Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 34848 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 34848 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/12/2023
sul ricorso 24193/2020 proposto da:
COGNOME NOME NOME rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO COGNOME NOME NOME ha eletto domicilio in Roma, alla INDIRIZZO, presso lo studio d ell’AVV_NOTAIO , NOME AVV_NOTAIO;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE , soggetta all’attività di direzione e coordinamento dell’RAGIONE_SOCIALE, quale impresa designata per la Regione Campania dal RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, quale procuratore speciale di RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO COGNOME NOME, e domiciliata presso quest’ultimo, in Roma, INDIRIZZO ;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 6057/2019 RAGIONE_SOCIALE CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 14/12/2019;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di consiglio del 6/10/2023 da COGNOME NOME
Ritenuto che
1.NOME COGNOME ha citato in giudizio la società ‘RAGIONE_SOCIALE, quale designata dal RAGIONE_SOCIALE, per richiedere il risarcimento di un grave danno alla persona, dovuto ad un incidente stradale.
2.-La domanda è stata rigettata dal Tribunale di Napoli che ha dichiarato prescritto il diritto.
Nelle more dell’appello, ‘RAGIONE_SOCIALE‘ ha ceduto il ramo di azienda, e con esso il rapporto controverso, a ‘RAGIONE_SOCIALE‘, che contestualmente ha cambiato denominazione in ‘ RAGIONE_SOCIALE‘.
2.1.- Conseguentemente, essendo subentrato nel rapporto controverso un diverso soggetto, è a quest’ultimo -ossia a ‘RAGIONE_SOCIALE‘ – che NOME COGNOME ha notificato l’impugnazione.
3.-La Corte di Appello, tuttavia, sul presupposto che il cedente, trattandosi di successione particolare ex art. 111 c.p.c., era ancora legittimato a stare in giudizio, ha disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti di ‘ RAGIONE_SOCIALE‘.
3.1.- Il ricorrente ha provveduto alla integrazione notificando l’atto di appello a ‘ RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE) quale impresa designata dal RAGIONE_SOCIALE, presso il procuratore costituito AVV_NOTAIO, in Napoli, alla INDIRIZZO ‘.
3.3.- La Corte di Appello ha ritenuto che la notifica non fosse corretta, in quanto non indirizzata formalmente ad ‘RAGIONE_SOCIALE‘, che era il cedente, nei cui confronti andava integrato il contraddittorio, ed ha dichiarato inammissibile l’appello, ai sensi dell’articolo 331, secondo comma c.p.c..
4.-Contro questa decisione ricorre NOME COGNOME, con ricorso articolato in due motivi e illustrato da memoria, mentre RAGIONE_SOCIALE si è costituita con controricorso, pure illustrato da memoria, per chiedere il rigetto RAGIONE_SOCIALE impugnazione.
Considerato che
5.- Con il primo motivo si prospetta nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza per omesso esame di un fatto decisivo.
In realtà, a dispetto RAGIONE_SOCIALE rubrica, il motivo va inteso come denuncia di violazione delle norme sulla notificazione.
La tesi RAGIONE_SOCIALE ricorrente è che la notifica deve dirsi correttamente eseguita al cedente, ossia al soggetto nei cui confronti era stata ordinata l’integrazione del contraddittorio, e dunque ad RAGIONE_SOCIALE‘, in quanto , nonostante questa società sia stata denominata nella relata diversamente, come si è riportato prima, l’atto è tuttavia stato indirizzato al domicilio eletto, e dunque il destinatario era ed è facilmente individuabile.
Il motivo è fondato.
E’ principio di diritto che l’omessa, incompleta o inesatta indicazione nella relata di notifica del nominativo di una delle parti in causa, è motivo di nullità solo ove abbia ingenerato incertezza circa il destinatario, mentre l’irregolarità formale o l’incompletezza nella notificazione del nome di una delle parti non è motivo di nullità se dal contesto dell’atto risulti con chiarezza che è stato consegnato alla parte giusta (Cass. 6352/ 2014).
Come si è detto, il ricorrente avrebbe dovuto notificare l’atto ad ‘RAGIONE_SOCIALE‘ nel domicilio eletto presso l’AVV_NOTAIO in Napoli. Ed ha notificato, sempre presso il domicilio eletto dell’AVV_NOTAIO in Napoli, a ‘ RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE) quale impresa designata dal RAGIONE_SOCIALE ‘.
Dunque, fermo restando che il nome del destinatario è errato, risultavano agli atti ulteriori elementi idonei -ad avviso RAGIONE_SOCIALE parte ricorrente – ad identificarlo correttamente, quali, tra gli altri (v. ricorso p. 12 e 13), il domicilio eletto, dove la notifica è effettivamente fatta, e la circostanza che la società di assicurazione è evocata quale designata dal RAGIONE_SOCIALE, che è la qualità nella quale ‘RAGIONE_SOCIALE‘ era stata citata in giudizio originariamente, era ossia la qualità processuale RAGIONE_SOCIALE cedente nei cui confronti andava integrato il contraddittorio.
Ritiene il Collegio che, sulla base di tali circostanze, la Corte di Appello avrebbe dovuto verificare se il destinatario, al di là RAGIONE_SOCIALE corretta indicazione del suo
nominativo, era chiaramente identificabile in quello cui la notifica andava rivolta, tenuto conto del fatto che esso viene altresì indicato come ‘già RAGIONE_SOCIALE‘, evidenziando, peraltro, che la stessa sentenza impugnata ingenera qualche confusione a pagina 6.
6.-
L’accoglimento di questo motivo determina assorbimento del secondo.
Il ricorso va dunque accolto in questi termini, e le spese anche del presente giudizio di legittimità vanno rimesse al giudice di rinvio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la decisione impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.
Roma 6.10.2023
Il Presidente