Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 26822 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 26822 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7633/2023 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, in proprio e quale legale rappresentante RAGIONE_SOCIALE società RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso da ll’avvocato COGNOME NOME;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e difende ex lege ;
-resistente- avverso la SENTENZA RAGIONE_SOCIALE CORTE D’APPELLO di MESSINA n. 791/2022, depositata il 27/01/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/05/2024 dal Consigliere NOME COGNOME NOME.
PREMESSO CHE
1. NOME COGNOME, in proprio e quale rappresentante legale RAGIONE_SOCIALE società RAGIONE_SOCIALE, proponeva opposizione avverso l’ordinanzaingiunzione emessa dall’RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, con la quale gli era stato ingiunto il pagamento di euro 9.008,75, in relazione alla violazione RAGIONE_SOCIALE disposizioni di cui agli artt. 88 e 110, comma 9, lettera fbis del testo unico RAGIONE_SOCIALE leggi di pubblica sicurezza (TULPS), per avere installato tre apparecchi da gioco presso la sala giochi Prestige in cui si svolgeva anche l’attività di raccolta scommesse in favore del bookmaker estero RAGIONE_SOCIALE, in mancanza dell’autorizzazione di cui all’art. 88 del TULPS.
Con sentenza n. 2856/2017, il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE accoglieva il motivo di ricorso, ritenuto assorbente rispetto alle altre questioni, con cui il ricorrente aveva lamentato che l’azione sanzionatoria promossa dall’amministrazione resistente poggiava su una normativa nazionale contraria alla normativa comunitaria in materia di libertà di stabilimento e di impresa; il Tribunale annullava quindi l’atto impugnato.
La sentenza è stata impugnata dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE.
Con la sentenza 27 gennaio 2023, n. 791, la Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE , nella contumacia dell’appellato, ha accolto il gravame, con conseguente riforma RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata e rigetto dell’opposizione all’ordinanza-ingiunzione.
Avverso la sentenza NOME COGNOME, in proprio e quale rappresentante legale RAGIONE_SOCIALE società RAGIONE_SOCIALE, ricorre per cassazione.
L’intimata RAGIONE_SOCIALE, si è costituita ‘solo al fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione RAGIONE_SOCIALE causa’.
CONSIDERATO CHE
Il ricorso è articolato in tre motivi, tra loro strettamente connessi.
1.1 Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE norme in materia di notificazione, ai sensi dell’art. 360, n. 4 c.p.c.: si eccepisce la nullità RAGIONE_SOCIALE notificazione dell’atto di appello, e del relativo decreto di fissazione emesso dalla Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE, a soggetto diverso dal destinatario, senza prova dell’invio e RAGIONE_SOCIALE ricezione RAGIONE_SOCIALE raccomandata informativa al destinatario dell’atto.
1.2 Il secondo motivo contesta violazione ed errata applicazione RAGIONE_SOCIALE norme in materia di notificazione, ai sensi dell’art. 360, n. 4 c.p.c.: si eccepisce la nullità RAGIONE_SOCIALE notificazione dell’atto d’appello, e del relativo decreto di fissazione emesso dalla Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE, in quanto è stato notificato al domicilio fisico piuttosto che a quello digitale.
1.3 Il terzo motivo lamenta violazione ed errata applicazione RAGIONE_SOCIALE norme in materia di notificazione, ai sensi dell’art. 360, n. 4 c.p.c.: si eccepisce la nullità RAGIONE_SOCIALE notificazione dell’atto d’appello, e del relativo decreto di fissazione emesso dalla Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE, in quanto è stato notificato al domicilio fisico piuttosto che a quello digitale, in quanto a seguito RAGIONE_SOCIALE introduzione del domicilio digitale corrispondente all’indirizzo pec che ciascun avvocato deve indicare al proprio consiglio dell’ordine, la notificazione dell’atto (nella specie d’appello) va eseguita all’indirizzo pec del difensore anche se non indicato negli atti del difensore medesimo.
2 I motivi non possono essere accolti.
La notificazione dell’atto d’appello sarebbe, ad avviso del ricorrente, nulla anzitutto in quanto non effettuata tramite posta elettronica certificata all’indirizzo digitale del difensore del ricorrente, indirizzo digitale presso il quale il medesimo, nell’atto introduttivo del processo, avrebbe dichiarato ‘espressamente di volere ricevere gli avvisi, notificazioni e comunicazioni’. Al riguardo va rilevato che nella procura a margine del ricorso introduttivo invocato dal ricorrente (v. la prima pagina dell’atto depositato dal ricorrente), vi era stata invece elezione di domicilio presso lo studio del difensore in INDIRIZZO, e che quest’ultimo aveva dichiarato ‘altresì, ai fini e per gli effetti degli artt. 133, comma 3, e 134, comma 3 c.p.c., di volere ricevere i relativi avvisi (ai fini e per gli affetti RAGIONE_SOCIALE norme sulle notificazioni e comunicazioni di cancelleria) presso il proprio numero di telefax o anche a mezzo posta elettronica e di posta elettronica certificata’. Il ricorrente ha quindi eletto domicilio presso lo studio del proprio difensore e solo per le notificazioni e comunicazioni di cancelleria quest’ultimo ha indicato il proprio indirizzo di posta elettronica certificata. La notificazione dell’atto d’appello presso lo studio del difensore, in INDIRIZZO, è pertanto avvenuta presso il domicilio eletto per il giudizio, così come prescrive l’art. 330 c.p.c. ed è pertanto atto non affetto da vizi.
La giurisprudenza citata a pagina 15 del ricorso si riferisce a ben altra ipotesi (notifica fatta in cancelleria).
La notificazione avvenuta presso lo studio del difensore sarebbe però, ad avviso del ricorrente, di per sé nulla perché avvenuta mediante servizio postale e consegna dell’atto a soggetto diverso dal destinatario, senza prova dell’invio e RAGIONE_SOCIALE ricezione RAGIONE_SOCIALE raccomandata informativa al medesimo.
Anche tale doglianza è infondata.
Dall’avviso di ricevimento dell’atto riprodotto alla pag. 9 del ricorso -si ricava che questo è stato consegnato presso lo studio
del difensore (indicato come AVV_NOTAIO invece che NOME, con semplice dimenticanza RAGIONE_SOCIALE lettera ‘e’) alla persona ‘ al servizio del destinatario e addetta alla ricezione RAGIONE_SOCIALE notificazioni ‘ ; risulta inoltre, sempre da tale avviso, che è stata altresì spedita lettera raccomandata, di cui è indicato il numero, con cui l’agente addetto al recapito ha informato il destinatario dell’avvenuta consegna. Tali attestazioni fanno fede, come è noto, fino a querela di falso.
Secondo il ricorrente ciò non sarebbe sufficiente, ma ad avviso RAGIONE_SOCIALE giurisprudenza di questa Corte la notificazione a mezzo posta eseguita mediante consegna dell’atto a persona diversa dal suo destinatario si perfeziona, dopo l’entrata in vigore del comma 6 dell’art. 7 RAGIONE_SOCIALE legge n. 890 del 1982 (introdotto dall’art. 36, comma 2-quater, del d.l. n. 248 del 2007, conv., con modif., dalla legge n. 31 del 2008), con la spedizione, al destinatario medesimo, RAGIONE_SOCIALE lettera raccomandata con cui l’agente postale lo informa dell’avvenuto recapito dell’atto al terzo estraneo, pur abilitato a riceverlo’ (così Cass. n. 19730/2016; si veda poi la pronuncia RAGIONE_SOCIALE sezioni unite n. 10012/2021, che sottolinea la diversità dei casi di consegna a “persona diversa”, nei quali vi è una ragionevole aspettativa che l’atto notificato venga effettivamente conosciuto dal destinatario, trattandosi di persone – famigliari, addetti alla casa, personale di servizio, portiere, dipendente, addetto alla ricezione che hanno con lo stesso un rapporto che il legislatore riconosce come astrattamente idoneo a questo fine, rispetto ai casi in cui non si realizza alcuna consegna, in cui la prova del perfezionamento RAGIONE_SOCIALE procedura notificatoria ‘può essere data dal notificante esclusivamente mediante la produzione giudiziale dell’avviso di ricevimento RAGIONE_SOCIALE raccomandata che comunica l’avvenuto deposito dell’atto notificando presso l’ufficio postale, c.d. CAD, non essendo a tal fine sufficiente la prova dell’avvenuta spedizione RAGIONE_SOCIALE raccomandata medesima’).
Lo scopo RAGIONE_SOCIALE notifica è stato dunque raggiunto (v. art. 156 comma 3 cpc).
II. Il ricorso va pertanto rigettato.
Non vi è pronuncia sulle spese, non avendo l’RAGIONE_SOCIALE svolto difese in questa sede.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si d à atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Sussistono, ex art. 13, comma 1quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella adunanza camerale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE