Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 27527 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 27527 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 15/10/2025
OGGETTO:
divisione ereditaria
RG. 17263/NUMERO_DOCUMENTO
P.U. 7-10-2025
ORNOMENZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso n. 17263/2020 R.G. proposto da: COGNOME NOME, c.f. CODICE_FISCALE, COGNOME NOME, c.f. CODICE_FISCALE, COGNOME NOME, c.f. CODICE_FISCALE, COGNOME NOME, c.f. CODICE_FISCALE, COGNOME NOME, c.f. CODICE_FISCALE, rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO ricorrenti
contro
COGNOME NOME, c.f. CODICE_FISCALE, COGNOME NOME, c.f. CODICE_FISCALE, COGNOME NOME, c.f. CODICE_FISCALE, COGNOME NOME, c.f. CODICE_FISCALE, COGNOME NOME, c.f. CODICE_FISCALE, rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO controricorrenti, ricorrenti in via incidentale nonché contro
COGNOME NOME, c.f. CODICE_FISCALE, COGNOME NOME, c.f. CODICE_FISCALE, COGNOME NOME, c.f. CODICE_FISCALE, rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO controricorrenti
nonché contro
COGNOME NOME, c.f. CODICE_FISCALE, COGNOME NOME, c.f. CODICE_FISCALE, COGNOME NOME,c.f. CODICE_FISCALE, COGNOME NOME, c.f. CODICE_FISCALE, rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO controricorrenti
nonché contro
COGNOME NOME, c.f. CODICE_FISCALE, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO controricorrente
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE, c.f. 8003154424, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO controricorrente
nonché contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME nata il DATA_NASCITA, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME ROMANO e per lui gli eredi COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME IVO, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME
NOME, COGNOME‘ NOME, COGNOME‘ NOME, COGNOME‘ NOME, COGNOME‘ RITA, COGNOME‘ PAOLA
intimati avverso la sentenza n. 2515/2019 della Corte d’ appello di Palermo, depositata il 19-12-2019, udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 7-102025 dal consigliere NOME COGNOME, udito il Pubblico Ministero, nella persona del AVV_NOTAIO, il quale ha chiesto l’accoglimento del ricorso incidentale e il rigetto del ricorso principale, uditi gli avvocati delle parti presenti
RILEVATO CHE:
1.Con sentenza definitiva n. 4624/2015 depositata in data 1-9-2015 il Tribunale di Palermo ha dichiarato che l’eredità di NOME COGNOME, deceduto il 31-10-1956, era costituita dai frutti prodotti dai diritti enfiteutici sul fondo COGNOME e sul ces pite d’acqua denominato San Ciro limitatamente al periodo decorrente dalla donazione del 3-101953, fino all’apertura della successione, dei predetti immobili e di altri immobili effettuata dal de cuius a favore dei figli NOME, NOME, NOME, NOME, NOME e dei nipoti ex filio NOME premorto, NOME e NOME, salva l’accettazione dei donatari; ha dichiarato che l’eredità si era devoluta per successione testamentaria agli eredi di NOME COGNOME e ha dichiarato sciolta la comunione, procedendo alle relative assegnazioni.
Nella stessa causa -dopo che il giudice istruttore con ordinanza del 231-1958 aveva ordinato la chiamata in causa ex art. 107 cod. proc. civ. di NOME COGNOME quale acquirente di quote di diritti enfiteutici sul fondo COGNOME da NOME COGNOME e dagli eredi di NOME COGNOME – il
Tribunale di Palermo aveva già pronunciato la sentenza non definitiva n. 984/1961 e la sentenza non definitiva n. 4953/2011.
Hanno proposto appello avverso la sentenza non definitiva n. 4953/2011 e la sentenza definitiva NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, eredi di NOME COGNOME già erede di NOME COGNOME, nonché NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, quali eredi di NOME COGNOME già erede di NOME COGNOME.
Hanno proposto appello incidentale avverso tutte le sentenze NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, quali eredi di NOME COGNOME già erede di NOME e NOME COGNOME.
A seguito dell’appello incidentale, si è costituita e a sua volta ha proposto appello incidentale contro tutte le sentenze la RAGIONE_SOCIALE, quale erede di NOME COGNOME, già erede di NOME COGNOME.
Il processo d’appello è stato dichiarato interrotto una prima volta con ordinanza 30-10-2018 per il decesso di NOME e NOME COGNOME, successori universali di NOME COGNOME, evento certificato dalle relazioni di notificazione dell’ufficiale giudizia rio del 26-6-2017 e del 30-6-2017; NOME COGNOME e altri hanno depositato ricorso per riassunzione in data 20-11-2018 e, costituitisi il 13-3-2019, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, eredi di NOME NOME, hanno eccepito l’estinzione del processo per tardività della riassunzione. Di seguito il processo è stato nuovamente dichiarato interrotto per il decesso di NOME COGNOME.
Con sentenza n. 2512/2019 depositata il 19-122019 la Corte d’appello di Palermo ha dichiarato l’estinzione del processo in ragione della tardiva riassunzione dopo la dichiarazione di interruzione per il decesso di NOME e NOME.
La sentenza ha dichiarato che, a seguito della chiamata in causa ex art. 107 cod. proc. civ., NOME COGNOME aveva assunto la veste di litisconsorte necessario processuale, che aveva mantenuto e trasmesso ai suoi eredi, in mancanza di atto di estromissione; ha dichiarato che la circostanza, ritenuta nella sentenza del 2011, che nel 2001 per effetto di transazione tra NOME, NOME, NOME e NOME COGNOME da un lato e NOME COGNOME dall’altro fossero venute meno le controversie relative ai diritti enfiteutici sul fondo COGNOME non aveva rilievo, stante, sul piano formale, la mancanza di un provvedimento di estromissione e, sul piano sostanziale, l’interesse di NOME COGNOME e poi dei suoi eredi a controllare, quanto meno, che nessun provvedimento successivo riguardasse i diritti da lui acquisiti sul fondo COGNOME.
La sentenza ha dichiarato che la notificazione della comparsa di risposta della RAGIONE_SOCIALE, che aveva comportato la certificazione dell’ufficiale giudiziario sull’intervenuto decesso, rientrava nelle fattispecie notificatorie contemplate dall’art. 292 cod. proc. civ. richiamato dall’art. 300 co. 4 cod. proc. civ.; ha escluso che la circostanza che vi fosse stata collettiva e impersonale notificazione della comparsa di risposta della RAGIONE_SOCIALE entro l’anno del decesso di NOME COGNOME non comportasse interruzione, in quanto la comparsa non integrava atto di riassunzione; ha escluso che la riassunzione fosse stata tempestiva, perché il termine per la riassunzione decorreva dalla legale conoscenza dell’evento interruttivo, realizzatasi il 23-11-2017 con il deposito telematico in cancelleria, con modalità adeguate alle previsioni degli artt. 87 disp. att. e 170 ult. co. cod. proc. civ., accompagnata e segnalata da nota di deposito.
2.NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, eredi di NOME COGNOME, già erede di NOME COGNOME, hanno proposto ricorso per cassazione affidato a sette motivi.
NOME COGNOME in data 24-9-2024 si è poi costituita con l’AVV_NOTAIO in sostituzione dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, eredi di NOME COGNOME già erede di NOME e NOME COGNOME, si sono difesi con controricorso nel quale hanno proposto anche due motivi di ricorso incidentale, adesivo al ricorso principale.
NOME COGNOME, erede di NOME COGNOME, ha resistito al ricorso principale.
NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME COGNOME, eredi di NOME COGNOME, hanno resistito con unico controricorso al ricorso principale.
NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, eredi di NOME COGNOME, hanno resistito con controricorsi distinti al ricorso principale e al ricorso incidentale.
RAGIONE_SOCIALE, erede di NOME COGNOME già erede di NOME COGNOME, ha resistito con distinti controricorsi al ricorso principale e al ricorso incidentale.
Il ricorso è stato avviato alla trattazione per la pubblica udienza del 7102025 e nei termini di cui all’art. 378 cod. proc. civ. il Pubblico Ministero ha depositato memoria con le sue conclusioni e hanno depositato memorie illustrative le parti difese dagli avvocati COGNOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME e COGNOME.
CONSIDERATO CHE:
1.Preliminarmente si rileva la nullità della costituzione del nuovo difensore della ricorrente NOME COGNOME depositata in data 24-92024, in quanto la procura al nuovo difensore è stata rilasciata in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore con autenticazione dello stesso difensore. Infatti, al presente giudizio, in ragione della data di inizio, si applica l’art. 83 co.3 cod. proc. civ. nella formulazione
previgente all’art. 45 legge 18 giugno 2009 n.69, secondo la quale nel giudizio di cassazione la procura speciale non poteva essere rilasciata a margine o in calce di atti diversi del ricorso o del controricorso; per espressa previsione dell’art. 58 co.1 l egge 69/2009 le disposizioni della legge che hanno modificato il codice di procedura civile si applicano ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore, avvenuta il 4-7-2009 (Cass. Sez. 3 27-8- 2014 n. 18323 Rv. 632092-01, Cass. Sez. 5 26-3-2010 n. 7241 Rv. 612212-01, per tutte).
2.Preliminarmente deve essere ordinata la rinnovazione della notificazione del ricorso a NOME COGNOME, contumace in appello, il quale risulta litisconsorte necessario in quanto erede di NOME COGNOME, a sua volta erede di NOME COGNOME, figlio premorto del de cuius ; ciò in quanto la notifica eseguita a mezzo posta non risulta essere andata a buon fine, essendo in bianco l’avviso di ricevimento depositato dalla parte ricorrente.
Deve essere altresì disposta la notificazione del ricorso incidentale agli eredi di NOME COGNOME, perché la notifica del ricorso incidentale eseguita a NOME COGNOME non si è perfezionata, essendo stato il piego ritirato presso l’ufficio postale dopo il suo decesso.
P.Q.M.
La Corte ordina la rinnovazione della notificazione del ricorso principale a NOME COGNOME e la notificazione del ricorso incidentale agli eredi di NOME COGNOME, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte suprema di cassazione il 7-10-2025
Il Presidente
NOME COGNOME