Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 28180 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 2 Num. 28180 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 06/10/2023
Ordinanza
sul ricorso iscritto al n. 35835/2018 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , difesa dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE , difesa dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME;
-controricorrente – avverso la sentenza del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE n. 1518/2018 depositata il 22/05/2018.
Ascoltata la relazione del consigliere NOME COGNOME nella camera di consiglio del 26/09/2023.
Fatti di causa
Nel 2014 la RAGIONE_SOCIALE conveniva dinanzi al Giudice di pace di Gardone Val Trompia la società RAGIONE_SOCIALE in risarcimento dei danni extracontrattuali, quantificati in € 5.000, cagionati da un’ attestazione erronea delle modalità di notificazione di un decreto ingiuntivo ottenuto
nei suoi confronti da una ditta che si asseriva creditrice. L’attrice allegava che: (a) nel luglio 2010 aveva ricevuto un atto di precetto in forza del decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo per mancata opposizione; (b) all ‘inizio di aprile del 2010, in ciascuno dei due tentativi di consegna (3 aprile e 6 aprile), il postino aveva depositato avviso di giacenza nella cassetta della posta, senza curarsi di tentare di consegnare il plico ad un addetto della società (regolarmente aperta il 6 aprile ); (c) non era stata inviata la correlativa comunicazione di avvenuto deposito (la cosiddetta c.a.d.); (d ) l’opposizione al decreto ingiuntivo era stata rigettata per tardività, rilevatasi come regolare la notificazione del decreto ingiuntivo.
La convenuta si difendeva allegando che del tentativo di notificazione del piego e del suo deposito presso l’ufficio postale effettuato in data 3/4/2010 era stata data comunicazione mediante avviso in busta chiusa con lettera raccomandata che, a causa dell’assenza del destinatario, era stata immessa nella cassetta postale il 6/4/2010.
In primo grado la domanda risarcitoria veniva rigettata poiché l’attrice nel precedente processo di opposizione al decreto ingiuntivo non aveva coltivato l’impugnazi one e quindi si era formato il giudicato sulla regolarità della notificazione. In secondo grado il Tribunale ha negato l’effetto di giudicato sul presente giudizio per la diversità delle parti; ha accertato che l’avviso di ricevimento della comunicazione d i avvenuto deposito non reca alcuna attestazione né del tentativo di consegna al destinatario, né della immissione dell’avviso nella cassetta delle lettere; ne ha argomentato che la notificazione era avvenuta con le modalità previste per la posta ordinaria, non con quelle previste per la posta raccomandata; ha rigettato però la domanda per mancato assolvimento da parte dell’attrice dell’onere della prova del nesso causale tra la condotta di RAGIONE_SOCIALE ed il danno.
Ricorre in cassazione l’attrice con tre motivi, illustrati da memoria. Resiste la convenuta con controricorso, illustrato da memoria.
Ragioni della decisione
1. – Il primo motivo denuncia ex art. 112 c.p.c. che il Tribunale abbia omesso di pronunciarsi sui fatti allegati a fondamento della domanda, ma si sia pronunciato su una diversa causa petendi non oggetto di discussione in causa. Infatti, la domanda si fonda sul fatto che l’opposizione al decreto ingiuntivo era stata rigettata dal giudice di pace che ne aveva erroneamente rilevato la tardività, in ciò fuorviato dalla «falsa dichiarazione di aver correttamente eseguito la procedura stabilita dalla legge». Ove il giudice dell’opposizione avesse potuto accertare l’invalidità della notificazione del decreto ingiuntivo effettuata il 36/4/2010, avrebbe riconosciuto l’ammissibilità dell’opposizione ai sensi dell’art. 650 c.p.c. con conseguente decisione nel merito. Invece, nel presente giudizio, il Tribunale, da un lato, ha rilevato che la notificazione del decreto ingiuntivo non si era perfezionata regolarmente; dall’altro lato, ha indebitamente polarizzato il thema decidendum sulla questione irrilevante relativa al se il ricorrente avrebbe tempestivamente proposto opposizione, ove avesse correttamente ricevuto la comunicazione di avvenuto deposito; ha messo così da parte la questione decisiva: se il rigetto dell’opposizione sia stata conseguenza della non veritiera attestazione da parte di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE delle modalità di notificazione.
Il secondo motivo denuncia ex artt. 115, 163 c.p.c., 8 l. 890/92 che l’avviso che il portalettere ha immesso in cassetta il 3/4/2010 non è elemento del procedimento di consegna ex art. 8 l. 890/92, ove non si prevede se non la specifica comunicazione di avvenuto deposito (c.a.d.), cosicché la dichiarazione del portalettere fa prova sino a querela di falso di un adempimento inutile, non disciplinato dalla legge, da
cui non si può trarre alcuna prova della conoscenza del plico da parte del destinatario.
Il terzo motivo censura ex art. 2697 c.c. che il tribunale abbia imputato al ricorrente l’onere di allegare e provare che, a fronte di una (ipotetica) regolare consegna della raccomandata del 6/4/2010 contenente la comunicazione di avvenuto deposito dell’atto giudiziario, la s ocietà avrebbe proposto tempestiva opposizione al decreto ingiuntivo.
2. -I tre motivi possono essere esaminati congiuntamente poiché condividono la sostanza : l’ attaccare da diversi punti di vista la seguente argomentazione della sentenza (in sintesi). Indipendentemente dalla qualificazione contrattuale o aquiliana della responsabilità risarcitoria fatta valere, grava sull’attrice appellante l’onere probatorio non solo del danno ma anche del nesso di causalità tra l’inadempimento (o il fatto illecito) e il danno. Costei avrebbe dovuto allegare e provare che, a fronte di una (ipotetica) regolare consegna della raccomandata del 6/4/2010 contenente la comunicazione di avvenuto deposito dell’atto giudiziario, la società avrebbe proposto tempestiva opposizione al decreto ingiuntivo. Tuttavia, l’efficacia di atto pubblico della cartolina attestante l’attività svolta dal portalettere il 3/4/2010 attesta che, in tale data, è stato immesso nella casella posta le l’avviso di deposito dell’atto giudiziario. Prosegue testualmente il Tribunale: «Deve pertanto presumersi che il destinatario, una volta ritirata la posta dalla cassetta delle lettere, presumibilmente proprio il 6/4/2010, alla riapertura della sede dopo la festività pasquale, sia venuto a conoscenza della compiuta giacenza dell’atto notificato e, nonostante ciò, non abbia inteso recarsi presso l’ufficio postale per ritirarlo tempestivamente. Non si comprende quindi per quale motivo la consegna a mani della raccomandata (contenente non già l’atto notificato ma la comunicazione di deposito) in data 6/4/2010 avrebbe portato il destinatario a recarsi presso
l’ufficio postale per ritirare tempestivamente l’atto notificato mentre il rinvenimento, in pari da ta, nella cassetta postale, dell’avviso di deposito datato 3/4/2010, non avrebbe avuto tale effetto».
-Il dispositivo della sentenza impugnata resiste a ciascuno dei profili fatti valere con i tre motivi di ricorso, che pertanto sono infondati, come si sostiene integrando ex art. 384 co. 4 c.p.c. la motivazione con le seguenti considerazioni.
In primo luogo , incombeva all’attrice l’onere di coltivare in sede di impugnazione il precedente giudizio di opposizione tardiva al decreto ingiuntivo, che trova la propria disciplina negli aspetti qui rilevanti nell’art. 650 co. 1 c.p.c. (poi integrato da Corte cost. 120/1976): l’ingiunto può fare opposizione anche dopo la scadenza del termine, se prova di non avere avuto tempestiva conoscenza del decreto per irregolarità della notificazione o per caso fortuito. Il contenuto precettivo di siffatta disciplina offre il parametro decisorio anche per la presente controversia : se la RAGIONE_SOCIALE avesse osservato l’onere di coltivare la propria doglianza nel precedente giudizio (impugnando il rigetto dell’opposizione tardiva ), non si sarebbe potuta limitare ad ottenere l’accertamento della irregolarità della notificazione del decreto ingiuntivo, ma avrebbe dovuto provare che l’ irregolarità le ha impedito di avere tempestiva conoscenza del decreto ingiuntivo. Tale è il contenuto dell’onere che l’art. 650 c.p.c. impone all’ingiunto che propone opposizione tardiva al fine di dischiudere la prospettiva del giudizio di merito. Q uand’anche il giudice dell’opposizione tardiva a decreto ingiuntivo avesse correttamente accertato l’irregolarità della notificazione, ciò non sarebbe valso a passare al merito senza la prova da parte di RAGIONE_SOCIALE di non aver avuto tempestiva conoscenza del decreto ingiuntivo a causa di tale irregolarità.
Tale è in definitiva il parametro di giudizio che il Tribunale ha applicato anche nel presente giudizio, nel rigettare l’azione di responsabilità proposta nei confronti di RAGIONE_SOCIALE. Infatti, gravare RAGIONE_SOCIALE dell’« onere probatorio non solo del danno ma anche del nesso di causalità tra l’inadempimento (o il fatto illecito) e il danno » equivale a chiedere all’attrice di dimostrare nel presente giudizio ciò che avrebbe comunque dovuto provare nel giudizio di opposizione tardiva per sentirne dichiarare l’ammissibilità: che la notificazione irregolare è causa della mancata conoscenza tempestiva e quindi della mancata opposizione entro il termine. Detto nei termini dell’art. 1227 co. 2 c.p.c. (richiamato dall’art. 2056 co. 1 c.c.): il risarcimento non è dovuto per i danni che il danneggiato avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria diligenza, cioè nel caso di specie coltivando il giudizio di opposizione tardiva ai sensi dell’art. 650 c.p.c. e dimostrando che la nullità della notificazione gli ha impedito di aver conoscenza del decreto.
Integrata ex art. 384 co. 4 c.p.c. in questi termini la motivazione della sentenza impugnata, si palesa l’infondatezza di ciascuno dei tre motivi di ricorso . Quanto al primo motivo, si coglie l’insoste nibilità dell’argomento che, o ve il giudice avesse potuto accertare l’invalidità della notificazione del decreto ingiuntivo effettuata il 3-6/4/2010, avrebbe riconosciuto l’ammissibilità dell’opposizione tardiva con conseguente decisione nel merito: come detto, l’ art. 650 c.p.c. prescrive precisamente che l’accertamento dell’invalidità della notificazione non è sufficiente, dovendosi aggiungere la prova che da ciò è dipesa la mancata conoscenza tempestiva del decreto. Quanto al secondo motivo, è irrilevante che l’avviso che il portalettere ha immesso in cassetta
il 3/4/2010 non corrisponda ai requisiti della comunicazione di avvenuto deposito (c.a.d.), se non si aggiunge la prova che ciò abbia causato la mancata conoscenza tempestiva del decreto. Quanto al terzo motivo, il Tribunale ha desunto la conseguenza corretta dalla mancata dimostrazione che , ammessa l’irregolarità della notificazione del decreto ingiuntivo, ciò è causa del difetto di conoscenza e dell’omessa opposizione entro il termine.
I tre motivi sono rigettati.
– Il ricorso è rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
A i sensi dell’art. 13 co. 1quater d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un’ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo unificato a norma dell’art. 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio in favore della parte controricorrente, che liquida in € 1.600 , oltre a € 200 per esborsi, alle spese generali, pari al 15% sui compensi e agli accessori di legge.
Sussistono i presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un’ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 26/09/2023.