassazione della sentenza n. 390/2023 del TRIBUNALE di RAVENNA in grado d’appello , pubblicata il 3 giugno 2023; udìta la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15
maggio 2025 dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che:
con citazione notificata il 9 giugno 2017 ai sensi dell’art. 143 cod. proc. civ., la RAGIONE_SOCIALE convenne NOME COGNOME quale titolare dell’omonima impresa agricola , in giudizio risarcitorio dinanzi al Giudice di pace di Ravenna;
dichiarata la contumacia del convenuto, non costituitosi in giudizio, con sentenza n.930/2018, il Giudice di pace adìto, in accoglimento della domanda, lo condannò a pagare alla società attrice, a titolo risarcitorio, la somma di Euro 2.075,75, oltre accessori;
con atto notificato il 19 settembre 2020, sul presupposto di essere venuto a conoscenza della sentenza solo nell’agosto precedente, NOME COGNOME invocando il disposto di cui all’art. 327, secondo comma, cod. proc. civ., ha proposto appello dinanzi al Tribunale di Ravenna, chiedendo la declaratoria di nullità della sentenza di primo grado per inesistenza o nullità della notifica dell’atto di citazione introduttivo del giudizio, propagatasi agli atti successivi, con rimessione al giudice di primo grado, ex art. 354 cod. proc. civ.;
costituitasi la società appellata, che ha resistito all’impugnazione, espletata una prova per testimoni, con sentenza 3 giugno 2023, n. 390, esclusa la dedotta nullità della notificazione della citazione introduttiva, il Tribunale di Ravenna ha rigettat o l’appello , condannando NOME COGNOME alle spese del giudizio;
q uest’ultimo propone ora ricorso per cassazione, sorretto da quattro motivi;
risponde con controricorso la RAGIONE_SOCIALE;
la trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale;
il Pubblico Ministero presso la Corte non ha presentato conclusioni scritte;
entrambe le parti hanno depositato memoria.
Considerato che:
1.1. con il primo motivo vengono denunciate « violazione o falsa applicazione di norme di diritto e nullità della sentenza o del procedimento ex art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c. con riferimento agli artt.: 138 c.p.c. in tema di notificazione in mani proprie; 139 c.p.c. in tema di notificazione nella residenza, nella dimora o nel domicilio; 140 c.p.c. in tema di irreperibilità o rifiuto di ricevere la copia; 143 c.p.c. in tema di notificazione a persona di residenza, dimora e domicilio sconosciuti; 148 c.p.c. in tema di relazione di notificazione; 160 c.p.c. in tema di nullità della notificazione; 159 c.p.c. in tema di estensione della nullità; 161 c.p.c. in tema di nullità della sentenza; 24 Cost. in tema di diritto di difesa; 101 c.p.c. e 111 Cost. in tema del principio del contraddittorio »;
il ricorrente deduce l’insussistenza dei presupposti della notificazione ex art. 143 cod. proc. civ., per mancanza sia di quello della c.d. irreperibilità oggettiva (ovverosia del carattere non conosciuto dei luoghi di sua residenza, dimora o domicilio, avendo egli la residenza effettiva in Mezzano, Prov. di Ravenna, INDIRIZZO luogo risultante dalla certificazione anagrafica, evidenziando che l’ ufficiale giudiziario avrebbe eseguito la notifica ai sensi della norma sopra citata, senza prima esperire le diverse modalità di cui agli artt. 138, 139 e 140 cod. proc. civ.), sia del presupposto dell’ avvenuto compimento, da parte del notificante, del contegno richiesto ai fini del superamento dell’eventuale condizione di ignoranza dei detti luoghi (per non essere state poste in essere dall’ ufficiale giudiziario le indagini e le ricerche necessarie e utili, con l’ordinaria diligenza , al fine di reperire il soggetto notificando);
peraltro, delle eventuali ricerche ed indagini, al di là delle inattendibili dichiarazioni rese dall’ufficiale giudizi ario in sede di escussione testimoniale, non sarebbe stata data alcuna indicazione nella relata di notifica dell’atto di citazione del 9 giugno 2017 , in violazione del disposto di cui a ll’art. 148 cod. proc. civ., con conseguente nullità della notificazione;
1.2. con il secondo motivo vengono denunciate « violazione o falsa applicazione di norme di diritto e nullità della sentenza o del procedimento ex art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c. con riferimento agli artt. 246 c.p.c. in tema di incapacità a testimoniare, e 24 Cost. in tema di diritto di difesa »;
la Corte d’appello, in funzione di acquisire la prova della sussistenza dei presupposti giustificativi del ricorso alle modalità di cui all’art. 143 cod. proc. civ., ai fini della notificazione della citazione introduttiva del giudizio di primo grado, ha assunto le testimonianze degli ufficiali giudiziari che avevano proceduto alla notifica, oltre che del predetto atto, anche, successivamente, della sentenza e degli atti di precetto e di pignoramento, eseguite nelle medesime forme; essi hanno dichiarato che dagli accertamenti anagrafici risultava che la residenza di NOME COGNOME in Mezzano, INDIRIZZO risultava ‘sospesa’ e che da informazioni assunte in loco il notificando risultava trasferito altrove;
il ricorrente sostiene che tali testimonianze, oltre che inattendibili, sarebbero anche nulle e deduce che egli aveva tempestivamente eccepito, in via preventiva, l’ incapacità a testimoniare degli ufficiali giudiziari (per avere essi uno specifico interesse all’esito del giudizio in quanto esposti a responsabilità civile per il caso di compimento di atti
nulli), nonché, in via successiva, la nullità delle testimonianze da loro rese;
1.3. con il terzo motivo vengono denunciate «violazione o falsa applicazione di norme di diritto e nullità della sentenza o del procedimento ex art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c. con riferimento agli artt.: 115 c.p.c. in tema di disponibilità delle prove; art. 2697 c.c. in tema di onere della prova; 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. in tema di contenuto e motivazioni della sentenza; 24 Cost. in tema di diritto di difesa; 101 cpc e 111 Cost. in tema di contraddittorio» ;
il ricorrente si duole che il Tribunale abbia rigettato il suo appello « senza spiegare alcunché sulle istanze istruttorie da lui formulate e disattese » (pag. 25 del ricorso);
evidenzia che, al fine di dimostrare l’ insussistenza del presupposto della sua irreperibilità oggettiva, aveva chiesto ammettersi sia l’interrogatorio formale del legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE, sia una prova per testimoni, indicando come tali, in particolare, tra gli altri, i dipendenti della RAGIONE_SOCIALE addetti alla consegna della corrispondenza e dei prodotti postali nella località di sua residenza;
deduce che tali richieste di prova, benché rilevanti, sarebbero state disattese senza la necessaria motivazione;
1.4. con il quarto motivo viene denunciato «omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. »;
il ricorrente osserva che, nel rendere la loro testimonianza, gli ufficiali giudiziari avevano fatto riferimento, tra le altre, a due circostanze: da un lato, avevano riferito che la notifica del 9 giugno 2017 era stata preceduta da due tentativi effettuati il 4 e il 15 maggio
precedenti ; dall’altro lato , avevano dichiarato che dalla documentazione anagrafica acquisita era risultata la ‘ sospensione ‘ della sua residenza in Mezzano, INDIRIZZO
Si duole che il giudice del merito non abbia considerato che tali circostanze erano smentite, per un verso, dalla mancanza di ogni collegamento tra i tentativi di notifica del 4 e del 15 maggio 2017 e l’atto di citazione con relata di notifica del successivo 9 giugno, l’unico depositato dalla società, nonché oggetto di iscrizione a ruolo; per altro verso, da una e-mail inviata da una funzionaria del Comune di Ravenna in data 30 luglio 2020, ove si precisava che la dicitura ‘so spesa ‘ era stata apposta con riferimento ad un indirizzo diverso da quello di INDIRIZZO;
il ricorrente evidenzia che, avuto riguardo a questa e-mail e alla circostanza che i testimoni diretti avevano fatto espresso riferimento alla documentazione anagrafica, egli aveva invocato l’ ammissione della testimonianza de relato , ex art. 257 cod. proc. civ., della predetta funzionaria comunale, ma tale richiesta era stata immotivatamente respinta;
il primo motivo -come si è visto -pone la censura di nullità della notificazione della citazione introduttiva effettuata ai sensi dell’art. 143 cod. proc. civ., oltre che per insussistenza del presupposto obiettivo dell’i rreperibilità non temporanea del notificando e di quello subiettivo del mancato e spletamento con l’ ordinaria diligenza delle indagini e delle ricerche volte a vincere la condizione di ignoranza del notificante, anche per omessa indicazione, nella relata del 9 giugno 2017, delle ricerche effettivamente svolte ad opera degli ufficiali giudiziari;
la circostanza sembrerebbe smentita dalla sentenza impugnata, la quale, al contrario, rileva che « le relate di notifica attestano sia le indagini e le ricerche compiute dal notificante volte a individuare l’ effettiva residenza del destinatario sia l’impossibilità oggettiva di conoscere tale residenza o domicilio facendo uso della diligenza richiesta dal caso concreto » (pag. 5);
deve, peraltro, ritenersi che, in tale passaggio motivazionale, la sentenza d’appello faccia riferimento a relate diverse da quella relativa alla notificazione dell’atto di citazione di primo grado, poiché dall’esame diretto di questa relata non emerge in realtà l’ indicazione di alcuna ricerca (cfr. il doc. 2 allegato al fascicolo di secondo grado, prodotto in questa sede ai sensi dell’art. 372 cod. proc. civ. );
del resto, ove si reputasse, che al contrario, la sentenza impugnata, nel trascritto passaggio motivazionale, si riferisca proprio alla relata del 9 giugno 2017, l’ errore (qualificabile come errore percettivo in ordine a circostanza che ha formato oggetto di discussione tra le parti) sarebbe stato validamente censurato con il primo motivo di ricorso, in cui è evidenziato sia il carattere generico del riferimento al termine « relate », senza ulteriori specificazioni, sia, appunto, la svista non testuale in cui sarebbe eventualmente incorso il giudice del merito, dal momento che « in calce all’atto di citazione di primo grado del 9.6.17 » è « apposta un’unica relata che non indica alcuna indagine/ricerca » (pag. 17 del ricorso);
si pone, dunque, il problema in iure se effettivamente la mancata indicazione delle ricerche sulla relata, in violazione del disposto dell’art. 148 cod. proc. civ., determini la nullità della notificazione eseguita ai sensi dell’art. 143 cod. proc. civ. o se tale omissione sia qualificabile in termini di mera irregolarità;
al riguardo, sussistono orientamenti difformi nella giurisprudenza di questa Corte, atteso che, ad un indirizzo che afferma che l ‘ omessa indicazione, nella relata, delle ricerche, anche anagrafiche, fatte dall ‘ ufficiale giudiziario, delle notizie raccolte sulla reperibilità del destinatario e dei motivi della mancata consegna, non costituisce causa di nullità della notificazione, non essendo tale sanzione prevista espressamente nell ‘ elencazione dei motivi indicati dall ‘ art. 160 cod. proc. civ. (cfr., ad es., Cass. n. 32444 del 2021 e Cass. n. 17964 del 2014), se ne contrappone uno di segno contrario, secondo il quale la notifica deve ritenersi nulla qualora la relata non contenga alcuna indicazione in ordine alle indagini compiute per accertare la residenza del destinatario (cfr., ad es., Cass. n.4339 del 2021 e Cass. n. 8638 del 2017);
vertendosi in ipotesi di questione di diritto processuale di particolare rilievo, ritiene il Collegio che la stessa debba essere trattata in pubblica udienza, sentite le difese delle parti ed acquisiti l’avviso e le richieste del Procuratore Generale.
Per Questi Motivi
La Corte dispone rinvio della causa a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione